Specchia, Maggi, Zambrino
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
8.0.6
Battafarano, Veltri, Bruno Ganeri, Lombardi, Satriani, Gruosso
8.0.4
8.0.2
“c-bis). nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all’adozione di strumenti urbanistici“.».
8.0.3
“2-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera c-bis del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati o trasmessi, l’organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, l’organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane“.».
8.0.5
8.0.7
Gambini
2. L’alienazione è possibile solo nel caso in cui le aree in oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, nè interesse storico-artistico, previa sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile nel caso che le aree siano ancora in carico al demanio dello Stato. 3. L’alienazione è inoltre possibile solo nel caso in cui le aree siano prive di edificazione o risultino edificate con porzioni di fabbricato prive di autonoma funzionalità e comunque dotate di regolare licenza o concessione edilizia ad esclusione di quelle in regime di sanatoria. 4. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l’Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione previo parere favorevole degli organi tecnici interessati dal punto di vista idraulico. 5. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato. 6. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l’acquisto sarà quello di mercato determinato dall’ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in base ai dati riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. 7. Il prezzo per la cessione, nel caso che frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall’ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l’acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. La valutazione di mercato dovrà tenere conto del fatto che si trattò di porzioni di fabbricato prive di autonomia funzionale».
8.0.8
Iuliano
(Interpretazione autentica)
2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine di dieci anni, di cui al terzo periodo del comma 15 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorre dal 1º gennaio 1995.».
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – (Copertura finanziaria). – 1. È istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un Fondo rotativo per gli interventi di demolizione delle opere abusive. Il Fondo, con dotazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, concede ai comuni e ai prefetti anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione. Le anticipazioni, comprensive dalla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell’abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale prevede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità stabile, il Ministro dell’interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, e successive modificazioni, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l’attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall’alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonchè le indennità previste all’articolo 5, comma 2, lettera c). 3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.1
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Sarto, Cortiana, De Luca Athos, Ripamonti, Manconi, Pettinato, Boco, Semenzato, Carella, Lubrano di Ricco
Al comma 1, sostituire la cifra:«10.000» con la seguente: «20.000».
9.2
Colla, Moro
Sopprimere il comma 2.
9.3
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 49 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al dieci per cento dei proventi di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1958, n. 47, nonchè dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, è destinata dai comuni in via prioritaria ad interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica. I comuni hanno inoltre l’obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dei predetti introiti alla copertura dell’anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».
9.4
«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l’attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Una quota non inferiore al 5 per cento dei predetti introiti è destinata, obbligatoriamente, alla copertura dell’anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».
9.5
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è destinata dai comuni prioritariamente» con le seguenti: «può essere destinata dai comuni».
9.6
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere utilizzati».
9.7
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2000» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2001».
9.8
Al comma 3, sostituire le parole: «per gli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «2001 e 2002».
9.0.1
Moro, Colla
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
9.0.2
Parola
2. Nella ideazione e nell’esercizio del progetto di cui al comma 1, l’ASI si avvarrà dei sistemi satellitari di osservazione, all’occorrenza implementandone la resa con il ricorso alle risorse delle piattaforme di rilevamento operanti a quote diverse nell’ambito di committenze in atto presso le pubbliche amministrazioni. 3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Lavori Pubblici, su proposta del presidente dell’ASI, costituisce un comitato di domanda che provvederà ad elaborare i requisiti dei dati oggetto della rilevazione, del prodotto finale del servizio, delle modalità di distribuzione, della pubblicità e della certificazione del servizio stesso. 4. Il protocollo del progetto pilota per il servizio di rilevazione automatica degli eventi dell’abusivismo urbanistico ed edilizio è sottoposto preventivamente all’esame ed alla approvazione dei Ministro dei Lavori Pubblici. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, acquisiti per le vie brevi i pareri dei Ministri dell’ambiente, dei beni e delle attivita culturali, dell’interno, approva il protocollo ed esercita successivamente la vigilanza sulla sua esecuzione. 6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo per un importo entro il limite di lire 1000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inserito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di contro corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».
Coord. 1
IL Relatore
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:
«3. Fino all’emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati, in tutto o in parte, abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell’istanza di cui al Capo IV della presente legge e all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei princípi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2.
4. Nell’ambito delle varianti di cui al presente articolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio, di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione del tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall’abusivismo».