AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 25 OTTOBRE 2000

587ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i ministri per le riforme istituzionali Maccanico, per le politiche comunitarie Mattioli, e il sottosegretario di Stato per l'interno Schietroma.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(4759) Disciplina delle associazioni di promozione sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri.
(2171) SERENA. - Legge sull'associazionismo sociale.
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che la Presidenza del Senato, facendo seguito alla richiesta unanime della Commissione, ha trasferito l'esame dei disegni di legge in titolo alla sede redigente. Ricorda quindi che si era già svolta la fase dell'illustrazione degli emendamenti. Propone pertanto che la trattazione precedentemente svolta in sede referente venga utilizzata nella nuova sede.

La Commissione conviene.

Il senatore PASTORE illustra il seguente ordine del giorno:

0/4759/1/1
"La Commissione,
in riferimento al disegno di legge n. 4759 contenente "Disciplina delle associazioni di promozione
- considerato che la disciplina dettata dal disegno di legge suscita dei dubbi interpretativi di alcune norme ivi previste, con particolare riguardo ai rapporti tra disciplina speciale e disciplina generale dell'associazionismo;
- ritenuto altresì che, considerate la struttura, la natura e la funzione delle associazioni di promozione sociale, l'ordinamento dettato dal disegno di legge non solo interagisce con quello generale in materia di associazioni, riconosciute e non, dettato dal codice civile (articoli 14 e seguenti del codice civile) ma si sovrappone e può confliggere con la normativa speciale in materia di volontariato (legge 11 agosto 1991 n.266) e con quella, anche se di mera rilevanza fiscale, in tema di ONLUS (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e seguenti), oltre che con la recente disciplina del terzo settore contenuta nel disegno di legge 4641 (articolo 5) - legge quadro sulla assistenza - approvato nei giorni scorsi in via definitiva da questo ramo del Parlamento;
- tenuto conto che, con la costituzione di un sistema di registrazione specifica delle associazioni di promozione sociale e con la istituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali dedicati a tali associazioni, si crea intorno al mondo del "non profit" una vera e propria ragnatela di organismi, strutture, uffici e controlli la cui esistenza, più che a verificare il rispetto della legge, sembra rispondere ad una logica di gigantismo burocratico che contrasta con l'attuale tendenza a semplificare e ad alleggerire il quadro organizzativo e potrebbe seriamente minare l'autonomia associativa;
impegna il Governo,
in fase di applicazione della legge in esame, a tenere conto di quanto segue:
1) per associazioni che "hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati" (articolo 2, comma 2) e, come tali, escluse dall'applicazione della legge, devono intendersi anche le associazioni per le quali la finalità di cui sopra abbia natura assolutamente prevalente (ad es. le associazioni dei consumatori), pur svolgendo tali associazioni anche funzioni "lato sensu" sociali;
2) la forma scritta prescritta dall'articolo 3 (Atto costitutivo e statuto) è richiesta solo per ottenere la registrazione e le provvidenze pubbliche previste dalla legge; ne consegue che possono essere regolarizzate le associazioni nate senza rivestire la forma scritta, mediante l'adozione di tale forma successivamente alla costituzione; altrimenti a tali associazioni verrebbe preclusa in via definitiva l'applicazione della legge in esame;
3) l'articolo 5 (Donazioni ed eredità) rappresenta nell'attuale quadro normativo (novellato dalla legge n. 192 del 22 giugno 2000) una norma del tutto superflua e quindi non è da considerarsi in alcun modo norma "speciale" e quindi innovativa ma solo confermativa della disciplina codicistica; in particolare devono intendersi per "lasciti testamentari", secondo la formula contenuta nel primo comma, le eredità e non anche i legati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 473 del codice civile, potendosi peraltro accettare con beneficio di inventario solo le eredità.
Il Governo inoltre, in attesa di un provvedimento organico che coordini l'intera materia del "non profit" nella direzione di una significativi semplificazione e di un maggior rispetto per l'autonomia dei soggetti interessati, provvedimento che si auspica possa essere avviato nel più breve termine, applichi la nuova normativa tenendo conto di quanto in premessa indicato, in particolare di alcune possibili contraddizioni ed antinomie tra diverse discipline che, pur riguardando le stesse realtà, si sono sovrapposte nel tempo, prescindendo da una visione complessiva dei fenomeni e dalla necessità di realizzare un sistema di verifiche e controlli che deve comunque essere rispettoso dell'autonomia dei soggetti interessati e deve operare con snellezza e senza invasività."

