ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997


92a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre 1996 e rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Il presidente relatore BISCARDI illustra il testo da lui predisposto per il disegno di legge in titolo, a seguito di numerose riunioni in sede ristretta (testo che viene pubblicato in allegato al presente resoconto), comunicando che su di esso è a disposizione dei senatori una nota illustrativa curata dal Servizio studi del Senato.
Egli ricorda che il provvedimento prende le mosse dall'originaria proposta del Governo, per la verità assai scarna, che abrogava tra l'altro una norma del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno scorso (articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n.549), relativa ai corsi abilitanti per i docenti che nell'ultimo decennio avessero 360 giorni di supplenza, di cui 180 nell'ultimo quadriennio. Tale norma fu introdotta dalla Camera dei deputati e, prevedendo altresì il requisito della presenza in servizio, risultava di difficile applicazione; tuttavia, al Senato non fu possibile modificarla poichè fu politicamente deciso di non apportare alcuna correzione rispetto al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Da ciò, l'esigenza di intervenire con un disegno di legge ad hoc.
In senso opposto a tale linea di tendenza, fu presentato sempre al Senato un disegno di legge dal senatore Bergonzi (atto Senato n. 1427) che dava esecuzione alla suddetta norma relativa ai corsi abilitanti, disponendo che questi ultimi dovessero precedere i concorsi ordinari per titoli ed esami.
Di fronte a tali impostazioni nettamente contrapposte, è stata ricercata una soluzione equilibrata dal punto di vista non solo legislativo ma anche politico e sociale. Occorreva infatti contemperare due esigenze: da una parte quella dei giovani che, laureati ormai da tempo, attendono da più di otto anni il bando del concorso ordinario e che sono stati danneggiati sia dalla proroga delle graduatorie sia dalla priorità concessa ai docenti precari; dall'altra, quella dei precari che hanno, negli anni, maturato legittime aspettative sulla base dei provvedimenti legislativi approvati. Nè può essere sottaciuto il fatto che la formazione del precariato è una responsabilità sia dei Governi che si sono succeduti alla guida del Paese, che di specifiche carenze dell'Amministrazione della pubblica istruzione.
Nonostante che l'esigenza di assicurare adeguati sbocchi professionali ai giovani si fondi su ragioni etico-politico-sociali di maggiore consistenza, entrambe le istanze sono state poste sullo stesso piano ed è stata individuata una soluzione che rappresenta un equo punto di mediazione. È stata infatti prevista l'indizione contestuale di concorsi ordinari per titoli ed esami e di una sessione riservata di abilitazione per i precari. Per quel che riguarda i concorsi, è previsto che essi si svolgano nel solco tradizionale che ha dato buoni frutti. Per quel che riguarda la sessione riservata, essa acquista un carattere prevalentemente didattico, fermo restando che la disciplina di dettaglio dovrà essere emanata con atti di normazione secondaria di competenza del Ministero della pubblica istruzione, cui è stato attribuito un ampio margine di discrezionalità. È stato altresì previsto che, una volta ottenuta l'abilitazione, i precari siano inseriti nella graduatoria permanente in posizione di privilegio e cioè immediatamente dopo coloro che sono attualmente già compresi in graduatoria. Poichè il turn over in questi anni è assai ampio, si offrono così ai precari notevoli possibilità, ai fini non solo dell'abilitazione, ma anche dell'effettivo ingresso nei ruoli.
Altri aspetti salienti del testo, prosegue il Presidente relatore, riguardano l'omogeneità di trattamento (per quanto riguarda le norme di immissione in ruolo, di conferimento delle supplenze, nonchè di proroga delle graduatorie) del personale docente e non docente, di quello di ruolo e non di ruolo, di quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di quello dei conservatori e delle accademie; il trasferimento del personale ATA dagli enti locali alle dipendenze dello Stato, sia pure con riserva di opzione per coloro che volessero rimanere agli enti locali; le norme per assicurare la funzionalità dei provveditorati agli studi nelle province di nuova istituzione. Il provvedimento reca altresì una serie di correzioni a specifiche disposizioni, prevalentemente contenute nel testo unico delle leggi sulla scuola, che avevano dato origine a vertenze giudiziarie.
Il Presidente relatore ricorda poi che nel corso delle riunioni del Comitato ristretto sono emerse numerose altre questioni che non sono state risolte nel provvedimento testè illustrato in quanto necessitano di ulteriori approfondimenti. Si tratta in particolare delle questioni relative al personale docente dipendente dagli enti locali che chiede di essere trasferito allo Stato in analogia a quanto disposto per il personale ATA; agli insegnanti di educazione fisica compresi nelle graduatorie di cui al decreto-legge n. 323 del 1988, convertito dalla legge n. 426 del 1988 non entrati in ruolo per il mancato scorrimento delle graduatorie; ai docenti di educazione fisica cosiddetti «illicenziabili» poichè, sia pur compresi nelle graduatorie, non sono immessi in ruolo ma non possono essere licenziati; al personale di sostegno; al personale dei conservatori in possesso di idoneità nazionale o di istituto; al personale idoneo in concorsi per dirigente amministrativo o ispettivo. Si tratta, prosegue il Presidente relatore, di situazioni che a suo giudizio potranno essere risolte nel prosieguo della discussione. Esse dovranno tuttavia essere prima attentamente vagliate sia sotto il profilo della fondatezza sia sotto quello della equità e giustizia e pertanto egli chiede al Governo informazioni precise e trasparenti con riferimento a ciascuna delle questioni poste.
Concludendo, egli auspica che il provvedimento sia approvato in tempi brevi - in considerazione della urgenza di riorganizzare l'intero sistema concorsuale scolastico -ma senza che ne siano compromessi i caratteri di coerenza, logica e correttezza; in caso contrario, egli si vedrebbe costretto a trarne le logiche conseguenze.
Egli ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza integrato, riunitosi prima della Commissione, ha deliberato di svolgere in una seduta da convocarsi giovedì prossimo, 8 maggio, una ulteriore fase di discussione generale sul testo testè illustrato. Conformemente agli orientamenti emersi nel medesimo Ufficio di Presidenza, egli propone poi di fissare a martedì 13 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER
IL DISEGNO DI LEGGE N. 932


