AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 7 MARZO 2001
651ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei minstri Cananzi, per la giustizia Corleone, per la sanità Rocchi e per l'interno Schietroma.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4809-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa. Approvato, in prima deliberazione, dal Senato. Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro MACCANICO in sede di replica dichiara di concordare con le considerazioni svolte dai senatori Elia e Pellegrino nel corso della discussione generale. A suo avviso, la riforma costituzionale in esame corrisponde a esigenze non trascurabili derivanti in primo luogo dalle innovazioni già introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 1999 che, ampliando sensibilmente l'autonomia statutaria delle regioni, ha reso il contesto costituzionale vigente incongruamente restrittivo per lo sviluppo di quella stessa autonomia. Va ricordato, inoltre, che nel corso della legislatura vi è stato un ampio trasferimento di poteri alle regioni e agli enti locali sia in forza della legge n. 59 del 1997 sia in ragione delle norme che si riconducono al cosiddetto federalismo fiscale. In tali condizioni, è indispensabile un adeguamento della cornice costituzionale, considerato che quei trasferimenti di potere non avrebbero altrimenti un'adeguata protezione normativa nel livello superiore dell'ordinamento. Una ulteriore ragione istituzionale che consiglia senz'altro l'approvazione della riforma in esame consiste nella necessità di definire i principi fondamentali, rimessi a leggi statali, ma in forme di compartecipazione con le regioni, soprattutto attraverso l'integrazione della Commissione per le questioni regionali prevista dallo stesso disegno di legge in esame. In quel meccanismo, infatti, risiede la più idonea garanzia anticentralista nella determinazione dei principi fondamentali. D'altra parte, la riforma è reclamata dai rappresentanti del sistema delle autonomie e ciò ne avvalora la necessità.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ROTELLI annuncia un voto non favorevole e non ritiene affatto utile il disegno di legge all'autonomia statutaria delle regioni, in quanto esso non riconosce alle stesse regioni il potere di inserire nei propri statuti la determinazione autonoma delle rispettive funzioni. Quanto al processo di decentramento amministrativo, l'affermazione del Ministro conferma la sua tesi, più volte esposta, secondo la quale la relativa legislazione ordinaria non è conforme alla Costituzione. In merito al cosiddetto capovolgimento dell'articolo 117, si tratta in realtà di una finzione, in quanto la potestà legislativa regionale ne resta costretta in limiti assai gravi. D'altra parte, la definizione di principi fondamentali, evocata dal Ministro in una proiezione futura, in realtà sarà tratta dalla giurisprudenza anche dall'ordinamento già vigente e la combinazione di questo con il testo normativo in esame, in sé contraddittorio e non condivisibile, comporterà senz'altro ulteriori costrizioni all'autonomia delle regioni. Infine, sostiene che il testo in discussione non si fa carico minimamente di ridefinire l'assetto degli enti territoriali, a partire della questione dei comuni di dimensioni irrisorie, utili esclusivamente a perpetuare il dominio partitocratico.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge e di richiedere contestualmente l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.


IN SEDE DELIBERANTE

(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e sospensione)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra il testo del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: si tratta di disporre l'assunzione di 353 vigili del fuoco da reclutare nella misura di un quarto tra gli idonei nel concorso per titoli riservato ai vigili volontari, per la misura del 75 per cento tra gli idonei nel concorso pubblico del 1998. L'attuale carenza di organico deriva in parte dalla pregressa sottostima di fabbisogno e in parte dalle maggiori possibilità offerte ai giovani nel servizio civile. Il disegno di legge, infine, provvede alla necessaria copertura finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dispone un termine per emendamenti alle ore 15,30.

La discussione è quindi momentaneamente sospesa.

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e sospensione)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza e ne illustra il contenuto, che prevede l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali. Le disposizioni in esame realizzano il completamento di un processo normativo che, dall'istituzione dell'albo professionale, si è poi sviluppato attraverso l'adozione di un codice deontologico analogo a quello di altre professioni. L'insufficienza delle norme deontologiche ha però consigliato l'opportunità di una soluzione legislativa, che a suo avviso appare utile e merita l'approvazione del Senato.

Il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROTELLI, a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiara che non vi è il consenso alla trattazione in sede deliberante né per il disegno di legge n. 5028, concernente l'organico dei Vigili del fuoco né per il disegno di legge n. 5022, concernente il segreto professionale degli assistenti sociali.

Il presidente VILLONE invita i senatori di Forza Italia a riflettere sulla circostanza che tali disegni di legge provengono dalla Camera dei deputati in ragione di un consenso unanime o pressoché tale.