Il presidente VILLONE chiede chiarimenti sul primo punto dell'ordine del giorno.

Il senatore PASTORE osserva che questa precisazione è volta a escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le associazioni, come ad esempio quella dei consumatori, che abbiano una natura prevalentemente di tutela di interessi economici.

La senatrice PASQUALI dichiara di condividere gli intenti che motivano l'ordine del giorno, mentre la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva che la funzione prevalente delle associazioni dei consumatori è quella di perseguire interessi socialmente rilevanti e non già finalità di carattere economico.

Il senatore PASTORE osserva che il riferimento alle associazioni dei consumatori deve intendersi come meramente esemplificativo. Rileva peraltro che ampliare eccessivamente l'ambito di applicazione della disciplina finisce per ridurne la portata.

Il presidente VILLONE, nel ritenere meritevoli di accoglimento i secondi due punti dell'ordine del giorno, suggerisce invece di espungere il primo punto. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2, infatti, è a suo avviso sufficientemente chiara, la sua portata potrà essere ulteriormente precisata dalla giurisprudenza e, più in generale, dall'attività degli interpreti.

Il senatore PASTORE, nel ribadire la sua preoccupazione, accoglie tuttavia l'invito del Presidente.

Il senatore ANDREOLLI, nel ringraziare il senatore Pastore, esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno come riformulato e suggerisce, per una più chiara lettura del medesimo, una parziale riformulazione del punto 3.

Il senatore PASTORE riformula l'ordine del giorno nei seguenti termini:

0/4759/1/1 (nuova formulazione)

"La Commissione,
in riferimento al disegno di legge 4759 contenente "Disciplina delle associazioni di promozione
- considerato che la disciplina dettata dal disegno di legge suscita dei dubbi interpretativi di alcune norme ivi previste, con particolare riguardo ai rapporti tra disciplina speciale e disciplina generale dell'associazionismo;
- ritenuto altresì che, considerate la struttura, la natura e la funzione delle associazioni di promozione sociale, l'ordinamento dettato dal disegno di legge non solo interagisce con quello generale in materia di associazioni, riconosciute e non, dettato dal codice civile (articoli 14 e seguenti del codice civile) ma si sovrappone e può confliggere con la normativa speciale in materia di volontariato (legge 11 agosto 1991 n.266) e con quella, anche se di mera rilevanza fiscale, in tema di ONLUS (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e seguenti), oltre che con la recente disciplina del terzo settore contenuta nel disegno di legge 4641 (articolo 5) - legge quadro sulla assistenza - approvato nei giorni scorsi in via definitiva da questo ramo del Parlamento;
- tenuto conto che, con la costituzione di un sistema di registrazione specifica delle associazioni di promozione sociale e con la istituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali dedicati a tali associazioni, si crea intorno al mondo del "non profit" una vera e propria ragnatela di organismi, strutture, uffici e controlli la cui esistenza, più che a verificare il rispetto della legge, sembra rispondere ad una logica di gigantismo burocratico che contrasta con l'attuale tendenza a semplificare e ad alleggerire il quadro organizzativo e potrebbe seriamente minare l'autonomia associativa;
impegna il Governo,
in fase di applicazione della legge in esame, a tenere conto di quanto segue:
1) la forma scritta prescritta dall'articolo 3 (Atto costitutivo e statuto) è richiesta solo per ottenere la registrazione e le provvidenze pubbliche previste dalla legge; ne consegue che possono essere regolarizzate le associazioni nate senza rivestire la forma scritta, mediante l'adozione di tale forma successivamente alla costituzione; altrimenti a tali associazioni verrebbe preclusa in via definitiva l'applicazione della legge in esame;
2) l'articolo 5 (Donazioni ed eredità) rappresenta nell'attuale quadro normativo (novellato dalla legge n. 192 del 22 giugno 2000) una norma da non considerarsi in alcun modo norma "speciale" e quindi innovativa ma solo confermativa della disciplina codicistica; in particolare devono intendersi per "lasciti testamentari", secondo la formula contenuta nel primo comma, le eredità e non anche i legati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 473 del codice civile, potendosi peraltro accettare con beneficio di inventario solo le eredità.
Il Governo inoltre, in attesa di un provvedimento organico che coordini l'intera materia del "non profit" nella direzione di una significativi semplificazione e di un maggior rispetto per l'autonomia dei soggetti interessati, provvedimento che si auspica possa essere avviato nel più breve termine, applichi la nuova normativa tenendo conto di quanto in premessa indicato, in particolare di alcune possibili contraddizioni ed antinomie tra diverse discipline che, pur riguardando le stesse realtà, si sono sovrapposte nel tempo, prescindendo da una visione complessiva dei fenomeni e dalla necessità di realizzare un sistema di verifiche e controlli che deve comunque essere rispettoso dell'autonomia dei soggetti interessati e deve operare con snellezza e senza invasività."

