AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000
489ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE
        Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per l’interno Lavagnini.
        La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE
(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999
(Seguito dell’esame e rinvio)
        Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri, iniziando con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.
        Il senatore MAGNALBÒ illustra l’emendamento 6.2 soppressivo dell’articolo che, a suo avviso impropriamente, riduce la portata del principio, previsto dalla legge n. 241 del 1990, della obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti amministrativi, ipotizzando la possibilità di motivazioni
per relationem.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l’emendamento 6.3, identico all’emendamento 6.2, e l’emendamento 6.4.
        Il senatore MAGNALBÒ illustra quindi l’emendamento 7.2 soppressivo dell’articolo 7 che reca una disposizione di difficile interpretazione e complessa lettura, tale da contrastare con l’intento di semplificazione che ispira il provvedimento in titolo.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l’emendamento 7.3. Quanto all’emendamento 7.4, esso è volto ad eliminare un accertamento che egli ritiene eccessivo, e di difficile verifica. Concorda con quest’ultimo rilievo il relatore VILLONE.
        I senatori LUBRANO DI RICCO e MAGNALBÒ danno per illustrati, rispettivamente, gli emendamenti 8.6 e 8.4. Con riferimento a quest’ultimo emendamento, il relatore VILLONE rileva che il ricorso allo strumento della conferenza dei servizi presuppone il coinvolgimento nel procedimento di una pluralità di amministrazioni.
        Dopo che il senatore ROTELLI ha richiamato l’attenzione del rappresentante del Governo sull’emendamento 8.2, il senatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti 8.5 e 9.2. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 9, complessivamente volti a garantire tempi adeguati alla conferenza di servizi, segnatamente nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.
        Il senatore MAGNALBÒ esprime invece un giudizio complessivamente critico sull’attuazione dell’istituto della valutazione di impatto ambientale, che ha spesso impedito la realizzazione di importanti infrastrutture. Illustra quindi l’emendamento 9.3 (che introduce il principio del silenzio-assenso nei procedimenti per la cui definizione viene convocata la conferenza di servizi) ed il conseguente emendamento 9.4. Ritira invece l’emendamento 9.5.
        Interviene quindi il ministro BASSANINI, il quale ricorda che le disposizioni contenute nel capo II del provvedimento in titolo sono il frutto di una complessa valutazione da parte del Governo nella quale sono intervenute tutte le amministrazioni competenti. L’intento che tali disposizioni perseguono è quello di realizzare un giusto equilibrio tra l’esigenza di una accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche e la tutela di essenziali interessi pubblici quali quelli relativi alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali. Venendo a considerare gli emendamenti presentati dal senatore Lubrano di Ricco, segnala che nelle disposizioni in esame non si ipotizza mai l’esclusione della valutazione di impatto ambientale, quando questa sia prevista dalla normativa vigente. Viene previsto invece che tale valutazione si possa svolgere anche nel contesto di una conferenza di servizi. Ricorda quindi che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 11 del provvedimento in titolo, l’esito negativo della valutazione di impatto ambientale importa comunque la conclusione in senso negativo del procedimento in seno alla conferenza di servizi; esito negativo che può essere superato solo da una valutazione assunta dall’organo collegiale di vertice dell’esecutivo (nazionale, regionale ovvero comunale a seconda delle rispettive competenze).
        Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 10.
        Il senatore MAGNALBÒ dichiara di ritirare l’emendamento 10.3. Illustra quindi l’emendamento 11.3 (diretto a garantire l’esaurimento in tempi definiti dei procedimenti per i quali si prevede lo svolgimento di una conferenza dei servizi) e l’emendamento 14.0.1, che prevede l’estensione alla pubblica amministrazione dell’obbligo di fissare termini certi di pagamento nel caso di contratti di fornitura di beni o servizi.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti 11.11, 17.2 e 18.3.
        Interviene infine il ministro BASSANINI che illustra l’emendamento 11.8 diretto a correggere il comma 2 del nuovo articolo 14-
quater della legge n. 241 nella parte in cui individua, impropriamente ed in violazione dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali, gli organi delle regioni e dei comuni competenti. Quanto all’emendamento 20.0.4, si tratta di una disposizione volta a garantire trasparenza e facilità di accesso da parte degli interessati ai bandi e agli avvisi di gara delle amministrazioni pubbliche, per i quali non è previsto dalla normativa comunitaria l’obbligo di pubblicazione. Analoghe finalità di trasparenza e semplicità di accesso a dati delle pubbliche amministrazioni, persegue l’emendamento 20.0.5. L’emendamento 20.0.6 semplifica invece i procedimenti e gli adempimenti relativi alla tenuta, da parte delle amministrazioni comunali (segnatamente quelle di minori dimensioni), delle liste elettorali. Infine, l’emendamento 20.0.7 estende all’attività di controllo della Corte dei conti sugli atti del Governo di carattere normativo ovvero privi di conseguenze finanziarie, l’accelerazione dei tempi per la definizione dei procedimenti già prevista, per l’attività consultiva del Consiglio di Stato sugli atti del Governo, dalla legge n. 127 del 1997. Si tratta di una previsione che non incide sull’esito del procedimento di controllo ma ne accelera esclusivamente i tempi.
        Tutti i restanti emendamenti intendendosi per illustrati, il presidente VILLONE dichiara quindi conclusa l’illustrazione degli emendamenti.
        Il seguito dell’esame è infine rinviato.


