AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997


117a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE
(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore VILLONE ricorda che nel corso della seduta precedente è stata avviata la discussione sulle proposte emendative concernenti l'istituzione di nuove province. Egli conferma la sua opinione, contraria a conferire in materia una delega al Governo, non condivisa dal destinatario, anche in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BESOSTRI rileva che il testo normativo in esame comporta una revisione della legge n. 142 del 1990 non riferita a questioni particolari, come l'istituzione di specifiche province. Osserva, inoltre, che le proposte avanzate al riguardo, in alcuni casi comporterebbero l'istituzione di due nuove province nella stessa regione, come in Abruzzo e in Calabria. Considerato che per l'istituzione delle province è sempre possibile l'iniziativa legislativa ordinaria, in base ai noti presupposti stabiliti dalla Costituzione, conviene con il relatore ed esprime l'orientamento contrario del Gruppo della Sinistra democratica in ordine agli emendamenti in esame.

Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sulla circostanza che nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali è già in atto una discussione sul destino istituzionale della provincia: in tale contesto, non è opportuno incrementare il numero delle province.

Il sottosegretario VIGNERI conferma l'orientamento negativo del Governo sia sulla riapertura del termine di cui all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, che comporterebbe una serie di valutazioni assai complesse circa l'individuazione delle nuove province, sia sulle ipotesi di istituire specifiche province. Vi sono infatti notevoli problemi di onere finanziario, che di per sè escludono l'opportunità dell'operazione, nonchè le difficoltà connesse alla determinazione di una scelta fondata su requisiti maturati entro il termine del 1989. D'altra parte, l'incertezza circa il destino istituzionale dell'ente provinciale, già evocata dal relatore, renderebbe inopportuna e intempestiva l'eventuale decisione di istituire nuove province, specie in considerazione del possibile deferimento alle Regioni delle potestà di determinazione dei confini provinciali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che alcuni degli emendamenti in questione si limitano ad accelerare un procedimento già avviato, in base a requisiti maturati entro il termine previsto dalla normativa vigente. Insiste, in particolare, perchè sia accolto l'emendamento 4.0.2, che fa proprio in assenza dei proponenti.

Il senatore MAGNALBÒ precisa che il suo riferimento al caso di Fermo, nel corso della discussione svolta nella precedente seduta, è motivato sia dalla sua provenienza sia dalla conoscenza dei problemi locali, ma egli intende sostenere l'opportunità di riaprire il termine per l'esercizio della delega legislativa in riferimento a tutti i casi analoghi, perchè si tratta comunque di riconoscere alcune realtà già mature per l'autonomia provinciale. Comprende tuttavia le riserve esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo e ripropone l'eventualità di una copertura finanziaria rinviata alla prossima manovra di bilancio, quale condizione per l'esercizio della delega legislativa.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che sia per la realtà fermana sia per altri casi analoghi il Governo ha già corrisposto ad alcune delle esigenze prospettate in sede locale, ad esempio con la persistente dislocazione di uffici statali periferici nelle rispettive città. D'altra parte, allo stato attuale vi sono un impedimento di ordine finanziario e una sostanziale incertezza istituzionale, che inducono il Governo ad opporsi all'istituzione di nuove province.

Il senatore PINGGERA dichiara di comprendere le ragioni ostative di ordine fnanziario circa l'istituzione di nuove province, ma considera quest'ultima come un'operazione di grande utilità per avvicinare i cittadini alle istituzioni, in coerenza con gli indirizzi più volte enunciati dallo stesso Governo. Fedele ai suoi principi autonomisti, dichiara quindi di condividere gli emendamenti in esame.

Il senatore GUERZONI avverte che in una prospettiva di totale revisione dei poteri locali è quanto mai inopportuno anticipare l'istituzione di nuove province, soprattutto in presenza di proposte radicalmente innovative sull'ente provinciale, come la soppressione dello stesso istituto o la sostanziale modificazione del suo profilo funzionale. D'altra parte, il meccanismo previsto dalla legge n. 142 del 1990 comporta alcuni inconvenienti notevoli, poichè l'acquisizione dei parametri previsti da parte di alcune realtà locali determina a sua volta la candidatura di altre città. Ricorda, inoltre, che proprio la parte in questione della legge n. 142 fu elaborata nel proposito di conlcudere una vicenda di proliferazione delle province, disponendo strumenti alternativi di aggregazione, come il circondario e l'unione di comuni, rimasti peraltro largamente inutilizzati. Se ne ricava l'impressione, pertanto, che l'impulso all'istituzione di nuove province sia dovuto prevalentemente all'ambizione di ospitare alcuni uffici periferici dell'amministrazione statale, nonostante le possibilità derogatorie previste in proposito dalla stessa legge n. 142. Ritiene opportuno, conclusivamente, rinviare ogni determinazione al riguardo fino al momento in cui sarà maturata, nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, una soluzione condivisa sul destino della provincia, in modo da poter valutare successivamente anche la possibilità di istituire nuovi enti, con la necessaria provvista di mezzi finanziari.