Ritira conseguentemente tutti gli emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario SCHIETROMA accoglie l'ordine del giorno, come da ultimo riformulato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4759.

Il senatore CO' ritira l'emendamento 1.3, mentre insiste per la votazione dell'emendamento 1.4.

Il relatore ANDREOLLI formula un parere contrario su quest'ultimo emendamento, il cui contenuto ritiene superfluo, mentre il sottosegretario SCHIETROMA invita i presentatori al ritiro dell'emendamento medesimo sul quale altrimenti formula un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 1.5, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/4759/1/2
"La Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge . n4759 recante "disciplina delle associazioni di promozione sociale",
impegna il Governo
ad interpretare il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge, nel senso che: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui al disegno di legge in esame, nei limiti e nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione."

Il relatore ANDREOLLI esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno che viene accolto dal sottosegretario SCHIETROMA.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che, pur dichiarando il proprio voto favorevole, rileva la impropria formulazione del primo comma dell'articolo 1. Quanto al comma 2, ritiene impropria e comunque contraddittoria la previsione secondo la quale una legge ordinaria può dettare "princìpi fondamentali" in attuazione di disposizioni costituzionali che, a loro volta, recano princìpi fondamentali. Nel complesso lamenta la vaghezza delle previsioni contenute nell'articolo in esame.

Il senatore BESOSTRI osserva che queste critiche avrebbero dovuto essere oggetto di una puntuale attività emendativa, mentre il senatore ELIA rileva che i "princìpi fondamentali" cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo in esame sono quelli previsti dall'articolo 117 della Costituzione, laddove attribuisce potestà legislativa alle regioni nei "limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", e non già i princìpi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione.

L'articolo 1, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CO' ritira l'emendamento 2.5.

Il senatore ROTELLI, pur dichiarando a nome della sua parte politica un voto favorevole sull'articolo in esame, osserva che il primo comma di questa disposizione evidenzia la incapacità del legislatore di definire in modo corretto e stringente le associazioni di promozione sociale. Questa incapacità è resa evidente da quanto previsto dal secondo comma della medesima disposizione che puntualmente individua le associazioni da non ritenere ricomprese nella definizione contenuta nel primo comma.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, ricorda le preoccupazioni manifestate dalle associazioni femminili sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 2. In proposito ritiene peraltro evidente che la disciplina dettata da questa disposizione, nel riferirsi a "discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati", non può essere interpretata come riferita ad associazioni femminili.

