278a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti
(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, da parte dei presentatori, era stata svolta l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2934, assunto come testo base.

Il relatore PELLEGRINO esprime parere contrario sugli emendamenti 0.0.1 e 0.0.2, i quali tendono ad introdurre misure cautelari ante causam. Nei giudizi di tipo impugnatorio, la tutela cautelare non è invece mai anteriore a tale fase. Per connessione preannuncia il proprio avviso favorevole sul successivo emendamento 3.23, presentato dai senatori Schifani e Pastore. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.12, particolarmente in relazione al terzo comma, in quanto essi modellano il processo amministrativo su quello civile, aspetto che finirebbe per determinare ulteriori ritardi, considerata la situazione degli organici e logistica dei Tar. Contrario è altresì il parere sull'emendamento 1.19 e contrario anche sull'emendamento 1.6, che indica un'esigenza recepita nell'emendamento 1.4 del relatore. Contrario è anche il parere sull'emendamento 1.8, mentre sull'emendamento 1.4 del relatore, dopo un'ulteriore riflessione dichiara di rimettersi all'avviso della Commissione, potendosi tale proposta ritenersi non più necessaria qualora venga approvato l'emendamento 1.3. Si dice inoltre favorevole all'emendamento 1.20 a condizione che esso venga riformulato espungendo la parola «autentiche», in modo da non modificare la prassi vigente. Contrario è altresì il suo parere sull'emendamento 1.21, dal momento che l'amministrazione è parte nel giudizio. Analogo avviso esprime in merito agli emendamenti 1.15 e 1.22; a questo proposito osserva che il comportamento omissivo dell'amministrazione dovrebbe essere valutato alla stregua dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

La senatrice DENTAMARO fa presente che però così non sempre accade. Riconosce questa circostanza il relatore, il quale non esclude l'opportunità di introdurre un rinvio espresso a tale disposizione. Sull'argomento intervengono anche il senatore SCHIFANI e il sottosegretario BETTINELLI.

Il relatore PELLEGRINO manifesta ancora avviso contrario sugli emendamenti 1.23, 1.2 e 1.13. Il suo parere è invece favorevole sull'emendamento 1.16, in quanto esso corregge un errore nel testo del disegno di legge. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.7.

La senatrice DENTAMARO rileva che il testo del disegno di legge contiene già implicitamente il senso dell'iniziativa. Riconosce la circostanza il relatore e modifica pertanto il proprio parere in senso contrario. Il senatore BESOSTRI ritiene che l'occasione possa essere propizia per sopprimere l'istanza di fissazione dell'udienza, istituto che determina non poche anomalie nel processo amministrativo. Per il senatore SCHIFANI, nella prassi, la mancata presentazione dell'istanza è intesa però come abbandono del ricorso. Si dichiara favorevole alla soppressione di tale istituto la senatrice DENTAMARO nonchè il RELATORE, il quale non esclude di poter elaborare un emendamento. Si rimette alla Commissione il sottosegretario BETTINELLI.

Il relatore PELLEGRINO esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.17, favorevole sull'emendamento 1.11, nuovamente contrario sull'emendamento 1.18 e nuovamente favorevole sugli emendamenti 1.9 e 1.10.

Sull'emendamento 0.0.1 interviene quindi il senatore BESOSTRI conformandosi all'avviso espresso dal relatore e giudicando non opportuna un'eccessiva estensione al processo amministrativo di istituti propri del rito civile. Contraria all'emendamento si dice anche la senatrice DENTAMARO anche in considerazione del fatto che una tutela ante causam potrebbe rivelarsi controproducente in una fase successiva del processo. L'emendamento è quindi respinto e rimane pertanto precluso l'emendamento 0.0.2. È dichiarato decaduto l'emendamento 1.1 mentre viene respinto l'emendamento 1.12.

Il senatore BESOSTRI si sofferma quindi sulle misure di tutela cautelare. Il presidente VILLONE, a questo proposito consiglia di rinviare la questione al momento dell'esame dell'emendamento 3.23. È accolto l'emendamento 1.3, è ritirato l'emendamento 1.19, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.6 e precluso l'emendamento 1.8. È da ultimo ritirato l'emendamento 1.4 e quindi la Commissione accoglie l'emendamento 1.5. L'emendamento 1.20 è quindi accolto dalla Commissione nel testo riformulato, restando pertanto precluso l'emendamento 1.14.

