AFFARI COSTITUZIONALI (1
a
)
MERCOLEDI' 24 MAGGIO 2000
535ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(4604)
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri con la trattazione degli emendamenti.
Prende la parola il senatore STIFFONI per illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma che non hanno un intento ostruzionistico, ma mirano a migliorare la disciplina che regola l'anagrafe degli italiani residenti all'estero e la revisione delle liste elettorali.
Criticata la normativa transitoria contenuta nel decreto-legge in titolo, osserva che, nell'operazione di periodica revisione delle liste elettorali degli italiani residenti all'estero, dovrebbero essere più attivamente coinvolti i consolati e le rappresentanze diplomatiche. Venendo quindi a considerare l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, osserva che si sono realizzati casi di cancellazione anche di cittadini italiani da tempo residenti all'estero, ma facilmente reperibili. Richiamata infine l'attenzione sui problemi creati dalla titolarità di alcuni cittadini italiani anche del diritto di cittadinanza in paesi esteri, crede che l'esame del provvedimento in titolo dovrebbe essere l'occasione per realizzare un complessivo riordino della normativa in materia di cittadinanza.
Il senatore PASTORE dichiara di condividere le perplessità avanzate dal senatore Stiffoni, osservando che il provvedimento in esame, nato in una condizione di emergenza, ha creato nella sua applicazione risultati paradossali. In virtù infatti di queste disposizioni sono stati cancellati dalle liste elettorali cittadini perfettamente reperibili. Occorre dunque a suo avviso prevedere forme che garantiscano una reiscrizione d'ufficio dei soggetti cancellati nel caso venga acclarata la loro esistenza, senza che sia necessaria una iniziativa da parte dell'interessato.
Richiama infine l'attenzione sulla necessità di porre mano ad una complessiva revisione della normativa sulla cittadinanza nel cui funzionamento, a suo avviso, è da ritrovare la radice dei problemi che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento in titolo.
Prende quindi la parola il senatore ROTELLI il quale osserva, preliminarmente, che il preambolo del decreto in esame fa riferimento all'imminenza non solo di consultazioni referendarie, ma anche di consultazioni elettorali.
Il senatore BESOSTRI ricorda che nelle ultime settimane si sono svolti anche turni di consultazioni per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali.
Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, rileva che si è quindi realizzata l'ipotesi, da lui prospettata nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 4551, di una modifica delle liste elettorali tra il primo e il secondo turno di una medesima consultazione.
Sempre con riferimento al preambolo del provvedimento in titolo, reputa discutibile che, fra i requisiti che motivano il ricorso al provvedimento d'urgenza, ci sia il riferimento al fatto che il Senato abbia approvato un disegno di legge di contenuto analogo a quello del decreto in titolo. Il testo di quest'ultimo, peraltro, non ha lo stesso contenuto del disegno di legge n. 4551, approvato in prima lettura dal Senato.
In conclusione, osserva che il provvedimento in esame non ha in alcun modo inciso sui problemi che rendono complessa e problematica l'applicazione della legislazione in materia, problemi che, se non risolti, torneranno a riproporsi in occasione dell'esame dei disegni di legge relativi all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
Il senatore PINGGERA preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti volti a eliminare dal provvedimento in esame le previsioni che rendono possibile la cancellazione dalle liste di aventi diritto, sulla base di criteri meramente presuntivi. Non può infatti a suo avviso ritenersi sufficiente, quale motivo di cancellazione, la mancata comunicazione da parte dell'interessato del proprio indirizzo all'estero, né tanto meno può ritenersi sufficiente il semplice ritorno per mancato recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle due ultime consultazioni. Dovrebbero essere infatti, a suo avviso, le rappresentanze consolari ad attivarsi d'ufficio per accertare la reperibilità dei cittadini aventi diritto di voto all'estero. Auspica quindi che vengano apportati i necessari miglioramenti al provvedimento in titolo.
La senatrice DENTAMARO, pur ritenendo infelici alcune delle formulazioni contenute nel provvedimento in titolo, ritiene che questo si limiti a prevedere l'onere, per il cittadino residente all'estero, di comunicare la propria residenza, per poter concretamente esercitare il diritto al voto. Si tratta peraltro di un onere il cui mancato assolvimento comporta una semplice presunzione di irreperibilità che può essere rovesciata, qualora il cittadino avente diritto si attivi comunicando la propria residenza alle autorità competenti, con modalità semplificate. Non crede poi che si possa far gravare sull'amministrazione l'obbligo di individuare ed accertare d'ufficio la reperibilità dei cittadini residenti all'estero. Crede quindi che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo fornisca una normativa adeguata che può essere approvata senza modifiche.
