BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 6 FEBBRAIO 2001
311a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caveri, Niccolini ed altri, Di Bisceglie ed altri, Fontanini e Bosco
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe aggiornare al bilancio triennale 2001-2003 i riferimenti della clausola di copertura di cui all'articolo 27 (nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 16, comma 2). Rileva altresì che numerose disposizioni - rafforzate da quanto disposto dall'articolo 28, comma 4 - sono formulate quali tetti di spesa o richiamano il vincolo di attuazione senza oneri a carico del bilancio dello Stato: al riguardo, occorre valutare se si tratta di misure suscettibili di essere attuate nei limiti finanziari indicati, garantendo in tal modo la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. In particolare, occorre approfondire l'esame degli articoli 8 (comma 4, ultimo periodo), 12 (commi 5 e 6) e 13; in relazione agli articoli 14 e 15, si segnala l'istituzione rispettivamente di una sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa e di una sezione autonoma del conservatorio di Trieste. Analogamente di difficile attuazione nei limiti finanziari fissati risultano gli articoli 25 (commi 1 e 2) e 28 (comma 3). Per ciò che concerne l'articolo 19, occorre acquisire indicazioni sull'attuale proprietario degli immobili ivi richiamati al fine di valutare gli effetti patrimoniali del trasferimento; è poi necessario approfondire gli effetti finanziari degli articoli 18 e 24.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala - in quanto suscettibili di effetti finanziari su cui è opportuno acquisire il parere del Tesoro - gli emendamenti 4.32, 4.41, 4.14, 4.43, 4.16, 4.0.1, 4.0.1a, 5.0.1, 5.0.1a, 8.38, 8.16, 8.17, 8.18, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.0.2, 8.0.1, 8.0.3, 10.32, 10.0.1, 10.33, 10.0.2, 11.67, 11.1a, 11.68, 11.3, 12.43, 12.1a, 12.46, 12.3, 12.48, 12.5, 12.59, 12.62, 12.65, 13.111, 13.1bis, 13.113, 13.3, 13.40, 13.230, 13.0.1, 15.28, 15.41, 15.45, 16.22, 16.46, 16.18, 16.19, 16.47, 16.48, 16.20, 16.61, 19.22, 19.7, 19.23, 19.27, 19.0.1, 19.28, 21.7, 21.8, 21.28a, 25.16, 25.21, 25.22, 25.24, 25.5, 27.1, 28.5, 28.6 e 28.12.

Il sottosegretario MORGANDO suggerisce di non modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 27, nel presupposto che, tenuto conto della decorrenza dell'autorizzazione di spesa dal 2001, le relative coperture siano imputate al fondo speciale iscritto nel bilancio triennale 2001-2003.
In relazione alle osservazioni formulate dal relatore, nel richiamare le valutazioni formulate dalla relazione tecnica verificata dal Ministero del tesoro, conferma che il disegno di legge in esame può essere attuato nel rispetto delle autorizzazioni di spesa ivi previste. In particolare per ciò che concerne gli articoli 8, 12 (comma 5), 13 e 15, fa presente che la quantificazione della relazione tecnica è coerente con l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuna disposizione; quanto all'articolo 12 (comma 6), dichiara che l'istituzione di scuole statali o di sezioni di lingua slovena non comporta oneri in quanto rientra nell'ordinaria offerta formativa, nell'ambito della attivazione programmata di nuove strutture scolastiche. In relazione all'articolo 14, rileva che i bandi per le assunzioni da parte dell'istituto già prevedono una riserva di posti per i cittadini di lingua slovena e che tale personale può far fronte alle esigenze di funzionamento della nuova sezione. L'articolo 18 viene finanziato a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo e l'articolo 25 non comporta oneri in quanto i criteri di predisposizione della relazione tecnica garantiscono che l'autorizzazione di spesa sia basata sull'inclusione di tutti i comuni nei quali può trovare applicazione il provvedimento. Con riferimento all'articolo 19, rileva che l'immobile trasferito alla regione viene attualmente utilizzato da privati e che la relativa cessione comporterebbe minori oneri per lo Stato. Per gli altri edifici viene meramente previsto un diritto di uso compatibile con le funzioni attualmente svolte nei medesimi edifici. Esprime altresì avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 25.22, 25.24, 25.5, 28.5 e 28.6, per i quali non ha rilievi da formulare.

Il presidente COVIELLO esprime la propria perplessità sulle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, evidenziando in particolare che le clausole relative all'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato o al rispetto del vincolo finanziario non sembrano sufficienti a garantire l'effettiva assenza di oneri: in particolare, si sofferma sull'articolo 12, comma 6, che prevede l'istituzione di scuole statali, e sull'articolo 28, comma 3, che consente di estendere alla minoranza germanofona le disposizioni di tutela.

Il senatore AZZOLLINI segnala l'opportunità di mantenere una uniformità nell'indirizzo della Commissione, sia in relazione all'aggiornamento dei riferimenti di copertura, sia all'istituzione di comitati e all'estensione di misure di tutela. Pure prendendo atto delle argomentazioni svolte dal rappresentante del Tesoro in ordine alla quantificazione delle disposizioni in esame, ribadisce che l'introduzione di clausole di assenza di oneri non appare sufficiente a tutelare il bilancio dello Stato.

