AFFARI COSTITUZIONALI (1
a
)
GIOVEDÌ 12 MARZO 1998
227
a
Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(2425)
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203)
SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554)
BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di martedì 10 marzo.
Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame dei residui emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo unificato proposto dal relatore, come pure gli emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 7. Ritiene infatti preferibile concentrare intanto l'attenzione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore (7.0.1), rivolto ad introdurre nel testo l'articolo 7-
bis
e concernente in particolare il problema della vigilanza dei richiedenti asilo nella fase di pre-esame delle domande.
La Commissione consente.
Il relatore GUERZONI, quindi, illustra l'emendamento 7.0.1, che prevede il ricovero dei richiedenti asilo in apposite sezioni dei centri di accoglienza di cui all'articolo 12 della nuova legge sull'immigrazione, con le conseguenti misure di vigilanza.
Il presidente VILLONE osserva che l'esame preliminare, riferito esclusivamente alla non manifesta infondatezza della domanda, non dovrebbe comportare un tempo massimo così prolungato come quello indicato nell'emendamento.
Il relatore GUERZONI replica che vi sono a volte situazioni assai complesse, che esigono tempi di valutazione adeguati.
Il senatore BESOSTRI ritiene importante precisare dapprima la natura e i limiti della fase di pre-esame, commisurandovi successivamente i termini di legge.
Il presidente VILLONE insiste nel sottolineare che la fase di pre-esame comporta esclusivamente una valutazione sommaria e necessariamente celere.
Secondo il relatore GUERZONI nella fase di pre-esame si decide in effetti sulla stessa probabilità di ammettere l'accesso per motivi di asilo, trattandosi pertanto di una decisione importante. Va rilevato, in proposito, che le stesse competenze della Commissione incaricata di valutare le domande sono in parte trasferite alle rispettive articolazioni competenti sul pre-esame.
Il senatore TABLADINI osserva che il pre-esame delle domande deve essere commisurato alle condizioni di fatto e non può comunque eccedere il termine massimo di quattro giorni, come viene proposto nel suo sub-emendamento 7.0.1/4. Nel confermare che la sua parte politica non si oppone a una nuova legge in materia di asilo, paventa la possibilità di adottare normative inapplicabili, come quella recente sull'immigrazione, che secondo le ultime dichiarazioni del Ministro dell'interno non può essere realizzata. Le sue proposte di sub-emendamento all'emendamento 7.0.1 sono rivolte ad assicurare la necessaria sorveglianza in fase di pre-esame, in primo luogo a tutela degli interessati e senza che tale momento si protragga eccessivamente nel tempo. Si sofferma quindi sugli altri subemendamenti da lui presentati in riferimento all'emendamento 7.0.1.
Il sottosegretario SINISI precisa che il ministro Napolitano ha rilevato le inevitabili difficoltà applicative della nuova disciplina dell'immigrazione, ma non ha mai definito inapplicabile la nuova legge. Quanto al pre-esame delle domande di asilo, conferma che si tratta esclusivamente di una valutazione sulla non manifesta infondatezza, al fine di verificare se vi sono o meno conclamate situazioni di insussistenza dei presupposti per l'asilo.
Il senatore PASTORE riconosce che il relatore ha compiuto un apprezzabile sforzo di recepimento delle istanze di modifica del testo emerse dalla discussione e formulate in appositi emendamenti. Tuttavia l'emendamento 7.0.1 risulta complessivamente farraginoso, poichè l'eccessiva durata della fase di pre-esame determina necessariamente una serie di complicazioni dovute alle imprescindibili garanzie di procedimento. Appare a suo avviso preferibile, pertanto, la soluzione indicata dal subemendamento 7.0.1/4, che prevede un breve termine ulteriore e le conseguenti condizioni di vigilanza, compresa la possibilità di trasferimento in altre località.
Il presidente VILLONE considera meritevoli della massima considerazione i rilevi mossi dai senatori Tabladini e Pastore all'emendamento 7.0.1: un prolungamento eccessivo della fase di pre-esame, infatti, potrebbe alterarne la funzione trasformandola in un'esame di merito privo delle prescritte garanzie. Egli giudica preferibile, di conseguenza, fissare con precisione un termine ragionevolmente breve per la conclusione della fase di pre-esame, nella consapevolezza che una volta esaurita la valutazione di carattere preliminare la decisione di merito deve essere adottata con tutte le necessarie garanzie di procedimento.
Il senatore BESOSTRI condivide la valutazione del Presidente e osserva che un termine troppo esteso per la fase di pre-esame in caso di esito negativo tramuterebbe la misura del respingimento in quello di una vera e propria espulsione. Egli prospetta la possibilità di prevedere un termine massimo di sette giorni, esclusivamente per i casi eccezionali.
Il senatore ANDREOLLI ritiene che per circostanze eccezionali il tempo di pre-esame possa esser prolungato oltre le 48 ore ma in una misura ragionevole e comunque non tale da trasformare quella fase del procedimento nell'esame di merito della domanda.
Secondo il senatore MAGGIORE, il termine complessivo di quattro giorni può essere considerato congruo.
Il senatore PASTORE osserva che l'aspetto problematico della questione riguarda esclusivamente la vigilanza degli interessati, in particolare quando questi si rivolgono alle questure e non ai posti di frontiera: senza una disciplina di dettaglio delle modalità di soggiorno in attesa della decisione preliminare sarebbe sufficiente prescrivere la vigilanza, con le necessarie misure di assistenza a favore degli interessati.
Il senatore TABLADINI osserva che all'impostazione appena enunciata dal senatore Pastore corrisponde sostanzialmente il subemendamento 7.0.1/4.
Il RELATORE dichiara di non condividere affatto l'orientamento che si sta formando attorno alla questione.
Il presidente VILLONE comprende che la discussione in corso non coincide interamente con lo schema normativo elaborato dal relatore nell'emendamento 7.0.1: egli tuttavia ritiene necessario tener conto dei molteplici argomenti addotti per una soluzione diversa e propone di proseguire la discussione nella seduta pomeridiana.
La Commissione consente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.