Sull'emendamento 1.21 il senatore SCHIFANI precisa che era sua intenzione evitare che della disposizione del disegno di legge si fornisse un'interpretazione restrittiva; riformula pertanto l'emendamento stesso. Per il senatore BESOSTRI si tratta innanzitutto di evitare che giungano a decisione processi non sufficientemente istruiti. Secondo il sottosegretario BETTINELLI il termine di sessanta giorni dovrebbe intendersi come perentorio, al fine di evitare lungaggini procedurali. Il presidente VILLONE ritiene che, in tal caso la formulazione dovrebbe essere modificata. Il relatore PELLEGRINO e la senatrice DENTAMARO escludono invece che il termine stesso possa essere interpretato come perentorio, bensì soltanto fortemente sollecitatorio. L'emendamento 1.21, nuovo testo, è quindi accolto dalla Commissione.

Sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18; sono ritirati gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.13. Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.7; sono infine accolti gli emendamenti 1.16, 1.11, 1.9 e 1.10. È altresì approvato l'articolo 1 nel testo riformulato.

All'articolo 2 il relatore PELLEGRINO suggerisce di riformulare l'emendamento 2.3 in relazione ai ricorsi che non richiedono un'istruttoria. Sulla questione intervengono ripetutamente il sottosegretario BETTINELLI, il PRESIDENTE e il RELATORE. Il senatore BESOSTRI si riserva, da ultimo di riformulare l'emendamento stesso.

Il RELATORE invita poi la senatrice Pasquali a ritirare l'emendamento 2.5. Aderisce a questa sollecitazione la senatrice PASQUALI. Ancora il relatore PELLEGRINO si dichiara favorevole all'emendamento 2.4, purchè esso assuma una diversa collocazione, al primo periodo. Acconsente la senatrice PASQUALI. Contrario è altresì il suo parere sull'emendamento 2.6, mentre il suo avviso è favorevole sull'emendamento 2.2 a condizione che esso venga riformulato dal presentatore. Accoglie tale indicazione il senatore BESOSTRI. Sull'emendamento 2.7 il parere del relatore è infine favorevole.

Il senatore SCHIFANI, intervenendo sull'emendamento 2.6, precisa che esso intende reagire all'ipotesi di eventuale inerzia. Si dice favorevole all'emendamento stesso la senatrice DENTAMARO, che coglie l'occasione per insistere affinchè si stabilisca un termine per la decisione del ricorso, non solo per la fissazione della camera di consiglio.

Il senatore BESOSTRI dà quindi lettura della riformulazione dell'emendamento 2.3, alla quale aderisce anche il senatore ROTELLI. L'emendamento 2.3 (nuovo testo) è quindi accolto, rimanendo pertanto precluso l'emendamento 2.1. Sull'emendamento 2.4 interviene il senatore MARCHETTI che si dichiara contrario ad una motivazione soltanto succinta; la motivazione deve essere invece adeguata alla natura dell'atto. Secondo il relatore PELLEGRINO motivazioni estese cooperano spesso alla lunghezza dei processi. L'emendamento 2.4 (nuovo testo) è accolto, previo annuncio di voto contrario del senatore MARCHETTI. Sull'emendamento 2.6 il sottosegretario BETTINELLI si rimette alla Commissione; l'emendamento stesso è quindi accolto. Ancora il sottosegretario Bettinelli, sull'emendamento 2.2 (nuovo testo), reputa preferibile la dizione del disegno di legge, diffidando di formulazioni elastiche. L'emendamento è comunque accolto dalla Commissione, la quale approva altresì l'articolo 2 nel testo modificato.

All'articolo 3 il RELATORE si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 3.23 mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti 3.1 e 3.15. I senatori ROTELLI e BESOSTRI aderiscono. Il relatore PELLEGRINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.19 e 3.6, favorevole è invece il suo parere sull'emendamento 3.18. All'emendamento 3.9 che dispone la prestazione di una cauzione, il senatore BESOSTRI osserva che esso generalizza una norma di diritto positivo, vigente in alcune materie come l'edilizia popolare.