Il sottosegretario VIGNERI condivide quest'ultima prospettazione, rilevando che nelle proposte emendative in esame l'istituzione di nuove province sarebbe comunque rinviata al 1999.

Anche il senatore BESOSTRI considera positivamente la soluzione prospettata dal senatore Guerzoni e invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, in modo che non vi sia un voto negativo, che potrebbe essere interpretato come una sorta di rifiuto verso l'istituzione di nuove province.

Il senatore GUERZONI ritiene che la questione possa essere contemplata in un apposito ordine del giorno, che individui una soluzione possibile nei termini da lui stesso indicati nel precedente intervento.

Il senatore MAGNALBÒ manifesta la sua disponibilità in tal senso.

Anche il relatore VILLONE condivide la proposta del senatore Guerzoni.

Si associa altresì il senatore PINGGERA.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, il quale rileva che alcuni emendamenti si riferiscono a casi specifici, uno dei quali insiste in una delle aree metropolitane individuate dalla legge n. 142 del 1990. Ricorda che vi sono altri casi, come Monza e Imola, in cui l'aspettativa per l'istituzione della provincia è frustrata dall'opposizione della provincia di appartenenza e della rispettiva Regione. Egli ritiene che la questione debba essere considerata nella sua globalità, in una prospettiva di revisione dell'assetto territoriale delle Regioni e degli enti locali. Alla stregua di tale esigenza, la stessa legge n. 59 del 1997 ha un limite molto grave, mentre gli indirizzi finora manifestati in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali comprendono anche alcune proposte assolutamente infondate, come la soppressione dell'istituto provinciale. Egli rammenta che la sua proposta di riforma costituzionale prevede che le province siano costituite o soppresse per iniziativa dei comuni interessati, a finanza locale invariata, con il vincolo di un limite demografico minimo fissato dalla Regione per ciascun comune. Ricorda, quindi, che sono stati appena adottati da alcuni consigli provinciali documenti di indirizzo che reclamano il conferimento dello statuto speciale di autonomia analogo a quello della provincia di Bolzano, trattandosi di province di confine, come quelle di Bergamo e di Varese. Egli ritiene opportuno, comunque, che lo statuto regionale possa attribuire alle province del territorio anche la potestà legislativa. Considerando funzionale a una fondamentale esigenza di decentramento la costituzione delle province, rileva una sostanziale contraddizione tra le declamazioni federaliste e la persistenza in capo alle Regioni della gestione delle risorse per la sanità, che viceversa dovrebbe essere affidata proprio alle province. In ogni caso, un riassetto territoriale dei poteri locali, a suo avviso imprescindibile e improcrastinabile, già realizzato in molti paesi europei, comporterebbe la riduzione del numero dei comuni e la formazione di nuove province. In linea di principio, si dovrebbe affermare che la Regione, nei limiti della finanza trasferita dallo Stato, può distribuire le conseguenti disponibilità anche tra le province. Ritiene inadeguata, pertanto, una soluzione consistente in un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere in materia quando vi saranno le risorse finanziarie, che a suo parere non vi saranno mai. Va esclusa, infatti, la possibilità di realizzare nuove province con un costo aggiuntivo e va contrastata la tendenza alla proliferazione delle province fondata esclusivamente sull'ambizione a dislocare nelle rispettive città ulteriori ramificazioni periferiche statatali. Egli ritiene, in proposito, che l'amministrazione periferica dello Stato debba essere sostanzialmente soppressa, ad eccezione di alcuni casi limitati. Ribadisce, quindi, che senza una politica di riassetto territoriale, l'approccio al problema sarebbe in ogni caso frammentario e approssimativo.

