6.2
6.1
«3-bis. Il provvedimento amministrativo emesso a seguito di opposizione o ricorso deve essere, a pena di illegittimità, adeguatamente motivato sia in relazione alla sussistenza della violazione sia in relazione alla infondatezza delle deduzioni difensive e dei motivi allegati con l’opposizione od il ricorso.»
6.4
7.2
7.3
7.1
7.4
8.6
8.1
8.4
8.5
«1-bis. L’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall’articolo 14-quater, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2.
2. Qualora l’accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione. 3. Qualora l’accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi»;
conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso «Art. 14» il comma 6.
8.2
9.2
9.11
9.6
9.3
9.7
9.1
9.4
9.8
9.5
9.9
9.10
10.6
10.4
10.7
10.1
10.2
10.5
10.3
11.9
11.3
Conseguentemente, nell’ultimo periodo del comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».
11.8
11.5
11.10
11.2
11.1
11.4
11.7
11.11
«1-bis. Dopo l’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. 1. Ove la regione esprime il dissenso, l’amministrazione precedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso Art. 14-quater, il comma 5.
11.6
12.1
«3. Dopo la lettera c), comma 1, dell’articolo 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è inserita la seguente lettera:
«c-bis) le forme di pubblicità degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata;»
12.2
12.4
«3-bis. All’articolo 72 della legge 9 luglio 1939, n. 1232 sono abrogate le parole: «o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche».
12.3
14.0.1
«2-bis. Il termine indicato dall’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto è fissato in novanta giorni».
16.4
16.1
«5-bis. Sono abrogati il secondo comma dell’articolo 2196, il secondo comma dell’articolo 2298, il secondo comma dell’articolo 2309 del codice civile e i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2383 C.C. sono sostituiti dai seguenti: »4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.. 4-bis. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente».
5-ter. Il comma 3 dell’articolo 2385 C.C. è sostituito dal seguente: «3. La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.»; al comma 3, dell’articolo 2400 C.C., le parole da «quindici giorni» sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 2417 C.C. la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta»; al comma 7, dell’articolo 2449 C.C., la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta», e i commi secondo e terzo dello stesso articolo sono abrogati; nel quarto comma dell’articolo 2475-bis C.C, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta».
16.2
«5-bis. All’articolo 2479 del codice civile, “Trasferimento della quota“, sono aggiuntivi i seguenti commi:
“Sono altresì soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, i provvedimenti, gli atti e i fatti che hanno per effetto la costituzione, la modificazione e l’estinzione dei vincoli sulle quote, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, artigianato e agricoltura, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate modalità di iscrizione dei vincoli di cui al comma precedente.“.»
16.3
17.1
17.3
17.4
18.3
18.2
18.1
19.1
20.1
20.2
2. L’emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall’espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari. 3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio. 4. La data del 27 gennaio, giorno anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz è dedicata, quale «giornata della memoria», alle vittime delle persecuzioni antisemite, razziali, religiose e politiche».
20.0.1
2. L’emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall’espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari. 3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio».
20.0.2
2. La licenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta anche per la gestione, il noleggio, il comodato ed altre consimili attività riguardanti più apparecchi da trattenimento o da gioco d’abilità, anche se essi sono installati in esercizi, appartenenti a persone o ditte diverse dal titolare degli apparecchi. Nella licenza sono annotate le caratteristiche essenziali e il numero degli apparecchi per i quali essa è rilasciata, nonché gli estremi della verifica, da parte di tecnico iscritto negli appositi albi o elenchi professionali, attestante che gli apparecchi stessi sono costruiti in conformità delle disposizioni vigenti in materia».
20.0.3
(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)
2. A far data dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria».
20.0.4
(Accesso alle banche dati pubbliche)
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili. 3. Non possono essere cedute a terzi, anche se a titolo gratuito, le informazioni acquisite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 1 e 2».
