AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 22 MARZO 2000

517ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Caveri e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che dovrà essere inserito all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima seduta, il disegno di legge n. 4095 ("Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato"), inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, in quanto indicato dalle opposizioni.
Propone, quindi, di fissare, sin d'ora, per le ore 14 di domani, 23 marzo, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 2 e 8 marzo.

Il senatore SCHIFANI, ribadisce la propria richiesta che la Commissione venga chiamata a pronunciarsi sulla opportunità di considerare distintamente le disposizioni, contenute nel provvedimento in titolo, relative alla Regione Sicilia. Prendendo tuttavia atto del favore manifestato dal relatore e dal Governo sul mantenimento di un esame unitario del provvedimento dichiara di non insistere, per il momento su questa richiesta per evitare di pregiudicare con un voto la questione; reputa comunque necessario che vengano definiti termini certi per la definizione del provvedimento medesimo, esauriti i quali si dovrà permettere l'esame separato delle disposizioni relative alla Sicilia, sulle quali generale è l'accordo tra le forze politiche, così da garantire l'applicazione della nuova disciplina alle prossime elezioni regionali siciliane. In proposito, ritenendo difficile il raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei componenti delle due Camere, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, per evitare il possibile ricorso al referendum, ritiene che il Senato dovrebbe approvare entro maggio il disegno di legge in esame così da permettere un eventuale ulteriore esame dell'altro ramo del Parlamento, in sede di prima deliberazione, prima della pausa estiva.

La senatrice PASQUALI ribadisce la propria contrarietà alla proposta, avanzata dal Presidente relatore nella seduta pomeridiana dell'8 marzo, di intraprendere contatti informali con la presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera. Ritiene infatti più opportuno che il Senato proceda in piena autonomia all'esame del provvedimento in titolo, rilevando che un eventuale confronto con la Camera non potrebbe che portare alla sostanziale blindatura del testo in esame.
Replicando alle osservazioni svolte nelle ultime sedute dal senatore Pinggera, ribadisce la propria convinzione che il provvedimento in esame mette in questione il delicato equilibrio istituzionale, tra Regione Trentino Alto-Adige e le due province autonome, garantito dallo Statuto vigente. Statuto che, nel predisporre tutele a favore della minoranza tedesca, è andato molto al di là di quanto previsto dall'accordo De Gasperi-Gruber. Crede conseguentemente che ogni ulteriore modifica a vantaggio della minoranza tedesca rientri nella piena disponibilità del legislatore nazionale e non tocchi in alcun modo gli obblighi di carattere internazionale dello Stato. Si sofferma quindi criticamente sulla previsione, contenuta nel provvedimento in titolo, che condiziona ad un periodo di 4 anni di residenza nel territorio della provincia di Bolzano l'esercizio del diritto di voto. Si tratta di una previsione discutibile e oramai priva di ogni giustificazione essendosi oggi fortemente ridotta la consistenza demografica della popolazione di lingua italiana nel territorio provinciale. Non crede quindi che la eliminazione di questa discutibile previsione possa recare alcun problema alla minoranza di lingua tedesca.
Tornando a considerare l'assetto "tripolare" delle istituzioni del Trentino Alto-Adige, ricorda che l'autonomo ruolo della regione - messo in questione dal provvedimento in titolo - è espressamente richiamato dall'accordo De Gasperi-Gruber, in tal senso costantemente interpretato dal Ministero degli esteri, anche in recenti risposte ad atti del sindacato ispettivo. Questo assetto non è stato nemmeno messo in questione durante i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Ribadisce, quindi, la propria contrarietà alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento in esame che svuotano di ogni significativa funzione l'ente regione, costituendo un primo passo nel senso della definitiva scomparsa dell'ente medesimo.

Il senatore DONDEYNAZ non concorda con i rilievi del relatore circa la estraneità, all'oggetto proprio del provvedimento in titolo, di alcune delle previsioni contenute negli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2. L'obiettivo complessivo che ispira le sue proposte emendative è infatti quello di consentire al consiglio regionale di regolare la forma di governo della regione senza stringenti vincoli del legislatore nazionale. Non crede quindi che si tratti di materie estranee all'oggetto del provvedimento in esame. Quanto ai rilievi mossi dal relatore sugli emendamenti relativi alla procedura di revisione dello statuto della Valle d'Aosta, ribadisce di ritenere insufficiente la partecipazione meramente consultiva del consiglio regionale che dovrebbe invece, a suo avviso, essere coinvolto più significativamente nel procedimento, tenendo conto delle mutazioni intervenute, nel corso degli anni, nei rapporti tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta. A quest'ultimo proposito, si dichiara comunque disponibile a ricercare soluzioni tecniche alternative rispetto a quelle proposte negli emendamenti a sua firma.