Il presidente VILLONE concorda con questa valutazione, osservando che per discriminazione si deve intendere la sola esclusione operata nell'ambito dei soggetti cui fa riferimento la ragione sociale dell'associazione.

Anche la senatrice DENTAMARO condivide questa interpretazione, non potendo essere considerata discriminatoria un'associazione che fissi requisiti soggettivi generali per la sua composizione.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra quindi il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dalle senatrici Dentamaro e Bucciarelli nonché dai senatori Elia, Manzella, Besostri, Marchetti e Cò:

0/4759/1/4
"La Commissione,
in riferimento al disegno di legge n. 4759 recante "disciplina delle associazioni di promozione sociale",
- considerato che la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 3, nel riferirsi a "discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati", ha suscitato il dubbio che per "discriminazione" si possa intendere anche quella operata dalle associazioni "femminili" in danno dei cittadini di sesso maschile,
impegna il Governo
a interpretare la citata disposizione nel senso che, per discriminazione si deve intendere soltanto l'esclusione operata nell'ambito dei soggetti contemplati dall'associazione in ragione del suo oggetto e delle sue finalità."

Dopo che il RELATORE ha formulato un parere favorevole, l'ordine del giorno è accolto dal sottosegretario SCHIETROMA.

L'articolo 2, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.4, posto in votazione, è respinto.

L'articolo 3, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.1 è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e, con distinte votazioni, gli articoli 5 e 6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente VILLONE avverte che la 5a Commissione ha formulato parere contrario sull'emendamento 7.4, che viene conseguentemente ritirato dal senatore CO'.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge invece l'emendamento 7.3.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che, pur dichiarando il proprio voto favorevole sull'articolo, si sofferma criticamente sulla previsione che definisce le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale. Mostra quindi perplessità sulla formulazione del secondo e terzo comma della disposizione in esame che disciplina la tenuta di registri nazionali e di registri delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 7, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione senza modifiche.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.4 e 8.5, ed approva invece l'articolo 8 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, l'articolo 9. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge invece l'emendamento 10.2 ed approva, con distinta votazione, l'articolo 10 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.
(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PIERONI ed altri - Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Prende la parola il relatore CABRAS il quale osserva che il dibattito svoltosi nelle ultime sedute ha evidenziato la posizione delle varie forze politiche. Ribadisce quindi la opportunità di concludere l'esame di questo provvedimento entro la fine della legislatura, una opportunità segnalata dalla comune posizione assunta dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali in favore di una rapida definizione di questa importante riforma. Per perseguire questo obiettivo ritiene che il Senato dovrà concludere la fase della prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, entro il mese di novembre e comunque prima dell'inizio della sessione di bilancio. Osserva peraltro che il numero degli emendamenti presentati impedisce una definizione in Commissione in tempo utile. Si tratta di emendamenti che non propongono coerenti posizioni alternative, ma una congerie eterogenea di iniziative di diverso segno fra le quali anche alcune proposte ispirate ad intenti separatisti del tutto estranei all'impianto del provvedimento in esame che si propone di modificare esclusivamente il Titolo V della parte II della Costituzione. Questa eterogeneità di proposte potrebbe essere il frutto di una casualità o piuttosto di un preciso disegno: evitare la conclusione di qualsiasi processo di riforma entro la fine della legislatura. Vi è in questa posizione un intento centralista che si risolve nel chiedere un numero indefinito di modifiche sostanzialmente senza voler modificare in alcun modo l'assetto vigente.
Ritiene che uno spirito propriamente costituente, aperto al confronto, avrebbe consentito un miglioramento del testo in esame che presenta diversi problemi come del resto segnalato nel corso della relazione illustrativa. L'assenza però di questo spirito costituente consiglia di rinviare la soluzione di questi problemi a una fase ulteriore. Al riguardo ritiene che alcuni dei problemi interpretativi potranno essere risolti dalla Corte costituzionale, anche alla luce delle chiare intenzioni manifestate nel corso dei lavori preparatori. Auspica pertanto che inizi quanto prima l'esame del provvedimento in Assemblea.

