GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDI' 20 LUGLIO 2000
620ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1210)
MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1529)
BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(4656)
MARITATI ed altri. - Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea
(4673)
MILIO. - Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana del 13 luglio.
Il relatore FASSONE anche facendo riferimento all'intervento svolto dal ministro Fassino nella seduta pomeridiana del 12 luglio in merito alle misure contenute nel "piano di azione giustizia per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario", illustra le linee direttrici del relativo disegno di legge di iniziativa governativa, in via di definitiva assegnazione alla Commissione (A.S. 4738).
I punti salienti della proposta governativa concernono innanzitutto una serie di misure nel settore dell'organizzazione penitenziaria proponendo un piano straordinario per lo sviluppo delle attività e dei servizi penitenziari, accompagnato da norme relative alla revisione degli organici dell'amministrazione giudiziaria e alle procedure di assunzione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
Una seconda serie di misure interessa invece la disciplina penalistica e processual penalistica, facendo riferimento sia alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza, sia alla disciplina dell'espulsione del cittadino extracomunitario, che a quella relativa alla trasgressione delle prescrizioni in tema di arresti domiciliari e benefici penitenziari. Un ulteriore settore di intervento concerne poi le operazioni di polizia, ambito nel quale il Governo propone una sorta di disciplina unificata e omogenea relativa, naturalmente, a determinati reati. Il Governo propone poi una serie di modifiche alla legge n. 689 del 1981 innalzando i livelli di pena entro i quali è ammessa la sostituzione della pena detentiva. Infine, le misure proposte dal Governo modificano la disciplina in tema di benefici penitenziari, sostanzialmente in riferimento alla liberazione anticipata.
Passando ad illustrare in maniera più analitica le proposte che interessano la disciplina penalistica, dopo aver comunque sottolineato l'importanza delle misure nel settore dell'amministrazione penitenziaria, il relatore fa presente che le modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza ampliano i requisiti soggettivi che autorizzano l'uso di tale forma di conoscenza nel rito penale, consentendone l'utilizzazione fuori delle limitate ipotesi attualmente in vigore per i soggetti ai quali si applica l'articolo 41-
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dell'ordinamento penitenziario. Naturalmente l'uso della videoconferenza deve essere giustificato da gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Un aspetto particolare delle innovazioni proposte dal Governo investe l'esame a distanza dei minori. Egli peraltro valuta problematicamente e sottopone all'attenzione della Commissione la disposizione che prevede che l'esame venga effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice. Sempre nella stessa direzione di allargamento dell'uso delle videoconferenze vanno le norme proposte in tema di partecipazione al procedimento penale a distanza per l'imputato detenuto all'estero.
Il relatore si sofferma poi sulle proposte di modifica alla disciplina dell'espulsione, sottolineandone il rilievo. Le innovazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in tema di disposizioni contro le immigrazioni clandestine prevedono che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, secondo uno schema analogo a quello dell'articolo 275 del codice di procedura penale, mentre il proposto nuovo comma 3 dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo prevede che il decreto di espulsione del prefetto, nel caso che lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, sia eseguibile dopo la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria; tale nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta; si tratta, a suo giudizio, di una disposizione particolarmente innovativa e della quale occorre approfondire le implicazioni.
Il relatore sottolinea poi il rilievo delle disposizioni concernenti l'espulsione dello straniero sottoposto a misura cautelare, disposta in sede di convalida del fermo o dell'arresto. Presupposto dell'espulsione sono la condizione di irregolarità e la possibile applicazione per il reato per cui si procede della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'articolo 235 del codice penale. In tali ipotesi - che valgono a connotare anche la pericolosità sociale dello straniero - il giudice, su richiesta del pubblico ministero e sempre che non vi siano inderogabili esigenze processuali, dispone con decreto motivato l'espulsione dello straniero. Il relatore peraltro sottolinea che l'immediata espulsione non può aver luogo quando si proceda per gravi delitti per i quali non appare opportuno sottrarre gli autori alla pena.
Il Governo, prosegue il relatore, propone inoltre una disciplina che regola nuove ipotesi di espulsione dello straniero avente sostanziale valore di misura alternativa alla detenzione. L'espulsione può essere disposta nei confronti dello straniero detenuto che debba scontare una pena detentiva, anche residua non superiore a tre anni. In riferimento a tale innovazione si chiede problematicamente se essa debba intendersi come disciplina eccezionale ovvero a regime.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 4737 recante "Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo" e n. 4738 recante "Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario".
La seduta termina alle ore 9,30.