Il senatore TIRELLI richiama alcune disparità che si sono realizzate nell'applicazione delle norme contenute nel provvedimento in titolo a seconda della maggiore o minore efficienza degli apparati amministrativi dei paesi stranieri ove risiedono i cittadini italiani. Lamenta quindi l'adozione, da parte del Ministero dell'Interno, di una ulteriore circolare in prossimità dello svolgimento della consultazione, circolare adottata prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame. Coglie quindi l'occasione per auspicare una revisione della normativa in materia di autenticazione delle firme necessarie per promuovere lo svolgimento di una consultazione referendaria.
Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara invece di condividere le argomentazioni svolte dalla senatrice Dentamaro, richiamando l'attenzione sulla diversa disciplina che regolamenta le cancellazioni dalle liste elettorali, in occasione delle revisioni ordinarie delle liste medesime, rispetto alla normativa contenuta nel provvedimento in esame. In quest'ultimo caso non si realizza infatti una cancellazione vera e propria, ma l'inserimento dei nominativi eliminati dalle liste in un elenco apposito, liberamente consultabile. Si tratta quindi di una mera presunzione di irreperibilità, che può essere superata con la semplice attivazione del soggetto interessato.
Il senatore ANDREOLLI, nel dichiarare una propria valutazione positiva sul provvedimento in esame, osserva che occorre comunque provvedere ad un superamento dell'attuale disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti sul territorio nazionale e cittadini residenti all'estero, che si trovano, a suo avviso, nella pratica impossibilità di esercitare il diritto di voto. Questo problema può essere a suo avviso risolto, sulla scorta di esperienze di altri paesi, con l'adozione di strumenti quali il voto per corrispondenza.
Il senatore STIFFONI crede invece debba essere valutata con cautela l'ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento strumenti quali il voto per corrispondenza. Suggerisce invece all'amministrazione di utilizzare, al fine della verifica della correttezza delle liste elettorali, anche dati a disposizione di altre amministrazioni od enti, come, ad esempio le banche dati dell'INPS.
Il relatore BESOSTRI, ricordati i miglioramenti introdotti al disegno di legge n. 4551 nel corso dell'esame in Assemblea - miglioramenti riproposti nel provvedimento in titolo -, dichiara di concordare con la valutazione del senatore Lubrano di Ricco, rilevando che le procedure previste nel provvedimento in esame per la reiscrizione dei soggetti cancellati nelle liste elettorali sono molto più semplici di quelle previste nel Testo unico del 1967.
Ai rilievi mossi dal senatore Stiffoni e dal senatore Pastore, replica ricordando che dal 1988 vi è l'obbligo per i cittadini residenti all'estero di comunicare all'amministrazione i trasferimenti della propria residenza. Coglie quindi l'occasione per ricordare che il motivo prevalente che ha determinato una configurazione non realistica delle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero è stata la previsione della iscrizione d'ufficio, da parte dei consolati, di tutti i cittadini che non avevano presentato le dichiarazioni; previsione, quest'ultima, contenuta sempre nella legge n. 470 del 1988.
Quanto all'effetto delle cancellazioni previste dal decreto in esame, ribadisce che si tratta di un'efficacia meramente presuntiva, mentre, con riferimento al fenomeno della doppia cittadinanza, ricorda che la Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini italiani - indipendentemente dal loro essere anche cittadini di un altro paese - il diritto di voto.
Crede invece opportuno rivedere la normativa vigente che consente di attribuire, su semplice richiesta degli interessati, il diritto di cittadinanza a un numero ingente di italiani residenti all'estero; un numero potenzialmente quasi pari al numero di cittadini residenti sul territorio nazionale.
Venendo quindi a considerare gli emendamenti presentati, riferiti al decreto-legge, formula un parere contrario sull'emendamento 1.1, che attenua le garanzie previste nel comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.
Esprime altresì un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 che impongono adempimenti, a suo avvio, eccessivi in capo ai cittadini interessati.