Il senatore FERRANTE rileva che, sulla base delle argomentazioni fornite dal sottosegretario Morgando, il vincolo finanziario delle rispettive autorizzazioni di spesa può essere soddisfatto. Fa altresì presente che in relazione all'articolo 19 appare di particolare rilievo l'intesa tra regione ed università in merito al diritto d'uso degli immobili richiamati dal secondo periodo. Ritiene quindi che possa essere formulato un parere di nulla osta, nell'ambito del quale esplicitare le considerazioni formulate nel corso del dibattito.

Il senatore MORO sottolinea che sulle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 2, e 12, comma 6, dovrebbe essere formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con voto contrario dei senatori Moro ed Azzollini, la Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che la clausola di copertura di cui all'articolo 27 sia imputata al bilancio triennale 2001-2003; che in relazione all'articolo 8, comma 4, gli oneri connessi con l'istituzione dell'ufficio ivi richiamato siano ricompresi nel limite delle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo; che il contingente di personale dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 13 non sia superiore a 9 unità; che alla sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa, istituita ai sensi dell'articolo 14, sia assegnato il personale di lingua slovena già in servizio presso l'istituto; che per l'attuazione dell'articolo 19 si realizzi l'intesa tra la regione, l'Università di Trieste e il Ministero delle finanze.
In relazione agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 4.32, 4.41, 4.14, 4.43, 4.16, 4.0.1, 4.0.1a, 5.0.1, 5.0.1a, 8.38, 8.16, 8.17, 8.18, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.0.2, 8.0.1, 8.0.3, 10.32, 10.0.1, 10.33, 10.0.2, 11.67, 11.1a, 11.68, 11.3, 12.43, 12.1a, 12.46, 12.3, 12.48, 12.5, 12.59, 12.62, 12.65, 13.111, 13.1bis, 13.113, 13.3, 13.40, 13.230, 13.0.1, 15.28, 15.41, 15.45, 16.22, 16.46, 16.18, 16.19, 16.47, 16.48, 16.20, 16.61, 19.22, 19.7, 19.23, 19.27, 19.0.1, 19.28, 21.7, 21.8, 21.28a, 25.16, 25.21, 27.1 e 28.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.


(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta degli emendamenti al provvedimento collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 12.1, 21.2, 22.9, 22.4 e 22.11, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, poi, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 8.9 e 9.1.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore, esprimendo altresì avviso contrario sugli emendamenti 8.9, in quanto prevede la soppressione di una norma di garanzia introdotta dalla Camera, e 9.1, che determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 12.1, 21.2, 22.9, 22.4, 22.11, 8.9 e 9.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta sospesa alle ore 16 riprende alle ore 18,45.

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore designato Ferrante, segnalando che si tratta del testo recante modifica alla disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 12, che interviene sul trattamento dei testimoni di giustizia, differenziandolo da quello dei collaboratori di giustizia: dalla relazione tecnica predisposta durante l'esame presso la Camera dei deputati non risulta facilmente desumibile né la valutazione dell'onere aggiuntivo che deriva dalle disposizioni in esame, né quella dei risparmi che dovrebbero compensare la maggiore spesa; l'integrazione della relazione tecnica precisa che i risparmi sono attesi dal diverso regime per i collaboratori di giustizia recato da alcuni articoli del disegno di legge, peraltro già presenti nel testo iniziale (la relazione tecnica richiama gli articoli 2, 4, 5 e 6). La disposizione di cui all'articolo 13 non sembra peraltro chiarire gli effetti finanziari della modifica apportata dalla Camera: gli oneri introdotti dall'articolo 12 sono valutati pari a 6 miliardi per l'anno 2001 e 8,6 miliardi annui e viene disposta la relativa copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.8 del 1991, ma tale legge è la medesima che viene modificata dall'articolo 12 del disegno di legge in esame e dalla cui modifica derivano i maggiori oneri da coprire. Al riguardo, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro. Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 1, lettera b), che - nel prevedere l'articolazione del Servizio centrale in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti ed autonome - sembra comportare maggiori oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO si sofferma sulle modalità di quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 12, chiarendo che la specifica normativa introdotta relativamente ai testimoni di giustizia incide sulla vigente disciplina dei collaboratori di giustizia. In particolare, la relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Governo precisa che - pur in presenza di una obiettiva difficoltà di quantificazione puntuale degli oneri in questione - sulla base della spesa relativa ai collaboratori di giustizia nel loro complesso nel corso dell'esercizio finanziario 2000, è possibile stimare relativamente ai testimoni di giustizia una spesa di lire 8,6 miliardi, di cui 5 miliardi corrispondono ai trattamenti già erogati ai collaboratori di giustizia in base alla legislazione vigente e 3,6 miliardi, quali nuovi oneri compensati dai risparmi associati agli articoli 4, 5 e 6 in connessione al nuovo trattamento previsto per i collaboratori di giustizia diversi dai testimoni. Precisa infine che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13 è stata inserita sulla base di una specifica esigenza emersa nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Relativamente all'articolo 9, sottolinea che la disposizione non comporta nuovi oneri, in quanto si limita a prevedere una articolazione organizzativa di strutture amministrative già esistenti.

Il presidente COVIELLO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,55.