TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 2000

479ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(1817) SPECCHIA ed altri. - Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995.
(2462) Roberto NAPOLI ed altri. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori.
(2769) VERALDI. - Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie.
(3415) VERALDI. - Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio.
(3472) SPECCHIA ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

- e petizione n. 653, ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 9 del disegno di legge n. 4337.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 9.9, ritirando l'emendamento 9.4. Illustra altresì l'emendamento 9.0.2.

Il presidente GIOVANELLI dà conto del ritiro degli emendamenti 9.1 e 9.3, mentre dichiara che gli emendamenti 9.2, 9.5, 9.6 e 9.0.1 sono decaduti per assenza del proponente.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 9.7 e 9.8, cui aggiungono firma i commissari del Gruppo di Forza Italia.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si dichiara favorevole all'emendamento 9.9 e contrario a tutti gli altri testé illustrati.

La Commissione conviene sull'emendamento 9.9; risultano conseguentemente preclusi od assorbiti tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 9.

L'emendamento 9.0.2, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario, è respinto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, prima di passare alla votazione del mandato al relatore, sollecita un dibattito sull'articolo 10: è ben vero che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento alla discussione dei singoli articoli dei disegni di legge, in sede referente, si procede solo quando siano stati presentati emendamenti; ma è altrettanto vero che ai Gruppi va consentita la possibilità di pronunciarsi su una norma dalle così importanti ricadute su questioni di estrema attualità, come quella oggetto dell'audizione informale svoltasi ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con la presenza dell'assessore al territorio della regione siciliana Lo Monte.

Il senatore MANFREDI dichiara che nell'audizione di ieri si è appreso che l'articolo 10 invade le competenze delle regioni a statuto speciale: non solo attribuisce apoditticamente rango di riforma economico-sociale a norme che non ce l'hanno, ma è foriero di contenzioso costituzionale. Pertanto, il Gruppo di Forza Italia non voterà a favore di quest'articolo, quando sarà posto ai voti in Assemblea.

Il senatore FIGURELLI evidenzia l'assenza di emendamenti proposti all'articolo 10, che quindi è una disposizione che si presume ampiamente condivisa sulla quale il Gruppo dei Democratici di Sinistra preannuncia voto favorevole. Del resto, anche in sede propedeutica alla presentazione del disegno di legge n. 4337, le osservazioni avanzate in sede di Conferenza Stato-regioni non contenevano una contrarietà sulla norma, rispetto alla quale - nell'audizione informale di ieri - l'assessore competente della regione siciliana ha inopinatamente mutato avviso: infatti, in contraddizione con quanto sostenuto in Conferenza meno di un anno fa, egli si è espresso contro l'articolo 10.

Insorgono contro il tenore delle dichiarazioni testè rese i senatori MAGGI e SPECCHIA, che contestano la stessa titolarità del senatore Figurelli ad intervenire in dichiarazione di voto ma che soprattutto lamentano l'utilizzo della tribuna di Commissione per polemiche di tipo personale: il cambiamento di posizione politica lamentato, in realtà, deriva da un legittimo mutamento di schieramento della Giunta siciliana e ravvisarvi una contraddizione non di linea politica ma di condotta personale fuoriesce da qualsiasi regola di galateo parlamentare e prim'ancora di correttezza politica.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver annunciato che la sostituzione del senatore Staniscia con il senatore Figurelli è pervenuta per lettera dal Gruppo di appartenenza, dà nuovamente la parola al senatore FIGURELLI, che ringrazia la Presidenza per aver accettato di audire rappresentanti della regione siciliana prima di votare l'articolo 10, come atto di rispetto nei confronti di quella regione a statuto speciale: essa nel 1976, con la legge n. 78, si pose all'avanguardia della legislazione di tutela, che ha impedito la piena vigenza del condono del 1994. Le odierne istanze di regolarizzazione amministrativa - in evidente contraddizione con le finalità di recupero urbano del disegno di legge n. 4337 - ignorano che sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1986 fu precisato che le leggi regionali siciliane non possono rendere legittimo ciò che è vietato dalla legislazione penale nazionale. Il disegno di legge n. 1169 del Governo regionale siciliano si pone in contrasto con questa giurisprudenza costituzionale, oltre ad invocare artificiosamente il parere della Sovrintendenza: in assenza di pianificazione paesistica, mancherebbe il prius logico e cronologico rispetto alla pianificazione particolareggiata. Né si può rimproverare l'oratore per aver espresso una valutazione preconcetta nei confronti del testo emanato da una parte politica opposta alla propria: egli si dichiara d'accordo, infatti, con le critiche radicali avanzate nell'audizione informale di ieri dal senatore Maggi in merito al disegno di legge d'iniziativa di gruppi della precedente maggioranza all'Assemblea regionale siciliana.