Il presidente VILLONE nota che la questione è di notevole rilevanza in quanto l'interesse economico sottostante non è sempre quantificabile e gli effetti dell'esecuzione possono anche essere irreversibili. Interviene anche il senatore LUBRANO DI RICCO sostenendo che la disposizione avrebbe conseguenze fortemente negative in campo ambientale, pregiudicando la capacità delle associazioni di impugnare atti amministrativi. Da ultimo il relatore PELLEGRINO invita il senatore Besostri a riconsiderare l'iniziativa, anche alla luce del proprio emendamento 3.3. Il senatore BESOSTRI si riserva di riesaminare l'emendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554

Art. 11.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che ha competenza esclusiva».
11.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per motivi di giustizia», con le seguenti: «a norma dell'articolo 10, comma 2».
11.2
Pastore, Maggiore

Al comma 3, sostituire le parole: «in via immediata» con le seguenti: «entro il termine indicato dalla sentenza».
11.3
Marchetti

Al comma 3, sostituire le parole: «in via immediata» con le seguenti: «entro quindici giorni».
11.4
Lubrano di Ricco


11.11 (Identico all'em. 11.4)
Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: «In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3» inserire le seguenti: «, salvi i casi di forza maggiore».
11.5
Lubrano di Ricco


11.9 (Identico all'em. 11.5)
Diana Lino

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Qualora il procedimento» fino alle parole: «commissione centrale».
11.6
Lubrano di Ricco


11.10 (Identico all'em. 11.6)
Diana Lino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione».
11.7
Lubrano di Ricco


11.12 (Identico all'em. 11.7)
Diana Lino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo».
11.8
Lubrano di Ricco


11.13 (Identico all'em. 11.8)
Diana Lino

Art. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: «Il rifugiato» con le altre: «Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo».
12.2
Lubrano di Ricco


12.3 (Identico all'em. 12.2)
Diana Lino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo».
12.1
Pastore, Maggiore

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «prima di ogni scadenza quinquennale» con le altre: «prima della scadenza».
13.3
Lubrano di Ricco


13.4 (Identico all'em. 13.3)
Diana Lino

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13.1
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione», con le altre: «conferma, su richiesta, il permesso di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale permesso è rinnovabile periodicamente finchè sussistano le condizioni presupposto del riconoscimento del diritto d'asilo».
13.2
Tabladini, Speroni, Tirelli

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11».
14.2
Pastore, Maggiore

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: «qualora accerti che non sussistono più le condizioni» con le altre: «verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni»; sostituire le parole da: «ovvero qualora ricorrano» fino a: «Ginevra», con le altre: «e l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra»; sostituire le parole: «può dichiarare» con le altre: «riscontrata la cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale dichiara».
14.1
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno».
14.6
Lubrano di Ricco


14.7 (Identico all'em. 14.6)
Diana Lino

Sopprimere il comma 5.
14.4
Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della decisione».
14.3
Pastore, Maggiore

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5
Pastore, Maggiore

Art. 16.

Al comma 1, sostituire la parola: «rifugiato» con le altre: «titolare del diritto di asilo». Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.
16.2
Lubrano di Ricco


16.3 (Identico all'em. 16.2)
Diana Lino

Al comma 1, dopo la parola: «Il rifugiato» aggiungere le seguenti: «e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria».
16.5
Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, e qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie, può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati nel presente comma».
16.3-bis
Lubrano di Ricco


16.4 (Identico all'em. 16.3-bis)
Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: «lavoro subordinato», inserire le seguenti parole: «ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria riservate agli invalidi riconosciuti».
16.2-bis
Lubrano di Ricco

Al comma 6, dopo le parole: «familiari ricongiunti», inserire le seguenti: «entro il terzo grado».
16.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 17.

Sopprimere il comma 4.
17.1
Pastore, Maggiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi adottati in violazione della presente legge».
17.0.1
Lubrano di Ricco

Art. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente».
18.1
Pastore, Maggiore

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge».
19.1
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 1.

