(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole) Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore designato Ferrante, segnalando che si tratta del testo recante modifica alla disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 12, che interviene sul trattamento dei testimoni di giustizia, differenziandolo da quello dei collaboratori di giustizia: dalla relazione tecnica predisposta durante l'esame presso la Camera dei deputati non risulta facilmente desumibile né la valutazione dell'onere aggiuntivo che deriva dalle disposizioni in esame, né quella dei risparmi che dovrebbero compensare la maggiore spesa; l'integrazione della relazione tecnica precisa che i risparmi sono attesi dal diverso regime per i collaboratori di giustizia recato da alcuni articoli del disegno di legge, peraltro già presenti nel testo iniziale (la relazione tecnica richiama gli articoli 2, 4, 5 e 6). La disposizione di cui all'articolo 13 non sembra peraltro chiarire gli effetti finanziari della modifica apportata dalla Camera: gli oneri introdotti dall'articolo 12 sono valutati pari a 6 miliardi per l'anno 2001 e 8,6 miliardi annui e viene disposta la relativa copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.8 del 1991, ma tale legge è la medesima che viene modificata dall'articolo 12 del disegno di legge in esame e dalla cui modifica derivano i maggiori oneri da coprire. Al riguardo, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro. Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 1, lettera b), che - nel prevedere l'articolazione del Servizio centrale in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti ed autonome - sembra comportare maggiori oneri a carico dello Stato. Il sottosegretario MORGANDO si sofferma sulle modalità di quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 12, chiarendo che la specifica normativa introdotta relativamente ai testimoni di giustizia incide sulla vigente disciplina dei collaboratori di giustizia. In particolare, la relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Governo precisa che - pur in presenza di una obiettiva difficoltà di quantificazione puntuale degli oneri in questione - sulla base della spesa relativa ai collaboratori di giustizia nel loro complesso nel corso dell'esercizio finanziario 2000, è possibile stimare relativamente ai testimoni di giustizia una spesa di lire 8,6 miliardi, di cui 5 miliardi corrispondono ai trattamenti già erogati ai collaboratori di giustizia in base alla legislazione vigente e 3,6 miliardi, quali nuovi oneri compensati dai risparmi associati agli articoli 4, 5 e 6 in connessione al nuovo trattamento previsto per i collaboratori di giustizia diversi dai testimoni. Precisa infine che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 è stata inserita sulla base di una specifica esigenza emersa nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Relativamente all'articolo 9, sottolinea che la disposizione non comporta nuovi oneri, in quanto si limita a prevedere una articolazione organizzativa di strutture amministrative già esistenti. Il presidente COVIELLO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta. La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del Presidente. La seduta termina alle ore 18,55.