Il senatore SPECCHIA stigmatizza che, per consentire al senatore Figurelli di avere la sua dubbia tribuna in Commissione, la Presidenza abbia deciso di aprire un dibattito su un articolo che, non avendo emendamenti presentati, non doveva essere discusso. Del resto, già con lo svolgimento dell'audizione informale era stato inferto un vulnus al procedimento legislativo, introducendovi elementi ad esso estranei e, probabilmente, riconducibili ad una polemica politica tutta siciliana, cui la Presidenza si è prestata. Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale annuncia che abbandonerà il seguito dei lavori.

Il presidente GIOVANELLI replica dichiarando che era impensabile tener al di fuori della Commissione un argomento così strettamente connesso come quello sollevato dal disegno di legge del Governo regionale siciliano, tanto più alla luce della formulazione dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4337: esso sollevava complesse questioni tecnico-giuridiche, sulle quali si sono acquisiti anche materiali dal Servizio studi del Senato in merito alle ricadute di ordine costituzionale. La Presidenza si è assunta la responsabilità di dar conto della lettera del senatore Figurelli nel corso dell'iter, di convocare l'audizione informale con l'assessore Lo Monte e di aprire il dibattito sull'articolo 10, non certo per indulgere ad iniziative pubblicitarie o di parte, bensì per dare a tutti i Gruppi la possibilità di pronunciarsi su quei complessi profili aventi una ricaduta politica di non poco momento; ciò, tecnicamente, avrebbe potuto portare anche qualcuno a richiedere la riapertura del termine degli emendamenti su tale articolo e, pertanto, giustificare un voto su di esso. E' in questa logica che, pur rammaricato per l'abbandono dell'Aula da parte dei senatori Maggi e Specchia, dispone la prosecuzione del dibattito.

Il senatore LASAGNA lamenta l'inattuabilità dell'articolo 10, che rinvia a quanto previsto negli statuti e, pertanto, contiene in se stesso la scappatoia in virtù della quale la regione siciliana non si adeguerà mai; parimenti, l'articolo 29 della legge n. 47 del 1985, come novellato dall'articolo 8, apre le porte ad una variante definita di recupero, che - entro il termine ivi indicato - pone le basi per una surrettizia sanatoria della cubatura abusiva esistente. Infine, l'audizione informale di ieri non mirava affatto a risolvere il dubbio tecnico-giuridico dietro il quale la Presidenza si cela, visto che per farlo veramente si sarebbero dovuti audire rappresentanti di tutte le regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore RIZZI evidenzia la natura pleonastica dell'articolo 10, che opera un richiamo nei confronti delle regioni a statuto speciale senza indicare le misure per applicarlo, laddove non fosse accolto dai destinatari. Neppure un termine per l'adeguamento è indicato, per cui è visibile a tutti la sua inutilità; si tratta del primo disegno di legge, a sua memoria, che reca una previsione del genere.

Il senatore PETTINATO - favorevole sia all'articolo 10 che al mandato al relatore - invita a non drammatizzarne i contenuti, ricordando che tutte le regioni a statuto speciale hanno l'obbligo di conformarsi a norme fondamentali di riforma economico-sociale: la Corte costituzionale da decenni lo ha ribadito, così come ha più volte escluso che le cosiddette norme di "autointitolazione" possano essere vincolanti. Solo in minima parte il disegno di legge n. 4337 può essere definito di riforma economico-sociale (probabilmente, soltanto laddove i piani di recupero sono assoggettati ai piani paesistici) e perciò, al di là delle apparenze, l'assessore Lo Monte non si è pronunciato contro l'articolo 10, ma contro il contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione: esso invaderebbe a suo modo di vedere la competenza esclusiva della regione Sicilia in materia urbanistica, ma tale valutazione probabilmente deriva dal suo contrasto con i contenuti del recente "disegno di legge Leanza".