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis. - 1. Chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per valere il suo diritto o il suo interesse legittimo in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
2. Il presidente del tribunale o, nei tribunali divisi in sezioni, il presidente di sezione designa senza ritardo il giudice istruttore, il quale provvede ai sensi dell'articolo 669 - sexies del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del ricorso egli fissa un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e della domanda incidentale, il cui deposito deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notifica.
3. La misura accordata in via provvisoria dal giudice istruttore perde efficacia con la pronuncia da parte del collegio sull'istanza incidentale, la cui trattazione deve essere fissata alla prima camera di consiglio immediatamente dopo il deposito del ricorso, fermo il decorso di almeno cinque giorni dall'ultima notificazione.
4. Il giudice istruttore dà altresì corso ai procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli da 692 a 699 del codice di procedura civile».
0.0.1
Rotelli, Pastore


0.0.2 (Identico all'em. 0.01)
Besostri

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

“Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notificazione. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove sia stato notificato o comunque comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui quest'ultimo intende avvalersi in giudizio.
L'amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonchè, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio.
Il presidente del tribunale amministrativo ovvero il presidente della sezione designano un giudice, che provvede all'assunzione dei mezzi di prova e che, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione della causa. Trovano a tal fine applicazione gli articoli da 191 a 227, da 244 a 266 e da 696 a 699 del codice di procedura civile”.

2. Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato».
1.1
Rotelli, Pastore


1.12 (Identico all'em. 1.1)
Besostri

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato ove notificato o comunicato al ricorrente e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio».
1.3
Il Relatore

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'amministrazione resistente».
1.19
Schifani, Pastore

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «quanto meno, egli».
1.6
Gasperini

Al comma 1, primo capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: del rifiuto dell'amministrazione», con le seguenti: «della richiesta all'amministrazione».
1.8
Besostri

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
1.4
Il Relatore

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «il provvedimento» con le seguenti: «l'eventuale provvedimento».
1.5
Il Relatore

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «anche in copie autentiche».
1.20
Schifani, Pastore

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «anche in copia».
1.20 (Nuovo testo)
Schifani, Pastore

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «copie autentiche» con le seguenti «copie conformi».
1.14
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio», con le seguenti: «quelli che comunque possono essere utili al giudizio».
1.21
Schifani, Pastore

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio», con le seguenti: «quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio».
1.21 (Nuovo testo)
Schifani, Pastore

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «un magistrato da lui delegato» con le seguenti «il magistrato da lui nominato relatore».
1.15
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: «ordina», fino ad: «opportuni», con le seguenti: «dispone l'acquisizione degli atti di cui al comma precedente contestualmente nominando un commissario per l'ulteriore inadempimento».
1.22
Schifani, Pastore

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: «ordina», fino a: «opportuni», con le seguenti: «dispone l'acquisizione degli atti di cui al comma precedente».
1.23
Schifani, Pastore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni. Nei giudizi di cui alle disposizioni precedenti si applica l'articolo 356 del codice di procedura civile».
1.2
Rotelli, Pastore


1.13 (Identico all'em. 1.2)
Besostri

Al comma 2, sostituire le parole: «il secondo comma» con le seguenti «il terzo comma».
1.16
Magnalbò, Pasquali

Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguenti periodo: «L'intervento istruttorio è possibile esclusivamente in presenza dell'istanza di fissazione dell'udienza».
1.7
Gasperini

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è nominato il giudice istruttore».
1.17
Magnalbò, Pasquali

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Mediante ordinanza può altresì essere ordinato dal Presidente della Sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e mezzi istruttori già acquisiti dal Giudice di primo grado».
1.11
Besostri

Sopprimere il comma 3.
1.18
Magnalbò, Pasquali

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: «sono trasmessi», inserire le seguenti: «senza indugio».
1.9
Besostri

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione».
1.10
Besostri

Art. 2.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono istruiti, ove la causa non sia matura per la decisione, a norma dell'articolo 21, quarto comma e successivamente decisi in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Ove l'istruzione non sia necessaria sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta”».
2.1
Rotelli, Pastore


2.3 (Identico all'em. 2.1)
Besostri

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nel caso che il collegio ritenga necessaria un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori».
2.3 (Nuovo testo)
Besostri

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «il silenzio dell'amministrazione», con le seguenti: «il rifiuto dell'amministrazione di provvedere in ordine a un'istanza a essa presentata, ovvero il silenzio serbato a fronte dell'istanza stessa».
2.5
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, primo capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: «la decisione» inserire le seguenti «succintamente motivata».
2.4
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo, dopo le parole: «sono decisi» inserire le seguenti «con ordinanza succintamente motivata».
2.4 (Nuovo testo)
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «sussistendone i presupposti».
2.6
Schifani, Pastore

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro un dato termine», con le seguenti: «entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni».
2.2
Besostri

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro un dato termine», con le seguenti: «di norma entro un termine non superiore a 30 giorni».
2.2 (Nuovo testo)
Besostri

