FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI' 3 FEBBRAIO 1999
215ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS
indi della Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

La seduta inizia alle ore 15.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (n. 380)
(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito dell'esame e rinvio.)
(R139 b00, C06a, 0023°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore ALBERTINI, a giudizio del quale non è opportuno rimettere in discussione la disciplina recata dalla legge delega, e che quindi non appare condivisibile l'orientamento volto a sollecitare il Governo ad apportare rilevanti modifiche allo schema di decreto. Ciò premesso, egli illustra alcune osservazioni allo schema di decreto che andrebbero inserite nel parere da rendere al Governo, che investono però aspetti marginali.
All'articolo 4 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è opportuno aggiungere un ulteriore comma al comma 1 nel quale sia specificato che le somme dovute dai contribuenti iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero o da soggetti comunque non residenti su territorio nazionale siano iscritte in appositi ruoli consegnati al concessionario dell'ambito territoriale di riscossione ove sia sorto il presupposto impositivo. Tale modifica si giustifica con la necessità di tener conto anche dei debiti fiscali di contribuenti che o risiedono all'estero o non sono residenti in Italia.
All'articolo 12 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 è opportuno sostituire il primo periodo, prevedendo che la notificazione della cartella al contribuente sia eseguita, nelle forme previste dalla legge, da messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione, dipendenti dal concessionario, ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Tale modifica è giustificata, prosegue l'oratore, dalla esigenza di garantire la tutela dei dati personali del contribuente che riceve la notificazione della cartella.
Per quanto riguarda invece l'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602, come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto, sarebbe opportuno inserire un articolo aggiuntivo al 62, nel quale si specifichi che quando lo stato d'uso dei beni da sottoporre a pignoramento, rinvenuti nella casa di abitazione del debitore o dei coobbligati, sia tale da renderli invendibili o, comunque, da non permettere alcun realizzo economico dalla loro vendita, l'ufficiale di riscossione debba desistere dal pignoramento motivandone dettagliatamente le ragioni in apposito verbale che dovrà contenere anche l'elenco dei beni in questione.
All'articolo 64 del citato D.P.R. l'ultimo comma dovrebbe essere sostituito dalla previsione che, in mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, si debbano applicare le disposizioni di cui al successivo articolo 71, relative all'attribuzione al concessionario della facoltà di avvalersi dell'istituto della vendita giudiziaria per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati.
Da ultimo, all'articolo 70 dello stesso D.P.R., come modificato dallo schema di decreto, il secondo ed il terzo comma dovrebbero essere sostituiti dalla previsione che i beni rimasti invenduti, anche dopo l'applicazione delle disposizioni del primo comma, siano distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza.

Interviene quindi il senatore BONAVITA, il quale ricorda che il relatore ha riproposto all'attenzione della Commissione la questione dell'affidamento dei crediti previdenziali ai concessionari della riscossione, soprattutto in correlazione con la esigenza di garantire e tutelare le imprese artigiane e i piccoli imprenditori. Poichè tale questione non appare infondata egli ritiene opportuno valutare con attenzione l'orientamento del Governo in merito alle sollecitazioni, più volte espresse in sede parlamentare, ad avviare la riforma della riscossione dei crediti previdenziali avendo però ben presenti le ricadute di tale riforma sui bilanci delle piccole imprese.

Il senatore CASTELLANI condivide la preoccupazione espressa dal senatore Bonavita e ritiene utile un chiarimento da parte del Governo circa le misure da adottare affinchè si eviti che la riforma della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali incida pesantemente sulla liquidità delle piccole imprese. Per quanto riguarda lo schema di decreto in particolare, l'articolo 24 prevede che tutti i premi o contributi previdenziali non versati siano iscritti a ruolo, trascorsi i termini previsti dalla legge, senza che ci sia preventivamente una discrezionale valutazione del debito previdenziale da parte dell'Inps. In sede di esame del disegno di legge delega, invece, sembrò opportuno insistere su tale facoltà dell'ente creditore a tutela soprattutto delle piccole imprese in difficoltà economiche.
Per quanto riguarda il rinvio ad atti di competenza dei direttori generali, in molti casi giustificato da una opportuna separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, egli sottolinea l'esigenza che, per particolari decisioni, la scelta sia rimessa all'apprezzamento del responsabile politico.
Da ultimo egli esprime alcune perplessità anche sui contenuti dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.