Quanto all'emendamento 1.5, formula un parere contrario non potendosi limitare il diritto di voto di soggetti che abbiano una doppia cittadinanza.
Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.7 che riproducono previsioni già contenute nella legislazione vigente, come anche sull'emendamento 1.0.1 che a suo avviso peggiora il testo del provvedimento in esame.
Quanto agli emendamenti 1.0.8, 1.0.9. 1.0.10. 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.27, formula un parere contrario, trattandosi di previsioni che incidono su una normative non toccate dal provvedimento in titolo e dunque estranee all'oggetto proprio del decreto in esame.
Esprime quindi un parere contrario anche sull'emendamento 1.0.11, trattandosi di una disposizione superflua che impone un adempimento già previsto dalla normativa vigente, mentre con riferimento all'emendamento 1.0.32 formula un parere contrario, ricordando che la legislazione vigente già impone l'obbligo di comunicare al prefetto l'esistenza di una condizione di doppia cittadinanza. Esprime infine un parere contrario su i restanti emendamenti, osservando che nessuno di essi fornisce soluzioni ai rilievi e alle osservazioni emerse nel corso del dibattito.
Il sottosegretario LAVAGNINI formula un parere conforme a quello del relatore.
Il senatore STIFFONI, nel dichiarare invece il proprio voto favorevole sugli emendamenti, preannuncia la presentazione di ulteriori proposte emendative, in occasione dell'esame in Assemblea, aventi ad oggetto la normativa transitoria.
Il senatore PASTORE, nel preannunciare la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea per integrare e correggere le previsioni contenute nell'articolo 1 nelle ipotesi in cui sia evidente la esistenza e la reperibilità del soggetto interessato, auspica che l'amministrazione provveda a compiere gli accertamenti necessari per garantire la veridicità e l'attendibilità delle liste, anche attraverso controlli incrociati, utilizzando dati di altre amministrazioni.
La senatrice PASQUALI, pur rinnovando le proprie perplessità sul contenuto del provvedimento in titolo - perplessità già illustrate nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4551 -, dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti presentati, molti dei quali vanno in una direzione opposta rispetto alle esigenze di garanzia dei diritti dei cittadini elettori.
Il senatore ROTELLI lamenta che nessuna risposta è stata fornita dal relatore e dal rappresentante del Governo ai rilievi da lui avanzati.
Il relatore BESOSTRI, replicando a questa osservazione, rileva che le critiche svolte dal senatore Rotelli hanno, quale essenziale oggetto, i presupposti e non il merito del provvedimento in titolo.
Il senatore ROTELLI, nel ritenere comunque insufficienti le spiegazioni fornite dal relatore, osserva che, dalle considerazioni svolte dal senatore Lubrano di Ricco emerge una disparità di trattamento tra i cittadini residenti in Italia e quelli residenti all'estero, disparità che potrebbe fondare, a suo avviso, una questione di legittimità costituzionale. Quanto agli argomenti svolti dalla senatrice Dentamaro, ritiene che il loro accoglimento potrebbe portare alla paradossale conseguenza di una possibile cancellazione di tutti gli aventi diritto dalle liste elettorali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente MARCHETTI propone che la seduta convocata per domani, giovedì 25 maggio alle ore 15, non abbia luogo.
Dopo un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori TIRELLI ed ANDREOLLI, per ricordare che le sedute della prossima settimana dovrebbero essere prevalentemente dedicate all'esame del disegno di legge n. 4368 e connessi (revisione degli statuti speciali), e la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che sollecita una rapida definizione del disegno di legge n. 4604 (conversione del decreto-legge sulla revisione delle liste elettorali), la Commissione conviene con la proposta avanzata dal Presidente.
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente MARCHETTI avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 25 maggio alle ore 15, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4604
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Art. 1
Al comma 1, capoverso lettera d), al numero 2), sostituire la parola
: "due"
con l'altra
: "una".
1.1
CASTELLI, STIFFONI
Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero
: "5) D'ufficio, qualora non abbiano trascorso in Italia un periodo di almeno tre mesi, consegcutivi, negli ultimi 5 anni".
1.2
CASTELLI, STIFFONI
Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine
,
il seguente numero
: "5) D'ufficio, qualora non abbiano trascorso in Italia un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni".