Il ministro MACCANICO rileva che la proposta avanzata da rappresentanti della maggioranza di approvare il provvedimento nel medesimo testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è la conseguenza del numero elevato di emendamenti presentati dall'opposizione che impedisce un confronto aperto. Nell'auspicare quindi una maggiore serenità nell'esame del provvedimento ritiene che qualora si manifestasse una rinuncia agli intenti ostruzionistici si potrebbe cercare un'intesa per individuare alcuni aspetti del testo che potrebbero essere suscettibili di opportuni miglioramenti. Evidentemente, l'obiettivo della maggioranza è quello di definire questa riforma entro la fine della legislatura, completando il processo avviato con la riforma degli articoli 121 e seguenti della Costituzione. Una riforma quest'ultima che è stata approvata sulla base di un ampio e trasversale consenso.
Ricorda quindi gli aspetti qualificanti del provvedimento in esame. In primo luogo il capovolgimento della previsione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione attraverso la individuazione di aree riservate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente dello Stato. A quest'ultimo proposito ricorda che la potestà legislativa concorrente è un istituto conosciuto nell'ordinamento di molti stati federali. Ricorda quindi la eliminazione della disciplina dei controlli statali sulle leggi regionali che restano soggette esclusivamente al sindacato della Corte costituzionale. Gli altri aspetti qualificanti che reputa opportuno richiamare sono la realizzazione di una sussidiarietà verticale attraverso l'attribuzione ai comuni della generalità delle funzioni amministrative, la previsione dell'attribuzione alle regioni che lo richiedano di particolari condizioni di autonomia, la previsione di significative competenze delle regioni nella materia dei rapporti internazionali e delle relazioni con l'Unione europea, l'introduzione del principio della cosiddetta sussidiarietà orizzontale.
Si tratta di un significativo avvio di una complessiva revisione della forma di Stato che, nella storia italiana, deve tener conto di due fallimenti: quello dello Stato centralista e quello dell'impianto regionalista come disciplinato dalla Costituzione vigente. Per la realizzazione di questa riforma reputa il procedimento di revisione regolato dall'articolo 138 della Costituzione la via più opportuna e giusta.
Non crede produttivo interrogarsi sulla qualificazione da attribuire a questa riforma se federale ovvero volta a un semplice decentramento di funzioni. Il federalismo, infatti, è un genere con molte specie che si realizza allorchè vi sia il riconoscimento di una vera autonomia politica agli enti territoriali e una ripartizione verticale delle competenze tra i vari livelli di Governo. Sulla via di una compiuta riforma in senso federale delle istituzioni il provvedimento in esame è da considerare una semplice tappa. In proposito richiama l'attenzione sulla questione della creazione di una Camera delle regioni, problema questo che dovrà essere affrontato in una seconda fase, ed al riguardo mostra di apprezzare le proposte avanzate dal senatore Rotelli. Quanto alla modifica dei criteri di composizione della Corte costituzionale crede che la elezione di alcuni membri potrà essere affidata alla Camera delle regioni che avrà inoltre un ruolo essenziale nel processo di revisione costituzionale.
Oggi tuttavia occorre realizzare le riforme possibili, auspica quindi che sul provvedimento in esame si realizzi un ampio consenso. Ricorda infine l'articolo 11 del provvedimento in esame che, recependo una proposta avanzata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, propone una prima soluzione alla esigenza di una partecipazione delle regioni e degli enti locali al procedimento legislativo.