(2853) D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana
(3986) VENTUCCI ed altr. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma.
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
        L’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio, prosegue con la votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2853, assunto come testo base.
        Il relatore PELLEGRINO si pronuncia in senso negativo sull’emendamento 1.1, mentre sull’emendamento 1.2 manifesta la sua disponibilità purché questo sia riformulato. Si dichiara contrario, infine, all’emendamento 1.3.
        In assenza del proponente, gli emendamenti all’articolo 1 sono fatti propri dal senatore ANDREOLLI, che tuttavia li ritira.
        Il presidente VILLONE ricorda che all’articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.
        Il relatore PELLEGRINO si pronuncia sull’emendamento 3.2, dichiarandosi contrario salvo che la proposta non sia riformulata. Si dichiara contrario, inoltre, all’emendamento 3.1.
        Il senatore ANDREOLLI fa proprio l’emendamento 3.2 e ritira entrambi gli emendamenti all’articolo 3.
        Il presidente VILLONE rammenta che non sono stati presentati emendamenti agli articoli dal 4 all’8.
        Sull’articolo 9, il relatore PELLEGRINO riformula l’emendamento 9.100 in conformità al parere della Commissione bilancio (9.100 nuovo testo). Su tale emendamento il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.
        Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, l’emendamento è accolto dalla Commissione. Nel testo modificato, è approvato anche l’articolo 9.
        Sull’emendamento 10.100 il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.
        La Commissione accoglie l’emendamento e approva l’articolo 10 nel testo modificato.
        Il presidente VILLONE ricorda che sull’articolo 11 non sono stati presentati emendamenti.
        Sull’emendamento 12.100, il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.
        L’emendamento è accolto dalla Commissione.
        Il presidente VILLONE fa presente che sull’articolo 13 è stato presentato esclusivamente un emendamento soppressivo dell’intero articolo, da parte del relatore. Egli metterà quindi in votazione il mantenimento dell’articolo nel testo.

