AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 21 MARZO 2001
653ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE CONSULTIVA

(5045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI illustra il contenuto del decreto-legge, diretto ad assicurare il ripianamento dei disavanzi finanziari nel servizio sanitario nazionale e si sofferma, in particolare, sugli obblighi di rendicontazione imposti alle istituzioni competenti e sulle misure concernenti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Propone, quindi, di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza e dei requisiti di legge prescritti per l'emanazione dei decreti.

Il senatore ROTELLI considera rilevante, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti costituzionali, giudicare della necessità normativa dell'articolo 2, concernente l'Agenzia per i servizi sanitari regionali: a suo parere, infatti, tale necessità non sussiste e di conseguenza viene meno uno dei presupposti per l'emanazione del decreto-legge, in quanto quell'istituto non appare compatibile con le competenze regionali in materia di sanità pubblica, a maggior ragione alla stregua della nuova configurazione del titolo V della parte II della Costituzione, recentemente approvata in via definitiva anche se non ancora in vigore.

Il sottosegretario ROCCHI auspica la tempestiva conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.


(5045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PARDINI rinvia all'illustrazione svolta, in merito al contenuto del disegno di legge, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, appena svolta dalla Commissione. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI riprende le considerazioni svolte dapprima, osservando in particolare che l'Agenzia di cui all'articolo 2 fu costituita in conseguenza di un referendum popolare abrogativo, con la motivazione di assicurare i livelli essenziali di prestazione sanitaria, la sola condizione che dovrebbe giustificare una competenza diretta dell'amministrazione statale. Non sembra congrua a tale assetto, dunque, la riproposizione di compiti propri di quell'Agenzia, se non in funzione dei livelli minimi di prestazione, tanto più nel nuovo assetto dei poteri legislativi statali e regionali stabiliti con la disciplina costituzionale appena approvata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (n. 887)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore PARDINI ripropone le valutazioni svolte nella seduta precedente, con particolare riguardo ai risultati non pienamente soddisfacenti della sperimentazione di forme alternative di vendita della stampa quotidiana e periodica, che tuttavia sembra poter contenere il fenomeno della progressiva diminuzione delle vendite degli organi di stampa. Precisa, quindi, che la proposta, da lui già formulata, di modificare il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b), riguardo alla locuzione "ovvero" interposta tra le espressioni "stampa quotidiana" e "periodica" non intendeva minimamente postulare la possibilità di ammettere la vendita presso le edicole di generi merceologici attinenti a generi di monopolio, né di poter fornire servizi come quelli relativi ai giochi, alle scommesse e ai concorsi pronostici.

Su richiesta del presidente VILLONE, che domanda se la precisazione del relatore si riferisca in particolare alle questioni sollevate dalle organizzazioni degli esercenti la rivendita dei tabacchi, il RELATORE replica confermando che non si può ipotizzare in alcun modo la possibilità di ammettere la vendita di tabacchi presso le edicole, perché ciò comporterebbe una violazione dei limiti della delega legislativa e allo stesso modo va esclusa la possibilità di consentire ai titolari delle edicole la gestione di concorsi pronostici e comunque di attività in concessione. Nondimeno, egli conferma che vi è un'esigenza di compensazione delle diminuite potenzialità di vendita delle edicole in ragione della possibilità di offrire gli organi di stampa in altri punti di vendita, mediante l'estensione ad altri articoli merceologici comunque omogenei o attinenti a quelli tradizionali come, ad esempio, i generi di cartoleria e di cancelleria, alcuni giocattoli e altri simili prodotti. D'altra parte, l'ipotesi, che conferma di escludere decisamente, di ammettere la vendita in edicola di generi di monopolio o l'offerta di servizi in concessione sarebbe anche suscettibile di determinare notevoli problemi di sicurezza. Procede quindi ad illustrare uno schema di parere, che formula nei termini seguenti:

"La Commissione affari costituzionali del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" esclude in primo luogo che dalla normativa in esame possa derivare la possibilità di una vendita, presso i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, di generi di monopolio o comunque la possibilità di esercitare nelle edicole altre attività in concessione, con particolare riguardo al lotto, ai giochi, alle scommesse e ai concorsi pronostici. La Commissione esprime un parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, comma 3, lettera c) sia precisata meglio l'espressione "analoghi servizi di ristoro", nel senso di escludere esplicitamente i ristoranti, le rosticcerie e le trattorie dalla possibilità di autorizzazione; il parere è favorevole, inoltre, alla condizione che sia aggiunto all'articolo 2 un comma diretto a subordinare il rilascio dell'autorizzazione, anche per i punti di vendita non esclusivi, ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 108 del 1999; un'ulteriore condizione riguarda l'istituzione di un Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipino tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti dei distributori, al fine di tenere sotto controllo la rete di vendita, per l'espansione del mercato editoriale.
Il parere è integrato, inoltre, dalle seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 2, lettera a), si raccomanda di sostituire la parola "ovvero" con "e/o";
- all'articolo 2, comma 5, si segnala l'opportunità di limitare le autorizzazioni a chi ha compiuto la sperimentazione almeno in un primo tempo;
- all'articolo 3, comma 1, lettera g), occorre precisare la tipologia degli esercizi considerati, limitandone il novero agli ospedali, alle case di cura, alle stazioni di trasporto pubblico, aereo, terrestre e marittimo;
- all'articolo 4, comma 2, è preferibile ripristinare il testo della legge di delega quanto alla parità di trattamento delle testate;
- all'articolo 6, nel comma 1, alinea, si propone di sopprimere la parola "esclusivi", allo stesso comma, nella lettera b), si sopprimere le parole "non esclusivi" e al comma 2, di sopprimere la parola "esclusivi"."

