AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 1998

83ª Seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI


La seduta inizia alle ore 14.30.


(3108) Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell’Europa orientale.

(Parere su emendamenti alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI dà conto degli emendamenti 5.1 e 7.1, trasmessi dalla Commissione di merito. Al riguardo, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 14.40, riprende alle ore 14.50.

(3249) Deputati TATTARINI ed altri - Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, salvo accertare se le disposizioni in esame sono pienamente compatibili con la normativa europea.

Il senatore BESOSTRI assicura che tale verifica è stata già compiuta, con esito positivo, da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Concorde il RELATORE, si conviene di pronunciare un parere favorevole.

(3246) Disciplina delle "strade di vino", approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone, Peretti; Malagnino ed altri.

(570) UCCHIELLI - Disciplina delle “strade del vino” italiano.

(2084) FERRANTE ed altri - Disciplina delle “strade del vino italiano”.

(Parere alla 9ª Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che ritiene incompatibile con la competenza legislativa primaria propria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano: in proposito, è pertanto necessaria una esplicita clausola di salvaguardia e risulta comunque illegittimo il comma 6 dell’articolo 2.
Aggiunge che l’articolo 6 contempla una serie di funzioni ormai proprie delle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il senatore ROTELLI ritiene che il profilo di compatibilità costituzionale evocato dal relatore sia rilevante anche per le regioni a statuto ordinario: si tratta infatti di materie di competenza regionale, in cui la legge statale dovrebbe comunque limitarsi a enunciazioni di principio, mentre il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati reca una normativa di dettaglio, eccessiva nella forma e nella sostanza. L’articolo 3, in particolare, appare in aperto contrasto con un principio elementare di autonomia regionale. Quanto all’articolo 6, il turismo è un settore di competenza regionale. Egli ritiene necessario esprimere un parere contrario, eventualmente in sede plenaria.

Il presidente ANDREOLLI condivide le valutazioni critiche formulate sia dal relatore che dal senatore Rotelli, che giustificano a suo avviso la formulazione immediata di un parere contrario.

Il senatore BESOSTRI reputa preferibile rimettere l’esame dei disegni di legge alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.10.