        Sull’emendamento soppressivo, il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.
        Posto in votazione il mantenimento nel testo dell’articolo 13, esso non è approvato dalla Commissione.
        Il senatore ANDREOLLI ritira l’emendamento 14.1, previo parere contrario del relatore PELLEGRINO.
        Non essendovi ulteriori emendamenti, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore.
        La Commissione, quindi, conferisce al relatore l’incarico di riferire in Assemblea in senso favorevole all’approvazione del disegno di legge n. 2853 nel testo risultante dalle modifiche accolte, proponendo altresì l’assorbimento del disegno di legge n. 3986.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE propone un differimento del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3774, concernente la neutralità e la trasparenza dell’informazione statistica, fino alle ore 14 di martedì 1º febbraio.
        La Commissione consente.
        Il PRESIDENTE, quindi, annuncia che nella seduta di martedì 1º febbraio dovrà concludersi l’esame del disegno di legge n. 4097, sull’agente di quartiere, già inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea a decorrere da mercoledì 2 febbraio. Ricorda, inoltre, che nella seduta di mercoledì 2 febbraio saranno svolte le comunicazioni del Ministro dell’interno alla Commissione. Successivamente, riprenderà l’esame dei disegni di legge n. 4014 e connessi, sui servizi pubblici locali. Nelle sedute della settimana prossima, inoltre, proseguirà la trattazione dei disegni di legge n. 4375 (legge annuale di semplificazione), n. 4217 (comunicazione istituzionale) e n. 3774 (informazione statistica); una parte del lavoro dovrà inoltre essere dedicata anche alla formulazione del parere sui disegni di legge nn. 4048 e connessi, relativi alla fecondazione assistita.
        La Commissione prende atto.
        Il senatore MAGNALBÒ sollecita la ripresa dell’esame del disegno di legge n. 1315, concernente l’istituzione di nuove province.
        Il presidente VILLONE ricorda che sulla questione è stata avviato un procedimento legislativo alla Camera dei deputati e si riserva dunque di verificare lo stato della trattazione della materia presso l’altro ramo del Parlamento, prima di riprendere l’esame al Senato.
        
La seduta termina alle ore 16,05.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375
Art. 6.

        Sopprimere l’articolo.

6.2


Magnalbò, Pasquali
 

6.3 (identico all’em. 6.2)

Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «disponibile», inserire le seguenti: «senza spese e senza ritardo».

6.1


Pastore

        Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il provvedimento amministrativo emesso a seguito di opposizione o ricorso deve essere, a pena di illegittimità, adeguatamente motivato sia in relazione alla sussistenza della violazione sia in relazione alla infondatezza delle deduzioni difensive e dei motivi allegati con l’opposizione od il ricorso.»

6.4


Lubrano Di Ricco
Art. 7.

        Sopprimere l’articolo.

7.2


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza», con le seguenti: «ovvero se è provato che detti titolari hanno comunque avuto conoscenza».

7.3


Lubrano Di Ricco

        Al capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «utile».

7.1


Pastore

        Al comma 1, alla fine del periodo, sopprimere le seguenti parole: «neppure con riguardo all’esatta rappresentazione dei fatti».

7.4


Lubrano Di Ricco
Art. 8.

        Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 2, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

8.6


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «n. 415».

8.1


Pastore

        Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, dopo la cifra: «415», aggiungere le parole: «che coinvolga gli interessi di una pluralità di amministrazioni».

8.4


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «la conferenza di servizi deve essere convocata prima dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 883.»

8.5


Magnalbò, Pasquali

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. – 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall’articolo 14-quater, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2.

        2. Qualora l’accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.
        3. Qualora l’accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi»;

        conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso «Art. 14» il comma 6.

8.2


Pastore
Art. 9.

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche», inserire le seguenti: «di importo iniziale complessivo superiore ai 50 miliardi.

9.2


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

9.11


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

9.6


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni» con le seguenti: «il parere si intende favorevole».

9.3


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie e trascorsi trenta giorni dalla nuova richiesta,».

9.7


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «A richiesta dell’Autorità competente alla VIA o della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

9.1


Besostri

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole da. «Nell’ambito di tale conferenza», fino a: «i necessari atti di consenso».

9.4


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo la parola: «verifica», inserire le seguenti: «ove possibile,».

9.8


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 4.

9.5


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 4, dopo le parole: «si esprime», inserire le seguenti: «salvo esigenze istruttorie»; dopo le parole: «a seguito» inserire le seguenti: «delle esigenze istruttorie o».