Art. 1.
(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente: «Art. 399. - (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva».
2. All'articolo 400 del testo unico, prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonchè del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale.
02. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi territoriali indicate dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi su base regionale, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda».

3. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 401. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alle graduatorie, dello scaglione dei docenti i quali, per la stessa provincia, abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale.
3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2 è effettuato, con riguardo ai docenti già compresi in graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica. A tal fine, il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente non è valutato.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988. n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative'.

4. Al comma 6 dell'articolo 402 del testo unico il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 404 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è soppresso.
b) al comma 15 il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;
b) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. I docenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli adottata per il precedente concorso per soli titoli.
3. I docenti che abbiano superato la sessione riservata di cui al comma 5 sono ricompresi tra quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1 a seconda che siano in possesso o meno del requisito di servizio richiesto dalle norme previgenti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli.
4. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento per una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1.
5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.
6. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
7. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

Art. 3.
(Personale docente non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99 il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 520 e 521 del testo unico, utilizzando le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo, di cui all'articolo 522 del testo unico, sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 520 del testo unico, al comma 1, le parole 'del 31 dicembre' sono sostituite dalle seguenti 'di inizio dell'anno scolastico'.
4. Per le supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche, su posti che si rendono vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al 31 dicembre, provvede il capo di istituto utilizzando le graduatorie permanenti di cui al comma 1. Il capo d'istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo provvede il capo di istituto il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
6. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 522, comma 1, del testo unico.
7. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto nel comma 8, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alla classe di concorso nella cui graduatoria si è inseriti.
8. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997/98, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. Per l'anno scolastico 1997/98, tale precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico; a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 essa opera prima di quella prevista dal comma 7 del presente articolo.

Art. 4.
(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.»;
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche».

2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico,come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per i cinque anni indicati nei bandi. Le graduatorie già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.
3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101-bis, 4a serie speciale, del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma ed integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.
4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui al comma 1 dell'articolo 270 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, l'inclusione, in coda alle graduatorie, avviene a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti alla data di entrata in vigore della presente legge in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 le graduatorie nazionali degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono soppresse.
6. I contratti di assunzione a tempo determinato sono stipulati dal direttore dell' Accademia o del Conservatorio, che li firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie d'istituto.
7. Nelle graduatorie di istituto di cui al comma 6 sono inseriti, a domanda senza limiti nella scelta delle sedi, nell'ordine:

a) i docenti inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 270 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) gli altri aspiranti.

8. Le graduatorie di istituto di cui al comma 6 sono compilate inserendo i docenti di cui alla lettera a) del comma 7 secondo l'ordine di iscrizione nelle corrispondenti graduatorie permanenti e quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 7 secondo il punteggio riportato sulla base della valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali posseduti. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili ed il relativo punteggio.
9. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di istituto, improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 272, comma 5, del testo unico.