Anche il senatore ELIA ritiene paradossale contraddire nella fase finale della legislatura decisioni convenute a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati, di cui è anche evidente l'utilità intrinseca.

Il PRESIDENTE, quindi, ricorda ai senatori dell'opposizione che è stato assegnato in sede deliberante anche il disegno di legge n. 5035, recante un riconoscimento a favore dei congiunti dei cosiddetti infoibati.

Il senatore SCHIFANI, nel confermare le indicazioni già esposte dal senatore Rotelli, propone di procedere intanto alla trattazione in sede deliberante dei disegni di legge n. 4961, concernenti le sezioni stralcio degli organi della giustizia amministrativa, e n. 5010, recante l'istituzione dei Vice Ministri, sui quali non vi è dissenso circa la discussione in sede deliberante.

Il presidente VILLONE ritiene che si possa procedere intanto nel senso indicato dal senatore Schifani, rinviando a un momento successivo ogni altra determinazione sulla persistenza o meno della sede deliberante per i provvedimenti all'ordine del giorno.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sul disegno di legge n. 5028, recante il potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco, ricorda che esso è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione competente della Camera dei deputati con voto unanime. A suo parere sarebbe pertanto meramente pregiudiziale e probabilmente strumentale per ritardare i lavori del Senato, la rimessione all'Assemblea di quel disegno di legge, la cui mancata approvazione definitiva comporterebbe un serio danno a un servizio essenziale. D'altra parte, considera assai singolare l'indirizzo annunciato dal senatore Rotelli, diretto a richiedere la rimessione all'Assemblea solo per alcuni dei disegni di legge assegnati in sede deliberante: in tal modo si manifesta, a suo avviso, una evidente avversione di merito a quegli stessi disegni di legge.

La senatrice PASQUALI considera come una priorità, tra i lavori finali della Commissione, l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 5035, che reca interventi importanti per il processo di riconciliazione nazionale: di conseguenza, il suo Gruppo intende consentire alla trattazione in sede deliberante di tutti i disegni di legge già assegnati per tale procedura.

Il presidente VILLONE ricorda che per richiedere la rimessione in Assemblea dei disegni di legge assegnati in sede deliberante occorre il concorso di un quinto dei componenti della Commissione.

Il senatore ROTELLI intende motivare le richieste già esposte di rimessione all'Assemblea. Quanto al disegno di legge n. 5022, concernente il segreto professionale degli assistenti sociali, osserva che quei soggetti sono già tenuti alla riservatezza per ovvie ragioni morali.

Il presidente VILLONE obietta che le norme in questione tutelano gli stessi assistenti sociali dalle possibili contestazioni di quell'obbligo di riservatezza.

Il senatore ROTELLI a sua volta motiva la richiesta di rimessione all'Assemblea per il disegno di legge n. 5028, concernente l'organico dei Vigili del fuoco. A suo avviso, sarebbe opportuno una norma costituzionale recante il divieto, negli ultimi sei mesi della legislatura, di approvare leggi a favore delle corporazioni.

Il senatore SCHIFANI, nel manifestare il consenso del Gruppo di Forza Italia al contenuto dei disegni di legge n. 5022 e 5028, concernenti rispettivamente il segreto professionale degli assistenti sociali e la dotazione organica dei Vigili del fuoco, ritiene che essi debbano essere discussi in Assemblea, mentre la Commissione può senz'altro deliberare sul disegno di legge n. 5035, recante un riconoscimento a favore dei congiunti degli infoibati.

Il senatore MARCHETTI manifesta il suo dissenso dalla trattazione in sede deliberante di quest'ultimo disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.
(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE introduce la discussione in sede deliberante, avvertendo la Commissione che il senatore Pellegrino svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Besostri. Dà quindi la parola al senatore Pera perché sia illustrato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, nel testo già definito dalla Commissione in sede referente, che viene assunto a base della discussione.

Il senatore PERA ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge deriva dalle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2001, che all'articolo 50, nel comma 4, prevede interventi perequativi nel trattamento economico dei magistrati di cassazione da una parte e dei magistrati amministrativi e contabili, nonché degli avvocati dello Stato. Tuttavia, un'ulteriore esigenza perequativa si manifesta, nell'ambito della magistratura ordinaria, riguardo ai magistrati all'inizio della carriera. A tali esigenze corrisponde dunque l'articolo 3 in questione, che la Commissione giustizia ha valutato segnalando la necessità di inserire gli interventi perequativi in un contesto, da sviluppare evidentemente in futuro, di ristrutturazione della carriera in magistratura secondo criteri di merito, professionalità, produttività e aggiornamento. Nel ritenere che il primo degli interventi perequativi in questione non si sia finora realizzato per responsabilità del Governo, considera opportuni entrambi gli interventi perequativi in un contesto di progressiva, ma non immediata attuazione di quei principi indicati dalla Commissione giustizia. A tal fine egli ha predisposto l'emendamento 3.1.