9.9


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «quarantacinquesimo».

9.10


Lubrano Di Ricco
Art. 10.

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 2, sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e»; sostituire le parole: «Entro i successivi due giorni», con le seguenti: «Entro i successivi tre giorni».

10.6


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La VIA ha valore vincolante e se non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei sessanta giorni successivi al termine predetto.»

10.4


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, dopo le parole: «relativo procedimento», inserire le seguenti: «senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie e trascorsi trenta giorni dalla nuova richiesta,».

10.7


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, aggiungere in fine: «Tuttavia, a richiesta dell’autorità competente alla VIA o della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

10.1


Besostri

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 5, dopo la parola: «alle» sopprimere la parola: «sole» e dopo la parola: «pubblica» aggiungere le seguenti parole: «, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e architettonici».

10.2


Besostri

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 5, dopo le parole: «preposte alla tutela», inserire le seguenti: «ambientale e».

10.5


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta».

10.3


Magnalbò, Pasquali
Art. 11.

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 1, dopo le parole: «questioni connesse che», inserire le seguenti: «legittimamente».

11.9


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell’ambito delle conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’Amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 10, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle specifiche risultanze emerse in sede di conferenza di servizi, La determinazione è immediatamente esecutiva».

11.3


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».

        Conseguentemente, nell’ultimo periodo del comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».

11.8


Il Governo

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti parole: «delle giunte regionali o delle giunte comunali».

11.5


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

11.10


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» aggiungere le seguenti: «paesaggistico-territoriale».

11.2


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, sostituire le parole da: «il procedimento si intende concluso» fino a : «all’autorità di cui al secondo periodo del comma 2» con le seguenti: «l’Amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva l’Amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l’Amministrazione procedente o quella dissenziente sia un’Amministrazione statale, oppure al Presidente della Regione o ai Sindaci, negli altri casi. La richiesta sospende l’efficacia della determinazione assunta dall’ente procedente sino alla decisione finale».

11.1


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «La richiesta sospende l’efficacia della determinazione assunta dall’ente procedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo o il Presidente della Regione o i Sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può entro, trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

11.4


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 4, sostituire le parole da: «il relativo provvedimento negativo», fino a: «salva l’eventuale», con le seguenti: «e in caso di provvedimento negativo trova».

11.7


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 5, dopo le parole: «può richiedere», inserire le seguenti: «la conferma o la precisazione della localizzazione valutate le condizioni e gli elementi rappresentati dalla regione con».

11.11


Lubrano Di Ricco

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. 1. Ove la regione esprime il dissenso, l’amministrazione precedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
        
conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso Art. 14-quater, il comma 5.

11.6


Pastore
Art. 12.

        Al comma 2, sostituire il numero: «4» con il numero: «5».

12.1


Pastore

        Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. Dopo la lettera c), comma 1, dell’articolo 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è inserita la seguente lettera:

            «c-bis) le forme di pubblicità degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata;»

12.2


Pastore

        Al comma 3, sostituire le parole: «prevedono forme di pubblicità», con le seguenti: «prevedono adeguate forme di pubblicità».

12.4


Lubrano Di Ricco

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All’articolo 72 della legge 9 luglio 1939, n. 1232 sono abrogate le parole: «o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche».

12.3


Preda, De Guidi
Art. 14.

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. Per i rapporti contrattuali avviati a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, i termini di pagamento previsti dall’articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano anche nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e i fornitori di beni o servizi».

14.0.1


Magnalbò, Pasquali
Art. 16.

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il termine indicato dall’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto è fissato in novanta giorni».

16.4


Lubrano Di Ricco

        Sopprimere il comma 3.

16.1


Pastore

        Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

        «5-bis. Sono abrogati il secondo comma dell’articolo 2196, il secondo comma dell’articolo 2298, il secondo comma dell’articolo 2309 del codice civile e i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2383 C.C. sono sostituiti dai seguenti: »4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.. 4-bis. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente».