20.0.5
(Istituzione dell’Ufficiale elettorale)
2. Egli può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario o impiegato del comune. 3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni predette deve essere approvata dal prefetto. 4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ed idoneo funzionario, o impiegato del comune. 5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché no siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano.» 2. All’articolo 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall’Ufficiale elettorale». 3. All’articolo 8, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L’Ufficiale elettorale». 4. All’articolo 9, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficiale elettorale». 5. All’articolo 11 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all’Ufficiale elettorale»: al terzo comma, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «L’Ufficiale elettorale». 6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 sono abrogati. 7. L’articolo 17 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente: «Art. 17. – 1. Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale». 8. All’articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Ufficiale elettorale». 9. All’articolo 28, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco», sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficiale elettorale». 10. All’articolo 30 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole «Il segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti «L’Ufficiale elettorale»; al secondo comma, le parole «la Commissione elettorale comunale, con l’assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale»; al terzo comma, le parole «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale»; al quarto comma, le parole «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dell’Ufficiale elettorale». 11. All’articolo 31 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni. al secondo comma, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l’ufficiale elettorale»; al terzo comma, sono abrogate le seguenti parole «, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,». 12. All’articolo 32 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numeri 3), 4) e 5) le parole «il sindaco» e «del sindaco» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale» e «dell’Ufficiale elettorale»; al secondo comma, le parole «, con l’assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale». 13. All’articolo 32-bis del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dell’Ufficiale elettorale»; al comma 2, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficiale elettorale». 14. All’articolo 32-ter, comma 1, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale». 15. All’articolo 33, secondo comma del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale». 16. All’articolo 37, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale». 17. All’articolo 39, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «L’Ufficiale elettorale». 18. All’articolo 40 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al quinto comma, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale»; al sesto comma, le parole «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti «all’ufficiale elettorale». 19. All’articolo 45, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti «all’Ufficiale elettorale». 20. L’articolo 49 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: «Art. 49. – 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste». 21. L’articolo 52 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: «Art. 52 – 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l’Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico». 22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all’Ufficiale elettorale».
20.0.6
(Disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti)
2. Quando la Corte dei conti sollevi questione di legittimità costituzionale sulle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto sottoposto a controllo, questo acquista efficacia al momento della rimessione della questione alla Corte costituzionale, a meno che la Corte dei conti, con contestuale deliberazione, non dichiari l’atto affetto da altri vizi di legittimità. In tal caso, resta fermo il potere del Governo di richiedere la registrazione con riserva. 3. Il Governo può richiedere alla Corte dei conti, nelle forme di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la registrazione con riserva degli atti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e degli atti non comportanti spesa di cui alle lettere a), b), d) ed i) del medesimo comma, anche nel corso del procedimento disciplinato dal comma 2 dello stesso articolo 3, quando sull’atto si sia già pronunciata la sezione di controllo, l’amministrazione abbia apportato le modifiche ritenute consequenziali e siano comunque trascorsi inutilmente 15 giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti, tramite il competente ufficio di ragioneria, dell’atto rinnovato. In tal caso l’atto acquista efficacia a decorrere dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, salva diversa determinazione del Governo. In ogni altra ipotesi, l’atto del quale è stata richiesta la registrazione con riserva acquista efficacia ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano provveduto entro trenta giorni dalla richiesta. 4. All’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l’ultimo periodo. 5. La registrazione con riserva di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere richiesta e deliberata anche con riferimento ad una o più parti dell’atto sottoposto a controllo. 6. L’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito con il seguente: «La Corte dei conti esercita il controllo previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20“».
20.0.7
“1-bis. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate“».
20.0.9
20.0.10
“Le copie anche su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione apposta sulla copia cartacea ovvero con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 3“.
2. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 1 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge».
20.0.11
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario. 3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziarie e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal medesimo pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l’originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa oggi vigente. 4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private. 5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione».
20.0.12
20.0.13
“La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504, si applica soltanto alle società quotate in borsa ed alle società per azioni il cui capitale sia posseduto da più di cento azionisti“.
Nell’articolo 2501-bis del codice civile, ultimo comma, le parole: «regolate dai capi V, VI e VII» sono sostituite da: “di cui all’articolo 2504-sexies“. Nell’articolo 2502-bis del codice civile, primo comma, le parole: “e pubblicata altresì“ sono sostituite: “; qualora si tratti di società di cui all’articolo 2504-sexies la deliberazione è altresì pubblicata“. Nell’articolo 2504 del codice civile, ultimo comma, le parole: «per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitate» sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2504-sexies“.».
20.0.14
20.0.15
1.1
1.2
«a) Decorsi 180 giorni dall’emanazione della presente legge, laddove non vi siano state deliberate ulteriori adesioni di commi riconosciuti parte integrante la città metropolitana la stessa comprenderà il territorio del Comune di Roma nelle sue nuove municipalità».
b) A salvaguardia dell’autonomia della Regione Lazio, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale provinciale, nessuna circoscrizione elettorale potrà avere assegnato un numero di seggi superiore alla metà di quelli attribuiti all’intera regione.
1.3
3.2
«b) i comuni che fanno parte della provincia di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall’applicazione della legge medesima;»
3.1
«4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».
9.100
«4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396. Per gli anni successivi al 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
9.100 (nuovo testo)
«2-bis. Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 9, comma 4».
10.100
2. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale».
12.100
13.100
14.1