Prende quindi la parola il senatore FISICHELLA il quale osserva che il gran numero degli emendamenti e il loro carattere ambivalente sono il risultato della diversità delle opinioni che si riscontrano all'interno dell'opposizione, cui a suo avviso corrisponde un'analoga diversità di intenti e di posizioni all'interno della maggioranza. Vi è infatti chi considera il progetto in esame troppo poco e chi invece crede che esso vada oltre il segno. Non vi è quindi una volontà deliberatamente ostruzionista, ma la constatazione del rilievo delle questioni che il provvedimento in titolo pone. Personalmente crede che il provvedimento in esame sia un'approssimazione per eccesso, vada troppo oltre nel rivedere l'impianto costituzionale vigente. La maggioranza ha trovato una posizione unitaria per la necessità di condurre una battaglia in vista delle prossime scadenze elettorali, crede tuttavia che anche al suo interno vi siano posizioni distinte. Conseguentemente, crede che la materia dovrebbe essere più opportunamente trattata non a ridosso della fine della legislatura, quando forte è la tensione a una contrapposizione frontale tra maggioranza e opposizione, ma all'avvio della prossima legislatura sulla base di un ampio ed aperto confronto libero da preoccupazioni elettoralistiche. Occorre dunque, a suo avviso, avere il coraggio di rispettare una pausa in vista di un impegno comune che dovrà coinvolgere tutto il Parlamento, non a caso da più parti sono state avanzate proposte relative all'istituzione di un'Assemblea costituente che permetta un confronto tra le forze politiche sulla base di una rappresentanza proporzionale delle medesime.

Su proposta del presidente VILLONE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre con l'esame e la votazione degli emendamenti.

Il ministro MATTIOLI ritira l'emendamento All. C. 1.

Prende quindi la parola il RELATORE che esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, che ritiene superfluo, nonché sugli emendamenti All. A.1 e All. A.2 e All. A.3. Quanto all'emendamento All. A.4, si rimette alla valutazione del Governo, mentre con riferimento agli emendamenti da All. B.1 a All. B. 7 osserva che le direttive cui questi emendamenti fanno riferimento sono attuate nel nostro ordinamento da decreti legislativi, dunque interventi correttivi dei medesimi devono essere adottati con fonti di pari grado.

Il ministro MATTIOLI esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti. Quanto all'emendamento All. A.4 invita il presentatore al ritiro preannunciando la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in materia.

Il presidente VILLONE dà quindi conto del parere formulato dalla 5ª Commissione, contrario, ai sensi dell'articolo 81, sugli emendamenti All.A.1, All.A.2, All.A.3 All.B.1 All.B.2 All.B.3 All.B.4 All.B.5, All.B.6, All.B.7.

Il senatore PINGGERA ricorda l'intento che motiva l'emendamento 1.1, mentre il ministro MATTIOLI, nell'invitare il presentatore al ritiro, osserva che la materia è già disciplinata dalla normativa vigente.

Il senatore PINGGERA, accogliendo l'invito del Ministro, ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore PASTORE ritira gli emendamenti All.A.1, All.A.2, All.A.3, All.B.1, All.B.2, All.B.3, All.B.4, All.B.5, All.B.6, All.B.7, riservandosi di riproporli in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore BESOSTRI fa suo e ritira l'emendamento All.A.4 riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 2.9.

Il RELATORE invita il senatore Pinggera a ritirare questo emendamento, mentre il ministro MATTIOLI invita a trasformarlo in un ordine del giorno sul quale preannuncia, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, la disponibilità del Governo ad accoglierlo.

Il senatore PINGGERA, accogliendo l'invito del Ministro e del relatore, ritira l'emendamento, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2 e 2.1 sono quindi dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


CONVOCAZIONE DI DUE ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per due ulteriori sedute: oggi alla fine dei lavori dell'Assemblea, per proseguire la discussione del disegno di legge 4759 e 2171 (Associazioni di promozione sociale) e domani, alle ore 8,30, per continuare l'esame del disegno di legge n. 4783 (legge comunitaria 2000)

La seduta termina alle ore 16,30.