        5-ter. Il comma 3 dell’articolo 2385 C.C. è sostituito dal seguente: «3. La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.»; al comma 3, dell’articolo 2400 C.C., le parole da «quindici giorni» sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 2417 C.C. la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta»; al comma 7, dell’articolo 2449 C.C., la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta», e i commi secondo e terzo dello stesso articolo sono abrogati; nel quarto comma dell’articolo 2475-bis C.C, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta».

16.2


Pastore

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All’articolo 2479 del codice civile, “Trasferimento della quota“, sono aggiuntivi i seguenti commi:

        “Sono altresì soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, i provvedimenti, gli atti e i fatti che hanno per effetto la costituzione, la modificazione e l’estinzione dei vincoli sulle quote, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.

        Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, artigianato e agricoltura, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate modalità di iscrizione dei vincoli di cui al comma precedente.“.»

16.3


Besostri
Art. 17.

        Sopprimere l’articolo.

17.1


Pastore
 

17.2 (identico all’em. 17.1)

Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, sostituire le parole: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese,», con le seguenti: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese per lo sviluppo di attività produttive in ambito nazionale,».

17.3


Lubrano Di Ricco

        Al comma 1, sopprimere le parole: «sia alla tipologia e alle misure delle agevolazioni».

17.4


Lubrano Di Ricco
Art. 18.

        Sopprimere l’articolo.

18.3


Lubrano Di Ricco

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 18.

        1. Alla fine della lettera b), comma 4, articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunte le seguenti parole: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia».

18.2


Pastore

        Al comma 1, sostituire la parola: «modifiche», con le seguenti: «rettifiche ed adeguamenti».

18.1


Giaretta
Art. 19.

        Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000», con le seguenti: «lire 15.000».

19.1


Lubrano Di Ricco
Art. 20.

        Al comma 1, sostituire le parole: «l’incremento della capacità di trasporto», con le seguenti: «l’incremento della capacità di trasporto e di parcheggio», e le parole: «sui parcheggi di interscambio», con le seguenti: «sui parcheggi anche di interscambio».

20.1


Lubrano Di Ricco

        Al comma 4, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari».

20.2


Lubrano Di Ricco

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. La fissazione di giornate commemorative di eventi storici, politici e sociali rilevanti per la nazione italiana e per la costruzione europea, nonché per la celebrazione dei valori di libertà, democrazia, convivenza civile contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, civica e politica, si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del presente articolo.

        2. L’emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall’espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari.
        3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.
        4. La data del 27 gennaio, giorno anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz è dedicata, quale «giornata della memoria», alle vittime delle persecuzioni antisemite, razziali, religiose e politiche».

20.0.1


Besostri

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. La fissazione di giornate commemorative di eventi storici, politici e sociali rilevanti per la nazione italiana e per la costruzione europea, nonché per la celebrazione dei valori di libertà, democrazia, convivenza civile contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, civica e politica, si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del presente articolo.

        2. L’emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall’espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari.
        3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio».

20.0.2


Besostri

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. Ai fini dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della legge penale, non si considerano apparecchi o congegni per il gioco d’azzardo, gli apparecchi a premio che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, ed avente comunque contenuti di trattenimento, danno vincite non superiori a dieci volte il costo della giocata.

        2. La licenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta anche per la gestione, il noleggio, il comodato ed altre consimili attività riguardanti più apparecchi da trattenimento o da gioco d’abilità, anche se essi sono installati in esercizi, appartenenti a persone o ditte diverse dal titolare degli apparecchi. Nella licenza sono annotate le caratteristiche essenziali e il numero degli apparecchi per i quali essa è rilasciata, nonché gli estremi della verifica, da parte di tecnico iscritto negli appositi albi o elenchi professionali, attestante che gli apparecchi stessi sono costruiti in conformità delle disposizioni vigenti in materia».