A tale ultimo riguardo, il relatore osserva che, una volta adottato il piano comunale di localizzazione, non avrebbe senso insistere nella distinzione tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Il senatore SCHIFANI condivide le valutazioni del relatore e ritiene che i timori manifestati dagli esercenti le rivendite dei generi di monopolio siano derivate non tanto da una interpretazione delle indicazioni formulate dal senatore Pardini nella seduta precedente, quanto da un'osservazione contenuta nel parere della commissione competente della Camera dei deputati, nella parte in cui si riferisce a un accordo tra le categorie interessate. Egli considera comunque incompatibile con la legge di delegazione l'ipotesi della vendita dei generi di monopolio nelle edicole, anche se riconosce la necessità di compensare altrimenti gli edicolanti.

Il senatore D'ONOFRIO esprime soddisfazione perché i timori manifestati dagli esercenti la rivendita dei generi di monopolio sono stati integralmente fugati dai chiarimenti forniti dal relatore. Apprezza, inoltre, le osservazioni proposte dallo stesso relatore in merito all'articolo 6, quanto alla non necessaria distinzione, in quel contesto, tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Circa la possibilità di promuovere una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica attraverso i punti di vendita alternativi, ritiene che per tale risultato occorra ancora del tempo, considerate le abitudini consolidate e che in ogni caso sarà necessario tener conto delle legittime aspettative degli edicolanti, quanto ai timori di una perdita nei propri volumi di vendita.

Il senatore BESOSTRI aderisce alla proposta di parere formulata dal relatore, condivide l'opinione diretta a negare il fondamento nella delega legislativa alla possibilità di ammettere presso le edicole la vendita di generi di monopolio o l'esercizio di attività in concessione attinenti in particolare ai giochi e ai concorsi pronostici e ritiene che la ridotta diffusione della stampa dipende anche dalla relativa omogeneità di contenuto dei giornali.

Il senatore TIRELLI condivide le proposte avanzate dal relatore, compresa in particolare la precisazione relativa alla rivendita di generi di monopolio e ritiene comunque insufficiente, sia nel testo in esame sia nella legge di delega, la prescrizione di parità di trattamento tra le testate, in quanto non se ne prevedono le modalità, né si dispongono sanzioni per eventuali condotte difformi. Occorre, in ogni caso, bilanciare il possibile danno per gli edicolanti ammettendo la vendita di articoli compresi in categorie merceologiche affini a quelle tradizionali, pur nella consapevolezza che in alcuni casi ciò è già possibile e che pertanto non sempre si tratterà di una misura sufficiente.

Il senatore MARCHETTI aderisce alle proposte formulate dal relatore.

Il senatore ROTELLI si sofferma su una delle affermazioni proposte dal relatore, concernenti le rivendite nell'ambito degli ospedali. In proposito osserva che se una struttura sanitaria privata stabilisce di ammettere la vendita di organi di stampa nel proprio edificio, potrebbe anche farlo in modo selettivo, e ciò susciterebbe il problema della compatibilità con il principio di parità di trattamento tra le testate, ovvero potrebbe determinare una scelta diversa, quella cioè di non realizzare il punto di vendita. Quanto al volume di vendite tradizionalmente non imponente dei quotidiani e periodici in Italia, il fenomeno non sarebbe così grave se vi fosse una propensione alla lettura diretta ad esempio ai libri. In ogni caso, egli considera piuttosto singolare la preoccupazione manifestata in questa sede per il volume non adeguato della diffusione di quotidiani e periodici e la contraddittoria disposizione, approvata nell'ambito di un recente provvedimento legislativo, diretta a limitare la possibilità di sconto sui prezzi stabiliti dagli editori per la vendita dei libri, con l'evidente risultato di non incentivarne l'acquisto e la lettura.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le valutazioni esposte dal relatore, con particolare riguardo alle paventate estensioni delle possibilità di vendita nelle edicole concernenti i generi di monopolio, i giochi e le scommesse, estensione che anche a suo parere non sarebbe affatto compatibile con la legge di delegazione.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta di parere avanzata dal relatore.

Nello stesso senso si pronuncia il presidente VILLONE che dichiara di apprezzare, in particolare, il chiarimento definitivo concernente la paventata possibilità di ammettere la vendita di generi di monopolio e l'esercizio di giochi, scommesse e concorsi pronostici nelle edicole, che senz'altro sarebbe incompatibile con l'oggetto della delegazione legislativa.

La Commissione, infine, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.