AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 1° MARZO 2001
649ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il Ministro per la funzione pubblica Bassanini.

La seduta inizia alle ore 14.45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene di acquisire il lavoro svolto in sede referente, ivi comprese le procedure in sede consultiva, e di assumere pertanto come testo base quello già definito in sede referente.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE illustra quindi l'emendamento 1.1, che elimina a suo avviso una previsione contraddittoria. Quanto all'emendamento 1.2, esso prevede l'estensione della disciplina in esame ai segretari comunali e provinciali. L'emendamento 1.3 mira a rendere meno rigida la disciplina, mentre l'emendamento 1.4 è conseguente alle modifiche che l'emendamento 1.2 propone di introdurre al testo. Venendo quindi ad illustrare l'emendamento 4.1, osserva che esso è volto ad eliminare il tetto di 500 unità previsto per il collocamento fuori ruolo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. L'emendamento 5.1 è invece una mera riformulazione della disposizione. Gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 sono volti a evitare che il testo unico sul pubblico impiego non tenga conto delle modifiche introdotte dalla disciplina in esame.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 non appaiono ammissibili in questa sede, incidendo su una norma di delega al Governo.

Il ministro BASSANINI illustra quindi l'emendamento 1.100, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1 che, a suo avviso, rende superfluo l'emendamento 1.3 del senatore Pastore.

Prende quindi la parola la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che chiede chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 1.1.

Il presidente VILLONE, a questo proposito, osserva che il contratto d'impiego potrebbe non consentire una risoluzione consensuale, mentre il senatore PASTORE ribadisce l'opportunità dell'emendamento 1.1.

Interviene quindi il ministro BASSANINI che formula un parere favorevole sull'emendamento, ritenendo che l'amministrazione e l'interessato possano consensualmente decidere di risolvere il contratto a tal fine essendo sufficiente l'autorizzazione dell'amministrazione e la volontà dell'interessato.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, alla luce di questi chiarimenti, formula un parere favorevole sull'emendamento 1.1. Quanto agli emendamenti 1.2 e 1.4 si rimette invece alla valutazione del Governo perché ne valuti la compatibilità con l'impianto del provvedimento. Osserva tuttavia che l'approvazione di questi emendamenti potrebbe creare difficoltà alle amministrazioni comunali e provinciali.
Formula invece un parere favorevole sull'emendamento 1.100, la cui approvazione rende superfluo l'emendamento 1.3.
Quanto all'emendamento 4.1, si rimette al Governo ritenendo tuttavia opportuno mantenere un limite numerico ai collocamenti fuori ruolo. Analogamente si rimette alla valutazione del Governo quanto all'emendamento 5.1, mentre con riferimento agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 condivide le valutazioni del Presidente.

Il ministro BASSANINI formula un parere favorevole sull'emendamento 1.1. Quanto all'emendamento 1.2 lo ritiene condivisibile a condizione che venga riformulato prevedendo che nel caso di segretari comunali e provinciali in servizio vi debba essere, per il collocamento fuori ruolo, il consenso dell'amministrazione interessata oltre quello della competente Agenzia.

Il presidente VILLONE avanza perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.2, mentre il senatore PASTORE osserva che esso è coerente con la equiparazione dei segretari comunali e provinciali ai dirigenti pubblici.

Il ministro BASSANINI ribadisce il suo avviso favorevole, osservando che una tale misura potrebbe incentivare la riqualificazione del ruolo dei segretari comunali e provinciali introducendo importanti elementi di flessibilità, mentre il presidente VILLONE ritiene che questa previsione dovrebbe riguardare comunque i soli segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità.

Il ministro BASSANINI, riprendendo la sua esposizione, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 4.1, osservando che il limite di 500 unità è sufficiente a soddisfare le attuali richieste. Una eventuale eliminazione di tale limite potrebbe porre problemi di copertura finanziaria dell'iniziativa in esame.

Convengono con questa valutazione il senatore ANDREOLLI e la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il ministro BASSANINI formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 5.1, mentre sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 esprime un parere contrario poiché si tratta di emendamenti che incidono su una norma di delega. Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere una proposta di integrazione del testo unico sul pubblico impiego.

Conclusa l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Su proposta del presidente VILLONE, il senatore PASTORE riformula l'emendamento 1.2 (1.2 nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento 1.3, mentre l'emendamento 1.100, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che, con distinta votazione, approva altresì l'emendamento 1.4.

L'articolo 1, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è approvato dalla Commissione che, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 4.1.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 4, 5 e 6.

Il senatore PASTORE ritira quindi gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 e presenta ed illustra l'emendamento 6.0.100, che prevede l'introduzione di una clausola di immediata entrata in vigore della disciplina in esame, anche al fine di permettere un tempestivo aggiornamento del Testo unico sul pubblico impiego.

L'emendamento aggiuntivo, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che, approva quindi, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo definito in sede referente, come modificato dall'approvazione degli emendamenti.