20.0.3


Pardini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)


        1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

        2. A far data dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria».

20.0.4


Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche)


        1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

        2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
        3. Non possono essere cedute a terzi, anche se a titolo gratuito, le informazioni acquisite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 1 e 2».

20.0.5


Il Governo

        Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell’Ufficiale elettorale)


        1. Dopo l’articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è introdotto il seguente: «Art. 4-bis. – 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

        2. Egli può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario o impiegato del comune.
        
3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni predette deve essere approvata dal prefetto.
        
4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ed idoneo funzionario, o impiegato del comune.
        
5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché no siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano.»
        2. All’articolo 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall’Ufficiale elettorale».
        3. All’articolo 8, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L’Ufficiale elettorale».
        4. All’articolo 9, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficiale elettorale».
        5. All’articolo 11 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all’Ufficiale elettorale»: al terzo comma, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «L’Ufficiale elettorale».
        6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 sono abrogati.
        7. L’articolo 17 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente: «
Art. 17. – 1. Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale».
        8. All’articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Ufficiale elettorale».
        9. All’articolo 28, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco», sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficiale elettorale».
        10. All’articolo 30 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole «Il segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti «L’Ufficiale elettorale»; al secondo comma, le parole «la Commissione elettorale comunale, con l’assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale»; al terzo comma, le parole «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale»; al quarto comma, le parole «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dell’Ufficiale elettorale».
        11. All’articolo 31 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni. al secondo comma, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l’ufficiale elettorale»; al terzo comma, sono abrogate le seguenti parole «, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,».
        12. All’articolo 32 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numeri 3), 4) e 5) le parole «il sindaco» e «del sindaco» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale» e «dell’Ufficiale elettorale»; al secondo comma, le parole «, con l’assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale».
        13. All’articolo 32-
bis del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dell’Ufficiale elettorale»; al comma 2, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficiale elettorale».
        14. All’articolo 32-
ter, comma 1, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale».
        15. All’articolo 33, secondo comma del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale».
        16. All’articolo 37, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti «dall’Ufficiale elettorale».
        17. All’articolo 39, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «L’Ufficiale elettorale».
        18. All’articolo 40 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al quinto comma, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l’Ufficiale elettorale»; al sesto comma, le parole «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti «all’ufficiale elettorale».
        19. All’articolo 45, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti «all’Ufficiale elettorale».
        20. L’articolo 49 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: «
Art. 49. – 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste».
        21. L’articolo 52 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: «
Art. 52 – 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l’Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».
        22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all’Ufficiale elettorale».

20.0.6


Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti)


        1. Quando il Consiglio dei ministri dichiari l’urgenza di un atto da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti alla metà. In tal caso, i detti termini possono essere sospesi una sola volta nel caso di richiesta di chiarimenti o di elementi interpretativi di giudizio.

        2. Quando la Corte dei conti sollevi questione di legittimità costituzionale sulle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto sottoposto a controllo, questo acquista efficacia al momento della rimessione della questione alla Corte costituzionale, a meno che la Corte dei conti, con contestuale deliberazione, non dichiari l’atto affetto da altri vizi di legittimità. In tal caso, resta fermo il potere del Governo di richiedere la registrazione con riserva.
        3. Il Governo può richiedere alla Corte dei conti, nelle forme di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la registrazione con riserva degli atti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e degli atti non comportanti spesa di cui alle lettere a), b), d) ed i) del medesimo comma, anche nel corso del procedimento disciplinato dal comma 2 dello stesso articolo 3, quando sull’atto si sia già pronunciata la sezione di controllo, l’amministrazione abbia apportato le modifiche ritenute consequenziali e siano comunque trascorsi inutilmente 15 giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti, tramite il competente ufficio di ragioneria, dell’atto rinnovato. In tal caso l’atto acquista efficacia a decorrere dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, salva diversa determinazione del Governo. In ogni altra ipotesi, l’atto del quale è stata richiesta la registrazione con riserva acquista efficacia ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano provveduto entro trenta giorni dalla richiesta.
        4. All’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l’ultimo periodo.
        5. La registrazione con riserva di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere richiesta e deliberata anche con riferimento ad una o più parti dell’atto sottoposto a controllo.
        6. L’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito con il seguente: «La Corte dei conti esercita il controllo previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20“».