In replica alle considerazioni svolte dal senatore Pera il ministro BASSANINI osserva anzitutto che lo scopo principale delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 4, della legge finanziaria per il 2001 è quello di eliminare definitivamente il fenomeno distorsivo delle retribuzioni in alcuni settori dell'impiego pubblico noto con il nome di "galleggiamento". Quanto all'emendamento 3.1 illustrato dal senatore Pera, esso è compatibile con il disegno di legge pur con alcune integrazioni che consentirebbero di assicurare l'effetto perequativo anche nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili all'inizio della carriera e di salvaguardare le opportune disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 3 del testo già definito dalla Commissione.

Il presidente VILLONE, quindi, dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 3.1, favorevole a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che sia introdotta una modifica, compatibile anche con il nuovo testo dello stesso emendamento.

Il senatore PERA accoglie le indicazioni del Ministro e riformula l'emendamento 3.1 nei termini indicati dallo stesso rappresentante del Governo (3.1 nuovo testo) e in conformità al parere della Commissione bilancio.

Anche il relatore PELLEGRINO concorda con le valutazioni del ministro Bassanini.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A nome del prescritto numero dei senatori, il senatore ROTELLI presenta la richiesta di rimessione all'Assemblea per il disegno di legge n. 5028, recante interventi di potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la richiesta appena presentata è stata sottoscritta da senatori appartenenti ai Gruppi di Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Forza Nord Padania.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, a nome del prescritto numero di senatori, presenta al Presidente della Commissione la richiesta di rimessione all'Assemblea per il disegno di legge n. 5010, recante istituzione dei Vice ministri e annuncia la richiesta al Presidente del Senato di rimessione all'Assemblea per il disegno di legge n. 5035, recante un riconoscimento a favore dei congiunti degli infoibati. Quanto al disegno di legge n. 5010, afferma che la maggioranza di centro-sinistra non avverte affatto il bisogno di aumentare il numero di incarichi di Governo disponibili al fine di assicurare la stabilità politica: questa, infatti, potrà derivare certamente dalla riforma della struttura di Governo promossa dal ministro Bassanini e approvata dal Parlamento, che resta intangibile.

Il senatore SCHIFANI manifesta il proprio dissenso dalla reazione dei senatori della maggioranza, che si concentra in particolare su un testo, quello recante l'istituzione dei Vice ministri, sul quale non si sono mai manifestati elementi di divergenza politica. Ricorda, inoltre, che le richieste avanzate dall'opposizione, di rimessione all'Assemblea, riguardano disegni di legge appena assegnati alla Commissione.

Il senatore PELLICINI esprime il proprio disappunto per la richiesta di rimettere all'Assemblea il disegno di legge n. 5035.

Dopo uno scambio di accuse e di epiteti ingiuriosi tra il senatore PELLICINI e la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, si allontanano dall'Aula, in segno di protesta, tutti i senatori presenti alla seduta appartenenti ai Gruppi che fanno riferimento alla Casa delle libertà, ad eccezione del senatore Rotelli.

IN SEDE DELIBERANTE

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati.
(Ripresa della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, precedentemente sospesa.

Il presidente VILLONE avverte che sono pervenuti i pareri richiesti dalle Commissioni consultate.

Si procede quindi alle votazioni.

Il senatore ROTELLI chiede la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2.

Il PRESIDENTE accerta la mancanza del numero legale e considerata la disposizione di cui all'articolo 30, comma 5, e la convocazione della seduta dell'Assemblea per le ore 16,30, apprezzate le circostanze, toglie la seduta e convoca la Commissione per una seduta ulteriore alle ore 8,30 di domani, giovedì 8 marzo 2001.

La seduta termina alle ore 16,08.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4961
(testo definito dalla Commissione in sede referente, 4961-A)

Art. 3

3.1
PERA, CARUSO, CENTARO, BUCCIERO, GRECO, PREIONI, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)

1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri di merito, di professionalità, di produttività, e di obiettivi di aggiornamento, anche soprattutto in relazione a materie assenti o scarsamente presenti nei concorsi, che hanno assunto importanza fondamentale per garantire la crescita costante dei livelli di professionalità, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e la somma di lire 31 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale".
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati."
__________________________
3.1 (nuovo testo)
PERA

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

"1. Al fine dell'aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l'aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l'anno 2002 e di lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce “magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)” e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce “magistrati di tribunale”. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle parole “otto anni”.
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati."
__________________________