Il senatore PINGGERA interviene al fine di affermare che l'autonomia speciale conferita alla provincia di Bolzano non è dovuta alla dislocazione di confine, ma ad evidenti ragioni storiche e di tutela della minoranza linguistica tedesca.

Il senatore MONTAGNA reputa inopportuno aumentare il numero degli enti territoriali senza aver preventivamente ridefinito l'assetto istituzionale complessivo. Egli ricorda la peculiare origine storica della provincia e il suo profilo funzionale, orientato alla pianificazione territoriale e alla programmazione socio-economica. In tale contesto, occorre individuare le dimensioni territoriali degli enti locali accertando la convenienza delle popolazioni interessate per l'una o per l'altra scelta e determinando di conseguenza anche l'assetto delle province. Non sono da incoraggiare, viceversa, le motivazioni fondate sulla ricerca di nuove articolazioni burocratiche.

Il sottosegretario VIGNERI considera in gran parte condivisibile il ragionamento svolto dal senatore Rotelli, dal quale si può desumere una conferma all'opinione contraria all'istituzione di nuove province. Precisa, inoltre, che nell'ordine del giorno prospettato dal senatore Guerzoni non vi sarebbe un mero rinvio all'eventuale disponibilità di risorse finanziarie ma l'indirizzo per una riconsiderazione della questione all'esito dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali.

Il relatore VILLONE conferma l'opportunità di elaborare un ordine del giorno in tal senso.

La Commissione condivide tale indirizzo.

Nel presupposto sul quale si è appena convenuto, il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 4.17, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO, avendo fatto proprio l'emendamento 4.18 in assenza dei proponenti, si risolve parimenti a ritirarlo. L'emendamento 4.19 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.1, fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO in assenza del proponente, viene momentaneamente accantonato.

Lo stesso senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 4.0.2.

Il relatore VILLONE ricorda che gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 erano stati ritirati dal primo firmatario, senatore Marini, nel corso della seduta precedente, subordinatamente alla maturazione di un orientamento condiviso, nei termini dianzi indicati.

Il subemendamento 12.2/1 è dichiarato decaduto in assenza della proponente. Per lo stesso motivo, sono dichiarati decaduti anche gli emendamenti 12.2 e 12.4, di contenuto identico, nonchè l'emendamento 12.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1.

In proposito il relatore VILLONE esprime una riserva di legittimità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, ritenendo che la questione possa essere compresa nell'indirizzo dianzi formulato in ordine all'istituzione di nuove province, ritira l'emendamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione entro i termini indicati dall'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142».
4.17
Polidoro, Andreolli, Lavagnini, Camo, Di Benedetto, Greco, Fumagalli Carulli, Pasquali, Pinggera, Pastore, Magnalbò

4.18 (Identico all'em. 4.17)
Pieroni, Bruno Ganeri

4.19 (Identico all'em. 4.17)
Speroni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-bis. Nel caso in cui le regioni consultate, abbiano espresso ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, il proprio parere positivo sul distacco o l'aggregazione nonchè sul mutamento o la nuova istituzione di Province, il Governo presenta entro 20 giorni ad una delle due Camere il relativo disegno di legge».
4.0.1
Pieroni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Differimento dei termini previsti dall'articolo 63
della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997.
2. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: due mesi».
4.0.2
Pieroni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione di nuove province nel rispetto dell'articlo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142».
4.0.7
Marini, Iuliano, D'Urso, Besso Cordero, Mazzuca Poggiolini, Bruni, Bruno Ganeri
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Sibari di Cassano Jonio, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione».
4.0.8
Marini, Iuliano, D'Urso, Besso Cordero, Bruni
Agli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:

«Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, nel rispetto dei diritti acquisiti dai comuni che hanno perfezionato l'iter amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il territorio della nuova provincia coinciderà con il territorio di tutti i Comuni che vi hanno aderito».
12.2/1
Dentamaro
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Entro il termine del 30 giugno 1997, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri Comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».
12.2
Fusillo, Pappalardo, Bruno Ganeri, Greco

12.4 (Identico all'em. 12.2)
Costa
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Entro il termine del 31 marzo 1997, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri Comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».
12.3
Greco, La Loggia, Schifani, Maggiore, Dentamaro, Fumagalli Carulli, Mazzuca Poggiolini, Pieroni, Bruno Ganeri