Art. 5.
(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2 del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.»;
b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico, è aggiunto infine il seguente periodo: «Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e da associazioni professionali previa autorizzazione dell'amministrazione medesima».
3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12.»;
b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa».

Art. 6.
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - A.T.A.)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti».

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione.»;

3. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.85, 4a serie speciale, del 26 ottobre 1993, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico, è estesa fino all'anno scolastico 1997/98.
4. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 553. (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.
2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alla graduatoria, dello scaglione di aspiranti i quali, per la stessa provincia, abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale. Sono altresì inseriti, in coda alla graduatoria, con le medesime modalità, coloro che appartengono alla qualifica immediatamente inferiore ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato per titoli ed esami a posti di responsabile amministrativo.
3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2, è effettuato, con riguardo a coloro che sono già compresi in graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli di servizio.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi».

5. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica (ex quarta qualifica) del personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
6. Il personale A.T.A. del Conservatorio di musica di Trento è a carico della Provincia di Trento.
7. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) gli aspiranti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;
b) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
c) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

8. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento nella graduatoria permanente di una sola provincia.

Art. 7.
(Personale A.T.A. non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99 il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui agli articoli 581 e 582 del testo unico, utilizzando:

a) relativamente al personale della II qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1975, la graduatoria permanente di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge;
b) relativamente al personale della III qualifica di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 581, comma 2, del testo unico sono soppresse.
3. Le assunzioni a tempo determinato del personale della IV qualifica, di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, restano regolate dall'articolo 587 del testo unico.
4. Al comma 1 dell'articolo 581 e al comma 1 dell'articolo 582 del testo unico, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio dell'anno scolastico».
5. Per le supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, su posti che si rendono vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al 31 dicembre, provvede il capo di istituto utilizzando le graduatorie permanenti di cui al comma 1. Il capo d'istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
6. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 5 provvede il capo di istituto il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
7. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 581, comma 5, del testo unico.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori. Per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi.
10. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale A.T.A. per l'anno scolastico 1997/98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico, è prorogato di un anno.

Art. 8.
(Trasferimento di personale A.T.A. degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale A.T.A. degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale A.T.A. statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI e L'UPI.

Art. 9.
(Norme per assicurare la funzionalità dei Provveditorati agli studi nelle province di nuova istituzione)

1. Al fine di assicurare la funzionalità dei Provveditorati agli studi nelle otto province di nuova istituzione, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato, ai sensi dell' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a bandire concorsi per l'assunzione di personale nel numero di unità pari a quello complessivamente previsto per i suddetti uffici scolastici dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo espletamento delle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della predetta legge n. 662 del 1996.
3. Salvo quanto previsto per le qualifiche dirigenziali dal comma 8 del presente articolo, i concorsi per le qualifiche funzionali e i profili professionali sono banditi su base regionale.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 possono fruire delle riserve di posti previste dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n.312, anche i candidati interni con un'anzianità di dieci anni maturata in qualifiche diverse da quella immediatamente inferiore che siano in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla qualifica alla quale si concorre.
5. I vincitori sono assegnati agli uffici di cui al comma 1 e a quelli dai quali siano state trasferite unità di personale per essere destinate ai medesimi uffici di nuova istituzione con le procedure di mobilità attivate nella fase di avvio del loro funzionamento. L'assegnazione del personale è effettuata con il criterio che a ciascun ufficio sia assicurata una pari quota percentuale di copertura della rispettiva dotazione organica di diritto, considerata per aree omogenee di funzioni secondo il prospetto 'C' allegato al regolamento adottato con decreto del Presidnente della Repubblica 16 settembre 1994, n. 716.
6. I posti che si rendono vacanti nei singoli profili professionali per effetto di assunzioni effettuate, ai sensi del presente articolo, nei confronti di personale già dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, sono coperti mediante l'assunzione di altri candidati risultati idonei nel concorso indetto per i medesimi profili.
7. Al personale assunto ai sensi dei precedenti commi si applica l'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
8. Relativamente al personale con qualifica dirigenziale, le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attraverso le procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il bando di concorso individua le sedi di servizio nell'ambito degli uffici provinciali del Ministero della pubblica istruzione.
9. Resta salva la prima applicazione prevista dall'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota percentuale di posti ad essa destinata.

Art. 10.
(Disposizioni varie e finali)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «'dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:

«2 bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;
e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

«8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore, o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;».

2. La sottoscrizione, da parte dell'amministrazione pubblica, dei contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il personale del comparto scuola, negli uffici periferici di livello dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione, è autorizzata con atto del dirigente titolare dell'ufficio.
3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.
4. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
5. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.