DIFESA (4a)

MARTEDI' 28 MARZO 2000

219a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO


Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.

La seduta inizia alle ore 14,35.


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-01762 sulla tragedia dell’aereo dell'Itavia caduto presso Ustica, rendendo noto che non sono risultati riscontri sulla scomparsa di elementi utili presso il centro radar di Poggio Renatico.
Per quanto concerne, invece, le direttive impartite nel corso degli anni per la custodia e la conservazione della documentazione e di ogni altro elemento utile alle indagini connesse con la vicenda, egli fa presente che lo Stato maggiore dell’Aeronautica con la nota SMA/SPSC/1011 fin dal 16 giugno 1988 aveva provveduto, su specifica richiesta del magistrato inquirente, a impartire disposizioni per una puntuale verifica di tutti gli elementi in possesso della Forza armata e per l’acquisizione dei risultati, corredati dalla relativa documentazione probatoria.
Successivamente, in considerazione della particolare delicatezza della materia e della conseguente necessità di custodire ordinatamente tutti gli atti in argomento, con le note SMA/5P5C11638 del 31 agosto 1989, SMA-O/5563/G53-1 del 24 settembre 1993 e SMA-0/2494/G53- 1 del 7 novembre 1994, nonché con specifiche direttive del 1995 e del 1998, erano state impartite ulteriori disposizioni agli enti e comandi dell’Aeronautica, che a suo tempo effettuarono l’anzidetta verifica comunicandone i risultati. Tali disposizioni erano nel senso di provvedere all’archiviazione di tutto il materiale raccolto, assicurandone la doverosa vigilanza e avendo cura di non procedere alla sua distruzione, anche oltre i limiti temporali previsti dalla vigente normativa, in mancanza di uno specifico ordine.

Replica la senatrice BONFIETTI per dichiararsi profondamente insoddisfatta sia del ritardo sia per il merito della risposta avuta.

Il sottosegretario OSTILLIO confessa, a titolo individuale, il suo imbarazzo per il ritardo con il quale si risponde ad un'interrogazione assegnata alla Commissione in data 1° aprile 1998. Lamenta che non erano anteriormente disponibili da parte degli uffici ministeriali gli elementi di risposta e conclude dichiarando di comprendere, da parlamentare, l'insoddisfazione della senatrice interrogante.

Il sottosegretario OSTILLIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01773 rendendo noto che il “Centro Studi Aeronautici”, costituito ai sensi del D.P.R. 2 settembre 1985, è un organo di studio dell’Associazione Arma Aeronautica. La sua attività consiste nell’operare per la realizzazione degli scopi statutari della citata associazione. In particolare, il Centro promuove la conoscenza delle attività aeronautiche nazionali e la ricerca storica sull’impiego del mezzo aereo attraverso scritti, conferenze, convegni di studio e pubblicazioni divulgate prevalentemente tramite il periodico “Aeronautica”.
Per quanto attiene gli specifici quesiti posti dall’interrogazione, si rappresenta che: a) il ministero della Difesa non può essere e non si sente rappresentato dall’organo di un ente morale, quale quello indicato. Il “libro bianco”, cui si fa cenno nella premessa dell’interrogazione, rappresenta, quindi, esclusivamente un lavoro autonomo del Centro Studi Aeronautici; b) l’Associazione Arma Aeronautica rientra tra quegli organismi finanziati solo in parte con contributi dello Stato, secondo la disciplina della legge 28 dicembre 1995, n.549. I contributi sono attribuiti con apposito decreto ministeriale, di concerto con il ministero del Tesoro; c) il contributo in favore dell’Associazione Arma Aeronautica, legittimato dalla legge 7 ottobre 1986, n.653 è stato pari a lire 41.000.000 per l’Esercizio finanziario 1997, a lire 49.000.000 per quello del 1998, e a lire 49.000.000 per quello del 1999. Sul contributo si erano espresse favorevolmente le Commissioni Difesa della Camera e del Senato; d) la vigilanza che la Difesa esercita sull’Associazione consiste nel controllo della compatibilità delle norme statutarie con l’ordinamento giuridico, del controllo dei bilanci e dell’utilizzo dei contributi concessi dallo Stato; e) in data 4 febbraio 1980, l’amministrazione ha autorizzato il detto Centro Studi ad occupare l’appartamento ubicato al terzo piano del villino Douhet, sito in Roma a Via M.Colonna nn. 23-25, a suo tempo donato alla Forza armata dalla signora Casalis Teresa, vedova del generale Giulio Douhet, con il vincolo che l’immobile fosse destinato a sede di un Centro Studi Militari Aeronautici.
Da quanto illustrato emerge che l’amministrazione, sia nei rapporti con gli enti in argomento, sia nell’assegnazione dei contributi da corrispondere, adotta un comportamento improntato alla massima trasparenza e legittimità, in perfetto accordo con la normativa vigente.

Replica la senatrice BONFIETTI per dichiararsi parimenti insoddisfatta.

Il sottosegretario OSTILLIO risponde all'interrogazione n. 3-01807 ricordando che con la sentenza n.128 del 13 febbraio 1998 la Corte d’appello di Brescia aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della signora Luciana Riccardi, madre della giornalista Ilaria Alpi assassinata a Mogadiscio il 20 marzo 1994, in ordine al reato di diffamazione nei confronti del generale Fiore. Da un’analisi della sentenza si può senz’altro affermare che il collegio giudicante ha individuato un ben preciso e specifico comportamento del generale Fiore, consistito nell’indicazione di circostanze non corrispondenti a verità in una lettera da lui inviata ai genitori della giornalista uccisa in data 20 maggio 1994. Invero, dal raffronto tra le affermazioni contenute nella lettera del generale, datata 20 maggio 1994, ai genitori della giornalista uccisa ed il rapporto indirizzato dallo stesso ufficiale al Capo di Stato maggiore dell’Esercito in data 1 giugno 1994, il giudice d’appello ha ravvisato una vera e propria diversa rappresentazione dei fatti, al fine di offrire un ‘immagine positiva del contingente italiano impegnato nella missione in Somalia. Peraltro, nell’ambito del contesto istruttorio, lo stesso organo giudicante, nel precisare come le frasi pronunciate dall’imputata nel corso della trasmissione televisiva “Maurizio Costanzo Show” non configurassero gli estremi del reato di diffamazione ha, tuttavia, sancito che quello specifico e limitato comportamento posto in essere dal generale Fiore in occasione della descrizione dei fatti nella lettera del 20 maggio 1994 ai genitori della Sig.a Alpi, non fosse idoneo ad “intaccare in assoluto il patrimonio morale e la reputazione di cui gode l’ufficiale”.

Replica il senatore LORETO per dichiararsi insoddisfatto.

La seduta termina alle ore 15,20.