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e condanna l'amministrazione alle spese».
2.7
Schifani, Pastore

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dai seguenti:

“Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili dall'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero dal diniego di atti richiesti o dal comportamento inerte dell'amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio con motivazione che, oltre ai danni illustrati, manifesti le ragioni in fatto e diritto che, ad un primo esame, inducano a ritenere che il ricorso possa essere rispettivamente accolto o respinto nel merito. In entrambi i casi può essere disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione.
In sede di decisione della domanda cautelare il tribunale, accertata la completezza del contraddittorio, può definire il giudizio nel merito ai sensi dell'articolo 26, ove la causa sia matura per la decisione e non presenti profili di particolare difficoltà in fatto e in diritto. In tal caso il Tribunale, previo avviso alle parti, le invita alla immediata discussione del merito ovvero assegna termine per il deposito di memorie, rinviando a successiva camera di consiglio.
La successiva sentenza che definisce il merito può essere redatta in forma abbreviata”».
3.1
Rotelli, Pastore


3.15 (Identico all'em. 3.1)
Besostri

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio».
3.3
Il Relatore

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
3.19
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ordinanza è motivata con riguardo alla valutazione dei danni allegati e alla sommaria delibazione delle questioni di diritto rilevanti».
3.6
Dentamaro

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei danni allegati», con le seguenti: «del pregiudizio allegato», nonchè la parola: «certezza» con la seguente: «probabilità».
3.4
Il Relatore

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «primo», con la seguente: «sommario».
3.18
Besostri

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «una ragionevole certezza del buon esito del ricorso», con le seguenti: «ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Nel caso che dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare».
3.9
Besostri

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «certezza sul buon esito», con le seguenti: «preliminare giudizio positivo sulla fondatezza».
3.24
Schifani, Pastore

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un ordinamento cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».
3.23
Schifani, Pastore

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «contraddittorio», inserire le seguenti: «e dell'istruttoria»; dopo la parola: «presupposti», inserire le seguenti: «sentite sul punto le parti costituite».
3.7
Dentamaro

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di estrema gravità ed urgenza, misure cautelari possono essere adottate dal presidente su istanza di parte. Nell'udienza immediatamente successiva il tribunale amministrativo regionale provvede collegialmente sull'istanza cautelare».
3.20
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La tassazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In caso di accoglimento dell'istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare».
3.5
Gasperini

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le spese della fase cautelare vengono liquidate in occasione della sentenza di merito, nella quale si terrà conto dell'incidenza e dell'esito dell'istanza cautelare nell'economia di tutto il giudizio».
3.11
Besostri

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: «rigetta», a: «irricevibili», con le seguenti: «decide sulla domanda cautelare o sull'appello contro un'ordinanza cautelare».
3.8
Dentamaro

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «della richiesta cautelare» con le seguenti: «o di rigetto dell'istanza cautelare».
3.21
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: «cautelare», inserire le seguenti: «provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26 e».
3.25
Schifani, Pastore

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.
3.22
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, sesto capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «con istanza motivata» inserire le seguenti: «e notificata alle altre parti».
3.12
Besostri

Al comma 1, sesto capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «il funzionario» con le seguenti: «l'ufficio».
3.17
Magnalbò, Pasquali

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «ed eventualmente sulle relative spese».
3.13
Besostri


3.2 (Identico all'em. 3.13)
Rotelli, Pastore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora le esigenze cautelari non possano utilmente essere tutelate nei tempi necessari alla delibazione in camera di consiglio il Presidente del TAR o il giudice relatore da lui designato su ricorso delle parti interessate può accordare, anche inaudita altera parte, misure interinali che perdono efficacia con la pronuncia sulla istanza cautelare; la camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla data di emissione delle misure interinali di cui al precedente periodo».
3.10
Besostri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I ricorsi pendenti da oltre 10 anni sono dichiarati estinti se non se ne chiede la decisione con apposita istanza presentata entro 30 giorni.
Entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tali ricorsi, da fissare nel termine perentorio di 5 anni dalla data di deposito dell'istanza che ne chiede la trattazione, sono decisi dal giudice amministrativo, quale giudice unico, con sentenza succintamente motivata rispetto ai soli punti ritenuti decisivi, previo breve richiamo ai fatti di causa.».
3.26
Lubrano di Ricco