1.3
CASTELLI, STIFFONI
Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero
: "5) Per coloro i quali sono espatriati da nove anni e non sono in grado di dimostrare di avere risieduto in Italia per almeno 3 mesi, anche non continuati".
1.4
CASTELLI, STIFFONI
Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero
: "5) Ai fini dell'esercizio del voto, per coloro i quali sono in possesso dello
status
di doppia cittadinanza non abbiano espresso presso l'autorità diplomatica italiana all'estero o presso l'autorità del paese di residenza l'opzione del diritto di voto per le elezioni italiana e abbiano rinunciato, attestandolo, a quello del paese di residenza all'estero".
1.5
CASTELLI, STIFFONI
Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero
: "5) Per perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana".
1.6
CASTELLI, STIFFONI
Al comma 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero
: "5) Per trasferimento nell'AIRE di altro comune".
1.7
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1.
All'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sostituire la parola: “venti”
con la seguente
: “quindici”.
1.0.1
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: “venti” è sostituita con la seguente: “dodici”".
1.0.2
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole:
“del buon andamento” sono soppresse".
1.0.3
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “congrui quantitativi” sono sostituite dalle seguenti: “idonei quantitativi”".
1.0.4
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. E' soppresso l'articolo 17 della legge 27 ottobre 1988, n. 470".
1.0.5
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 19, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “10 miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “6 miliardi”."
1.0.6
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1.
L'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso".
1.0.7
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 5 comma 6 della legge 7 ottobre 1058, le parole: “quando lo ritiene opportuno” sono sostituite dalla seguente: “quadrimestralmente”.
1.0.8
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: “entro il mese di febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “di necessità non oltre il mese di marzo”".
1.0.9
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: “entro il mese di agosto” sono sostituite dalle seguenti: “di necessità non oltre il mese di settembre”".
1.0.10
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 17, comma 3, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dopo le parole: “cinque giorni successivi” aggiungere la seguente: “lavorativi”".
1.0.11
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: “trentesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “quindicesimo giorno”".
1.0.12
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 17, comma 5, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: “trentesimo giorno” sono sostituite dalla seguente: “ventesimo giorno”".
1.0.13
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1.
L'articolo 3 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, è soppresso".
1.0.14
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede a verificare in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, la situazione di quei cittadini iscritti di ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza come disposto dal Titolo II, articolo 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 40".
1.0.15
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. In collaborazione con i comuni e con il Ministero degli affari esteri, la direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede a redigere ed aggiornare periodicamente, e comunque nei 60 giorni precedenti ad una consultazione elettorale, l'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero".
1.0.16
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “o comunque accertato” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque accertato dal consolato territorialmente competente".
1.0.17
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: “essere registrate” sono aggiunte le seguenti: “, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'avvenuta comunicazione o rilevamento”".
1.0.18
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 15 giorni”".
1.0.19
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 20 giorni”".
1.0.20
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 35 giorni”".
1.0.21
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 8 giorni non computando i festivi”".
1.0.22
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 15 giorni”".
1.0.23
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 20 giorni”".
1.0.24
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 8 giorni non computando i festivi”".
1.0.25
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 15 giorni”".
1.0.26
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. L'articolo 6, comma 6, secondo periodo, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soppresso".
1.0.27
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.
1.0.28
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”".
1.0.29
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trentacinque giorni”.
1.0.30
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “e i cittadini temporaneamente presenti” sono soppresse.
1.0.31
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: “stato civile e anagrafico” sono aggiunte le seguenti: “, il possesso o meno di doppia cittadinanza”".
1.0.32
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: “stato civile e anagrafico” sono aggiunte le seguenti: “, il possesso o meno di doppia cittadinanza e se esercitano il diritto di voto attivo e/o passivo nel paese di residenza”".
1.0.33
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “settantesimo e sessantesimo” sono sostituite dalle seguenti: “trentacinquesimo e venticinquesimo”".
1.0.34
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “settantesimo e sessantesimo” sono sostituite dalle seguenti: “quarantesimo e trentesimo”.
1.0.35
CASTELLI, STIFFONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
:
"Art. 1-
bis
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, le parole: “settantesimo e sessantesimo” sono sostituite dalle seguenti: “trentacinquesimo e venticinquesimo”".
1.0.36
CASTELLI, STIFFONI