Il senatore LO CURZIO, reduce da vent'anni di appartenenza all'Assemblea regionale siciliana, protesta contro ogni speculazione volta a deturpare il patrimonio ambientale, naturale, storico, artistico e paesaggistico siciliano: a nessun Governo regionale è consentito mettere a repentaglio valori così inestimabili, mediante operazioni che vadano contro la normativa nazionale di tutela. Dopo aver abbandonato appartenenze politiche in odore di malaffare, nel suo nuovo Gruppo parlamentare l'oratore si impegna a propugnare con la massima tenacia la salvaguardia dell'ambiente naturale e della dirittura morale della politica.

Il senatore RESCAGLIO, dopo aver dichiarato che la storia del movimento popolare e della sua attuale espressione politica è altra rispetto alle insinuazioni testè avanzate, dichiara che il disegno di legge n. 4337 non poteva avere una volontà di lesione delle prerogative costituzionali della regione siciliana, tanto più che "il disegno di legge Leanza" è ad esso successivo di molti mesi. Le audizioni svolte, utili per la riflessione che suscitano, non hanno però portato elementi tali da incidere sull'elaborazione legislativa e, pertanto, l'articolo 10 non merita le accuse di sopraffazione istituzionale ad esso rivolte.

Il senatore CAPALDI dichiara che il disegno di legge sul federalismo, all'esame dell'Assemblea, dà delega piena alle regioni in materia urbanistica: eppure anche in quel caso sarebbe necessario un disegno di legge come quello in titolo, essendovi dei riflessi di tipo penale e civile nella nozione stessa di recupero del territorio e di demolizione dei manufatti abusivi. Il termine del 31 dicembre 1993 è fatto salvo non a caso, ed in termini inequivoci rispetto alla formulazione dell'articolo 27, comma 1, "del disegno di legge Leanza" (atto n. 1169 dell'Assemblea regionale siciliana): permangono pertanto tutti gli effetti civili e penali dell'abusivismo non sanato, e questa garanzia è ciò che induce il Gruppo dei Democratici di Sinistra a preannunciare pieno consenso all'articolo 10 ed un convinto voto a favore del mandato al relatore.

Il senatore BORTOLOTTO concorda nell'interpretare l'articolo 29 della legge n. 47 del 1985 - come novellato dall'articolo 8 del disegno di legge in titolo - nel senso di recuperare la cubatura edilizia già sanata: l'interpretazione per cui esso opererebbe una surrettizia sanatoria dell'abusivismo non sanato è totalmente infondata, tant'è vero che la regione siciliana ha ritenuto di presentare un disegno di legge diverso e fondamentalmente più lassista.

Il relatore PAROLA conclude il dibattito ribadendo che, nel disegno di legge n. 4337, non sono molte le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, pertanto, la visione dell'articolo 10 come sopraffattorio nei confronti delle regioni è infondata.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO, oltre a ringraziare il Relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, riconosce al Presidente non solo il ruolo rivestito durante il travagliato iter del disegno di legge in titolo, ma anche la grande disponibilità dimostrata nel recepire richieste di ulteriore approfondimento, sempre nel rispetto delle norme regolamentari.
Essendosi accentrata l'attenzione sull'indagine informale di ieri dell'assessore al territorio della regione Sicilia ed essendosi registrati vari interventi sul merito della proposta di legge siciliana di sanatoria edilizia, mette in evidenza che risulta paradossale che un condono edilizio, sia pure limitato agli aspetti amministrativi, sia inserito in un disegno di legge sulla "riqualificazione delle coste" quale è quello presentato dal Governo regionale della Sicilia. Pur non entrando nel merito dell'articolato in questione, sottolinea che qualora dovesse essere promossa, come richiesto in Commissione, un'indagine conoscitiva - o qualsiasi altra iniziativa tendente a chiarire i termini del rapporto tra Stato e regione siciliana, nel rispetto delle singole competenze e prerogative - il Ministero dei lavori pubblici dovrà essere coinvolto.
Circa l'articolo 10 conferma che non può essere considerato un richiamo o un abuso, come qualcuno lo ha definito, ma una razionale norma di coordinamento che, peraltro, rispetta ogni singolo statuto speciale.