20.0.7


Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. Dopo il primo comma dell’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, è inserito il seguente:

            “1-bis. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate“».

20.0.9


Pastore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. Nell’articolo ...., comma ..., della legge n. 241 del 1990, aggiungere: “Il servizio pubblico in via telematica è di norma prestato con continuità e costante fruibilità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e fatte salve le interruzioni del servizio rese necessarie da esigenze tecniche.“».

20.0.10


Pastore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 è sostituito dal seguente:

        “Le copie anche su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione apposta sulla copia cartacea ovvero con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 3“.

        2. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 1 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge».

20.0.11


Pastore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

        2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
        3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziarie e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal medesimo pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l’originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa oggi vigente.
        4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
        5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione».

20.0.12


Pastore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. Nell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 la rubrica è sostituita dalla seguente: “36. Comunicazione di violazioni tributarie» e sono abrogati i primi tre commi del medesimo articolo“».

20.0.13


Pastore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. L’articolo 2504-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

        “La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504, si applica soltanto alle società quotate in borsa ed alle società per azioni il cui capitale sia posseduto da più di cento azionisti“.

        Nell’articolo 2501-bis del codice civile, ultimo comma, le parole: «regolate dai capi V, VI e VII» sono sostituite da: “di cui all’articolo 2504-sexies“.
        Nell’articolo 2502-
bis del codice civile, primo comma, le parole: “e pubblicata altresì“ sono sostituite: “; qualora si tratti di società di cui all’articolo 2504-sexies la deliberazione è altresì pubblicata“.
        Nell’articolo 2504 del codice civile, ultimo comma, le parole: «per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitate» sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2504-
sexies“.».

20.0.14


Pastore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. L’articolo 2504-sexies del codice civile è abrogato».

20.0.15


Pastore

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2853
Art. 1.

        Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali compresi nel territorio del comune di Roma nonché dei comuni che, a seguito della loro adesione, saranno riconosciuti parte integrante il territorio della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica».

1.1


Lino Diana

        Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «in luogo della provincia e del comune di Roma».

1.2


Lino Diana

        Al comma 3, premettere la lettera: «c» al periodo, e inserire i seguenti commi:

            «a) Decorsi 180 giorni dall’emanazione della presente legge, laddove non vi siano state deliberate ulteriori adesioni di commi riconosciuti parte integrante la città metropolitana la stessa comprenderà il territorio del Comune di Roma nelle sue nuove municipalità».

            b) A salvaguardia dell’autonomia della Regione Lazio, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale provinciale, nessuna circoscrizione elettorale potrà avere assegnato un numero di seggi superiore alla metà di quelli attribuiti all’intera regione.

1.3


Lino Diana
Art. 3.

        Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che assume altresì i compiti della provincia di Roma e di confini del suo territorio.

3.2


Lino Diana

        Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) i comuni che fanno parte della provincia di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall’applicazione della legge medesima;»

3.1


Andreolli
Art. 9.

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».

9.100


Il Relatore

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396. Per gli anni successivi al 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

9.100 (nuovo testo)


Il Relatore
Art. 10.

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 9, comma 4».

10.100


Il Relatore
Art. 12.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12.

        1. Il contributo al comune di Roma previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, come adeguato dall’articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all’articolo 6. La Commissione definisce le proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l’assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei Ministri, è sentito il sindaco della città.

        2. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale».

12.100


Il Relatore
Art. 13.

        Sopprimere l’articolo.

13.100


Il Relatore
Art. 14.

        Sopprimere l’articolo.

14.1


Andreolli