PER UNA INTEGRAZIONE DEL MANDATO AL RELATORE ALLA REDAZIONE DEL PARERE SULLO SCHEMA DI TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO

Il presidente VILLONE propone di integrare il mandato, conferito nella seduta di ieri, al relatore Besostri al fine di integrare il parere della Commissione sul testo unico sul pubblico impiego con un riferimento alla opportunità di inserire le norme derivanti dall'eventuale definitiva approvazione dell'A.S. 4870, nel Testo unico in titolo.

Il senatore BESOSTRI dichiara la sua disponibilità.

La Commissione unanime conviene quindi con la proposta del Presidente.


PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4961

Il senatore SCHIFANI e il senatore PERA, a nome del Gruppo di Forza Italia, manifestano disponibilità a una nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4961, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa e di trattamento economico dei magistrati ordinari, preannunciando limitate proposte di modifica alle quali dichiarano di subordinare il consenso dello stesso Gruppo all'approvazione del provvedimento in sede deliberante.

Il presidente VILLONE, nel prendere atto della disponibilità manifestata dal Gruppo di Forza Italia, propone di fissare sin d'ora il termine per la proposizione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 6 marzo, ove il disegno di legge sia preventivamente assegnato in sede deliberante.

La Commissione consente.

IN SEDE DELIBERANTE

(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo, approvato dalla Camera della deputati.
(Discussione e rinvio)


Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento in titolo che, coerentemente con la riforma dell'ordinamento dei Ministeri, introduce alcune modifiche alla legge n. 400 del 1988, prevedendo la possibilità di attribuire, a non più di dieci sottosegretari, il titolo di viceministro e di attribuire ai medesimi deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali. I viceministri possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro competente.
Si tratta di una disciplina condivisibile che appare coerente con la recente riorganizzazione del numero e delle attribuzioni dei singoli Ministeri.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PERA chiede chiarimenti sul numero dei possibili viceministri che, senza un'apparente giustificazione, è inferiore al numero dei Ministeri.

Prende quindi la parola il ministro BASSANINI il quale, ricordato l'ampio consenso che si è registrato sul provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento, osserva che esso è funzionale a garantire una struttura ed un'articolazione del Governo analoga a quella esistente nei maggiori paesi europei. In particolare, ricorda che il numero dei componenti del Gabinetto dei principali paesi europei oscilla tra i 15 ed i 20. Con la riforma contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha ridotto a 12 il numero dei Ministeri, la struttura dei componenti del Consiglio dei Ministri italiani oscillerà tra i 15 ed i 20 membri, a seconda del numero dei Ministri senza portafoglio.
Ricordato quindi che nella gran parte degli ordinamenti dei paesi europei si prevede la figura del Ministro delegato, per consentire una completa ed adeguata rappresentanza, in particolare nei consessi internazionali, di strutture dicasteriali complesse, osserva che la possibilità, prevista nel disegno di legge in esame, di attribuire particolari deleghe ad alcuni sottosegretari è funzionale a queste esigenze. Quanto al numero limitato dei viceministri, questa scelta è motivata dalla considerazione della opportunità di introdurre questa figura con riferimento esclusivo a quei ministeri che hanno una struttura particolarmente complessa, per evidenti ragioni di rappresentanza, in particolare nei consessi internazionali. Proprio per dare un ruolo significativo a questi viceministri e per evitare una composizione pletorica del Consiglio dei ministri, si è prevista la possibilità di attribuire tale titolo a non più di dieci sottosegretari.

Il senatore PASTORE chiede quindi chiarimenti sulla diversa disciplina prevista dal comma 1 nel caso di strutture dipartimentali rispetto a quella prevista nel caso di articolazione del Ministero in più direzioni generali.

A questo rilievo il ministro BASSANINI replica osservando che nel caso di articolazione in dipartimenti, il numero dei dipartimenti è sempre molto limitato, il che giustifica la possibilità di attribuire il titolo di viceministro ad un sottosegretario cui sia dedicata l'intera area di competenza, anche di una sola struttura dipartimentale.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di martedì 6 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla prossima seduta, con l'esame, in sede di seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 4809-B (Riforma del titolo V della parte II della Costituzione)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4870


Art. 1

1.1
PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "risoluzione consensuale del contratto ovvero".
__________________________

1.2
PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità, per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.".
__________________________

1.2 (nuovo testo)
PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità, per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.".
__________________________

1.100
IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.
__________________________

1.3
PASTORE, SCHIFANI

Al comma 2, sostituire la parola: "devono", con l'altra: "possono".
__________________________
1.4
PASTORE, SCHIFANI

Al comma 5, sostituire le parole da: "al comma 1", con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis.".

Art. 4

4.1
PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso "Art. 1" della legge 27 luglio 1962, n. 1114, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", che non può superare le cinquecento unità,".
__________________________
Art. 5

5.1
PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, sostituire le parole: "carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione", con le seguenti: "carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale".
__________________________
Art. 6

6.0.1
PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis.
1. Il Governo è autorizzato a ricomprendere nel Testo unico sul pubblico impiego, di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 le norme contenute nella presente legge con gli stessi poteri e facoltà indicati nella sopracitata legge".
__________________________

6.0.2
PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 6-ter
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 è prorogato al 30 settembre 2001."
__________________________

6.0.100
PASTORE

Aggiungere, infine, il seguente articolo:
"Art. 6-.....
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."