Il Relatore presenta poi la proposta di coordinamento n. 1, ma - dopo che i senatori IULIANO e CAPALDI hanno richiesto di riprodurvi l'obbligo di assenza di onere per l'ente pubblico - il presidente GIOVANELLI dichiara che essa (pur razionalizzatrice della formulazione già approvata all'articolo 8) incide su un emendamento originariamente proposto dai senatori di Alleanza Nazionale e, stante la loro assenza, questioni di opportunità suggerirebbero un suo ritiro. Il relatore PAROLA accetta di ritirare la proposta di coordinamento; avverte altresì che nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento formale provvederà ad adeguare i riferimenti normativi interni al testo all'entrata in vigore del nuovo testo unico sugli enti locali.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 4337, con gli emendamenti approvati, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1817, 2462, 2769, 3415 e 3472 e della petizione n. 653; gli conferisce altresì mandato ad apportare le correzioni di forma e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337
Art. 8.
8.0.1

Specchia, Maggi, Zambrino

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        1. Al capoverso 16, del comma 60, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: «per le opere pubbliche dei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane».

 

8.0.6

Battafarano, Veltri, Bruno Ganeri, Lombardi, Satriani, Gruosso

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o i loro aventi causa, per un immobile adibito a prima abitazione dello stesso proponente la domanda, e che nei periodi di pagamento delle oblazioni non hanno percepito redditi familiari superiori ai 50 milioni lordi, se non è stata interamente corrisposta l’oblazione dovuta per legge, a pena di improcedibilità della domanda, devono versare il triplo della differenza tra la somma ancora dovuta e quella versata nei termini previsti, più gli interessi legali dal 15 dicembre 1994. L’importo determinato dovrà essere versato in dodici rate mensili con prima rata in scadenza il 31 gennaio 2001».

 

8.0.4

Specchia, Maggi, Zambrino

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        «1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o i loro aventi causa, per un immobile adibito a prima abitazione dello stesso proponente la domanda, e che nei periodi di pagamento delel oblazioni non hanno percepito redditi familiari superiori ai 50 milioni lordi, se non è stata interamente corrisposta l’oblazione ricevuta per legge, a pena di improcedibilità della domanda, devono versare il triplo della differenza tra la somma ancora dovuta e quella versata nei termini previsti, più gli interessi legali dal 15 dicembre 1994. L’importo determinato dovrà essere versato in dodici rate mensili con prima rata in scadenza il 31 gennaio 2001».

 

8.0.2

Specchia, Maggi, Zambrino

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

            “c-bis). nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all’adozione di strumenti urbanistici“.».

 

8.0.3

Specchia, Maggi, Zambrino

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        1. Dopo il comma 2 dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

            “2-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera c-bis del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati o trasmessi, l’organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, l’organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane“.».

 

8.0.5

Specchia, Maggi, Zambrino

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        1. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per i quali non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda va allegata idonea documentazione che dimostri che l’abuso è stato commesso entro la data sopra indicata».

 

8.0.7

Gambini

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

        1. Le aree, frustoli residuali di terreno, di superficie comunque inferiore ai 1000 metri quadri derivanti da ex alvei abbandonati di canali o fossi demaniali che abbiano mutato il loro tracciato o siano stati tombinati, ed i frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato derivanti dalla realizzazione di strade o altre opere pubbliche, utilizzati dai proprietari delle aree confinanti, con concessione demaniale in essere, possono essere alienate a trattativa privata agli utilizzatori.

        2. L’alienazione è possibile solo nel caso in cui le aree in oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, nè interesse storico-artistico, previa sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile nel caso che le aree siano ancora in carico al demanio dello Stato.
        3. L’alienazione è inoltre possibile solo nel caso in cui le aree siano prive di edificazione o risultino edificate con porzioni di fabbricato prive di autonoma funzionalità e comunque dotate di regolare licenza o concessione edilizia ad esclusione di quelle in regime di sanatoria.
        4. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l’Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione previo parere favorevole degli organi tecnici interessati dal punto di vista idraulico.
        5. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato.
        6. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l’acquisto sarà quello di mercato determinato dall’ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in base ai dati riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.
        7. Il prezzo per la cessione, nel caso che frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall’ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l’acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. La valutazione di mercato dovrà tenere conto del fatto che si trattò di porzioni di fabbricato prive di autonomia funzionale».

 

8.0.8

Iuliano

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:


«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica)


        1. Il terzo periodo del comma 15 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applica anche ai soggetti che, ai sensi del quarto e quinto comma dell’articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l’atto unilaterale d’obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

        2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine di dieci anni, di cui al terzo periodo del comma 15 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorre dal 1º gennaio 1995.».

