AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 2000

596ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PASQUALI

        Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

        La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236)
PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(4465)
CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre e rinviato nella seduta di ieri, con l’illustrazione da parte della relatrice di nuovi emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3236, assunto come testo base.

        La relatrice DENTAMARO illustra innanzitutto l’emendamento 5.500 (nuovo testo), che elimina alcune ambiguità contenute nella precedente formulazione (pubblicata in allegato al resoconto del 9 novembre). In primo luogo è stato circoscritto l’ambito applicativo di questa disposizione alle sole attività economiche non aventi un carattere di rilevanza. La seconda correzione riguarda il comma 4 dell’emendamento, che definisce criteri certi per la determinazione della misura delle sanzioni previste.

        Passa quindi ad illustrare l’emendamento 6.500, che sostituisce l’articolo 6 del disegno di legge in titolo. Rispetto a quest’ultima disposizione viene eliminato, al primo comma, il riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È sembrato infatti preferibile affidare alla competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’adozione di tutte le misure conseguenti a quanto previsto al precedente articolo 4 prevedendosi, peraltro, un coinvolgimento consultivo di tutte le autorità di garanzia o di regolazione dei settori in cui operano le imprese oggetto delle previsioni contenute nel provvedimento in esame. Restano, evidentemente, invece ferme tutte le attribuzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda l’attività delle imprese che operano nel settore delle comunicazioni.
        Il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 6 riproducono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni del testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, mentre il quarto comma integra la corrispondente previsione del disegno di legge in titolo disciplinando puntualmente l’eventualità che vi siano cespiti od attività non dichiarati da parte del soggetto titolare di cariche di governo. In proposito, mentre il testo approvato dalla Camera si limita a prevedere l’automatica costituzione per questi cespiti del
blind trust, il quarto comma in esame prevede, in aggiunta, l’applicazione da parte dell’Autorità antitrust di una sanzione pecuniaria amministrativa, pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate, nonché la revoca, da parte dell’amministrazione pubblica competente, delle concessioni o di ogni altro atto di consenso, analogamente a quanto previsto dal comma 5 del nuovo articolo 5. Infine, si prevede che di questa mancata dichiarazione venga data comunicazione non solo ai presidenti delle Camere, ma anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla Consob.
        L’emendamento 7.500 sostituisce invece l’articolo 7 del provvedimento in esame, disciplinando le forme attraverso le quali si realizza la separazione gestionale prevista dall’articolo 4. Questa separazione è realizzabile o attraverso l’alienazione (del complesso ovvero di parte) delle attività economiche rilevanti ovvero mediante il trasferimento delle medesime a un gestore. Nel caso non vi sia un trasferimento spontaneo da parte dell’interessato, si prevede l’applicazione di sanzioni e il trasferimento automatico a un gestore. Venendo quindi puntualmente a considerare il contenuto di questa riformulazione dell’articolo 7, rileva che, al primo comma, viene modificato, rispetto al testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, il termine per la realizzazione della separazione gestionale, fissato nel quarantacinquesimo giorno dalla data dell’accertamento compiuto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il primo comma viene inoltre integrato prevedendosi che debbano essere alienate o trasferite anche le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle attività economiche rilevanti. Il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento viene inoltre completato chiarendo che si presume simulata l’alienazione dei beni in questione, ogni qualvolta venga compiuta a favore del coniuge, ovvero di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado oppure di società collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
        Il secondo comma del nuovo articolo 7 da lei proposto integra la corrispondente previsione del testo in esame prevedendo una più generale fattispecie, oltre quella contenuta nell’articolo 2359 del codice civile, per l’individuazione di situazioni di controllo che rendono applicabile la disciplina in esame. Il terzo comma reca invece le sanzioni applicabili da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato quando non sia stata rimossa tempestivamente la situazione di conflitto di interessi. Questa determinazione, come già previsto dal testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere nonché al Presidente del Consiglio; si elimina invece, perché ritenuta superflua, la previsione secondo la quale i Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee, mentre si prevede che la deliberazione venga comunicata altresì alla Consob.
        Il quarto comma dell’articolo 7 da lei elaborato prevede le modalità di trasferimento d’ufficio del patrimonio al gestore. Questo atto è adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell’Autorità di regolazione del settore interessato.


        Il senatore BESOSTRI, interloquendo in proposito, osserva che i soggetti che concretamente potranno essere chiamati a prendere questa decisione potrebbero essere solo due, nel caso le imprese e le attività economiche non ricadano in nessuno dei settori per i quali è costituita un’autorità di regolazione.

        La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, osserva che tale eventualità è di difficile realizzazione stante il gran numero delle autorità di regolazione, che coprono tutti i settori più rilevanti dell’economia nazionale. Osserva, peraltro, che anche la determinazione d’intesa tra due sole Autorità di garanzia sarebbe compatibile con il sistema e ha riscontro in precedenti legislativi analoghi.

        Passa quindi ad illustrare l’emendamento 8.500, che sostituisce l’articolo 8 del provvedimento in titolo prevedendo il trasferimento delle partecipazioni di controllo, invece che ad un trust, mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Si tratta di un istituto disciplinato compiutamente dal citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e ben consolidato nella tradizione giuridica nazionale, mentre l’istituto del trust non sembra avere una idonea disciplina nel sistema giuridico italiano, tale da garantire la compiuta separazione gestionale che il provvedimento in esame intende realizzare.
        Sempre innovando rispetto al testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, si prevede che la scelta, assai delicata, del gestore, venga sottratta alla discrezionalità dell’interessato e determinata invece – come già esposto – con un atto adottato dal Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell’Autorità di regolazione di settore, d’intesa tra loro. Si precisano quindi puntualmente le caratteristiche che il gestore deve avere al fine di assicurarne l’assoluta indipendenza, consistenti nella mancanza di rapporti attuali o pregressi con il titolare del patrimonio.
        Il secondo comma dell’articolo 8 da lei elaborato prevede che al patrimonio affidato al gestore si applichi l’articolo 22 del citato testo unico e che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l’interessato riacquisti la titolarità del patrimonio.
        Il commi 3 e 4 riproducono puntualmente la corrispondente disposizione contenuta nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, mentre il comma 5 ne integra la portata precisando che il gestore può disporre in tutto o in parte dei beni che compongono il patrimonio dell’interessato.
        Il comma 6 del nuovo articolo 8 corregge la corrispondente disposizione del testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento eliminando la previsione secondo la quale il reddito che gli interessati ricevono dal loro patrimonio ogni sei mesi non può superare il miliardo di lire. Si tratta infatti, a suo avviso, di un limite ingiustificato e inutilmente vessatorio.
        I commi 7 e 8 riproducono puntualmente quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre il comma 9, sempre dell’articolo 8 da lei elaborato, reca una disposizione nuova volta a disciplinare l’ipotesi in cui l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica. In questo caso il trasferimento al gestore viene realizzato mediante la conclusione di un contratto con un professionista. Si prevede inoltre che non si applichi la previsione contenuta nell’articolo 2560, primo comma, del codice civile che riguarda la cessione di azienda.
        Preannuncia quindi la presentazione di ulteriori proposte emendative concernenti le parti successive del disegno di legge.


        Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che si riserva di intervenire una volta conclusa l’illustrazione da parte della relatrice di tutti gli emendamenti preannunciati.

        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


        
La seduta termina alle ore 9,20.