 


Art. 9.
9.9

Il Relatore

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 9. – (Copertura finanziaria). – 1. È istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un Fondo rotativo per gli interventi di demolizione delle opere abusive. Il Fondo, con dotazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, concede ai comuni e ai prefetti anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione. Le anticipazioni, comprensive dalla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell’abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale prevede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità stabile, il Ministro dell’interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi.

        2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, e successive modificazioni, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l’attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall’alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonchè le indennità previste all’articolo 5, comma 2, lettera  c).
        
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
        
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

9.1

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Sarto, Cortiana, De Luca Athos, Ripamonti, Manconi, Pettinato, Boco, Semenzato, Carella, Lubrano di Ricco

        Al comma 1, sostituire la cifra:«10.000» con la seguente: «20.000».

 

9.2

Colla, Moro

        Sopprimere il comma 2.

 

9.3

Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Sarto, Cortiana, De Luca Athos, Ripamonti, Manconi, Pettinato, Boco, Semenzato, Carella, Lubrano di Ricco

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 49 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al dieci per cento dei proventi di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1958, n. 47, nonchè dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, è destinata dai comuni in via prioritaria ad interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica. I comuni hanno inoltre l’obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dei predetti introiti alla copertura dell’anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».

 

9.4

Il Relatore

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l’attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Una quota non inferiore al 5 per cento dei predetti introiti è destinata, obbligatoriamente, alla copertura dell’anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».

 

9.5

Colla, Moro

        Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è destinata dai comuni prioritariamente» con le seguenti: «può essere destinata dai comuni».

 

9.6

Colla, Moro

        Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere utilizzati».

 

9.7

Maggi, Specchia, Zambrino

        Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2000» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2001».

 

9.8

Maggi, Specchia, Zambrino

        Al comma 3, sostituire le parole: «per gli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «2001 e 2002».

 

9.0.1

Moro, Colla

        Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:


«Art. 9-bis.

        1. Nella ipotesi in cui le opere realizzate abusivamente rientrino nelle previsioni di sanabilità di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e riguardino immobili che siano oggetto di trasferimento di proprietà da parte di soggetti non residenti in Italia, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile. Nella ipotesi di cui al presente articolo non si applicano le nullità previste dagli articoli 17 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

 

9.0.2

Parola

        Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:


«Art. 9-bis.

        1. Ai fini della rilevazione di opere o di interventi realizzati in violazione di norme urbanistico-edilizie nelle aree e negli immobili soggetti a vincoli di tutela ed a disposizione per il recupero ambientale, a norma dell’articolo 2, lettera h), del decreto legislativo n. 27 del 1999 “riordino della agenzia spaziale italiana“, la suddetta agenzia da incarico di redigere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota per servizi di ricerca, individuazione, classificazione, dimensionamento delle opere e degli interventi di cui in premessa, da rendere alle pubbliche amministrazioni locali, regionali e dello Stato centrale.

        2. Nella ideazione e nell’esercizio del progetto di cui al comma 1, l’ASI si avvarrà dei sistemi satellitari di osservazione, all’occorrenza implementandone la resa con il ricorso alle risorse delle piattaforme di rilevamento operanti a quote diverse nell’ambito di committenze in atto presso le pubbliche amministrazioni.
        3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Lavori Pubblici, su proposta del presidente dell’ASI, costituisce un comitato di domanda che provvederà ad elaborare i requisiti dei dati oggetto della rilevazione, del prodotto finale del servizio, delle modalità di distribuzione, della pubblicità e della certificazione del servizio stesso.
        4. Il protocollo del progetto pilota per il servizio di rilevazione automatica degli eventi dell’abusivismo urbanistico ed edilizio è sottoposto preventivamente all’esame ed alla approvazione dei Ministro dei Lavori Pubblici.
        5. Il Ministro dei lavori pubblici, acquisiti per le vie brevi i pareri dei Ministri dell’ambiente, dei beni e delle attivita culturali, dell’interno, approva il protocollo ed esercita successivamente la vigilanza sulla sua esecuzione.
        6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo per un importo entro il limite di lire 1000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inserito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di contro corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

 

Coord. 1

IL Relatore

        Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Fino all’emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati, in tutto o in parte, abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell’istanza di cui al Capo IV della presente legge e all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei princípi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2.

        4. Nell’ambito delle varianti di cui al presente articolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio, di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione del tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall’abusivismo».