Il senatore ANDREOLLI ritiene utile avviare un confronto con l'ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, ribadendo la sua opinione circa la opportunità di mantenere l'unità del testo in esame.
Venendo a considerare gli emendamenti presentati ed i rilievi mossi dal relatore, ritiene meritevoli di attenzione gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal senatore Schifani, segnatamente quello che prevede la incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere regionale nonché quelli volti a garantire una maggiore stabilità dell'esecutivo regionale. Si tratta di previsioni a suo avviso perfettamente coerenti con l'impianto del provvedimento in esame. Reputa altresì coerente con l'oggetto del disegno di legge l'emendamento 2.10 (pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 2 marzo), mentre condivide le valutazioni del relatore circa l'estraneità della materia trattata nell'emendamento 2.13 (anch'esso pubblicato nella seduta pomeridiana del 2 marzo). Ritiene, invece, non estranei all'oggetto del disegno di legge gli emendamenti relativi alle procedure di revisione degli statuti, che prevedono soluzioni sostanzialmente analoghe a quelle ipotizzate nel corso del dibattito che si sta svolgendo presso l'altro ramo del Parlamento sulle iniziative di riforma del Titoto V della parte II della Costituzione.
Dichiara quindi di non condividere i rilievi mossi dal relatore sulle disposizioni, contenute negli articoli 3 e 5 del disegno di legge in esame, che subordinano al necessario raggiungimento di un'intesa con le regioni Friuli Venezia-Giulia e Sardegna le modifiche alla legislazione nazionale relative all'ordinamento finanziario delle regioni medesime. Al riguardo, ritiene che queste disposizioni non mettano in questione gli equilibri della finanza nazionale; il Parlamento, infatti, non è da queste previsioni vincolato a garantire ulteriori e più ampie condizioni di autonomia finanziaria alle due regioni considerate.
Venendo a considerare l'articolo 4 del disegno di legge in esame, ritiene che debba essere mantenuto l'impianto del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento che si connota per il trasferimento delle competenze in materia elettorale dalla regione alle due province autonome, per la introduzione di una specifica disciplina di tutela della minoranza ladina, nonché per la conferma della norma dello statuto del Trentino Alto-Adige che condiziona ad un lungo periodo di residenza nel territorio della provincia di Bolzano l'esercizio del diritto di voto. Nel ritenere che quest'ultima disposizione non possa essere modificata senza il consenso dei rappresentanti della minoranza di lingua tedesca, ritiene tuttavia che possano essere valutate soluzione alternative che permettano il raggiungimento di un condiviso equilibrio tra le esigenze della minoranza tedesca e la necessità di garantire l'esercizio del diritto di voto.
Prende, infine, atto con soddisfazione dell'accoglimento da parte del relatore dei rilievi da lui formulati sulla congruità della formulazione della normativa transitoria relativa al sistema elettorale da applicare per la elezione del consiglio provinciale di Trento. Preannuncia invece il ritiro dell'emendamento soppressivo dell'analoga disposizione transitoria relativa al Friuli Venezia-Giulia. Ritiene, infatti, che non si sia registrato un sufficiente consenso, in seno al Consiglio regionale, sulla definizione di una legge elettorale che garantisca la stabilità dell'esecutivo regionale.

Replica agli intervenuti il relatore VILLONE, che ricorda l'attenzione riservata dalla Commissione alla materia oggetto delle iniziative in titolo. Quanto ai rilievi mossi dalla senatrice Pasquali sulla inopportunità di intraprendere un preventivo confronto informale con l'ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, ribadisce il carattere assolutamente informale di questa procedura che si rende tuttavia, a suo avviso, opportuna e necessaria per assicurare una celere definizione dell'iter del provvedimento. Ricordato che, in questa legislatura, il Senato ha svolto un ruolo particolarmente incisivo nella elaborazione della legislazione, reputa tuttavia che la necessità di definire in tempi certi il provvedimento in esame renda opportuno, in questo frangente, esperire preventivi contatti con l'altro ramo del Parlamento. Questo disegno di legge mira infatti a rendere la disciplina relativa alla forma di Governo delle regioni a statuto speciale omogenea rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario, così da permettere il pieno dispiegarsi di una, a suo avviso, proficua competizione tra i modelli istituzionali delle varie regioni. A tal fine, occorre, quanto prima, consentire anche alle regioni a statuto speciale, di scegliere autonomamente la propria forma di Governo.
Per garantire una rapida definizione dell'iter del provvedimento, ritiene opportuno ridurre al minimo le modifiche che la Commissione riterrà di introdurre al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, dal quale occorre, a suo avviso, espungere alcune disposizioni che non riguardano la forma di Governo ma che incidono sull'assetto stesso dei rapporti tra lo Stato e le singole regioni. A quest'ultimo proposito, ribadisce la propria contrarietà alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del testo in esame che subordinano al necessario raggiungimento di un'intesa con le regioni Sardegna e Friuli Venezia-Giulia le modifiche alla legislazione nazionale relative all'ordinamento finanziario di tali regioni. Se infatti ritiene non opportuno mettere in questione, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, il problema del vigente regime finanziario di cui godono alcune regioni a Statuto speciale, ritiene peraltro del tutto improprio prevedere - come invece ipotizzato dalle disposizioni da ultimo citate - la estensione ad altre regioni a statuto speciale di un regime finanziario di privilegio; regime sul quale non ha mancato di manifestare più volte la propria contrarietà nel corso dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
Quanto ai rilievi del senatore Schifani, circa l'opportunità di fissare tempi certi per l'esame del provvedimento in titolo, che ne garantiscano la definizione in tempo utile per assicurare l'applicazione della nuova disciplina alle prossime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, ritiene che il Senato dovrà approvare il provvedimento entro la fine di maggio così da permettere alla Camera di pronunciarsi nuovamente, in sede di prima deliberazione, prima della pausa estiva. La seconda deliberazione delle due Camere potrà quindi avvenire entro ottobre, lasciando un tempo sufficiente alla eventuale possibilità di richiedere lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione in caso di mancato raggiungimento, nella seconda deliberazione, del quorum dei due terzi dei componenti delle due Assemblee.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, riservandosi di pronunciarsi nelle successive sedute sugli emendamenti, ribadisce l'impegno del Governo nel senso dell'approvazione del provvedimento in esame in tempo utile per consentire l'applicazione della nuova disciplina in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Concorda a tal fine sulla opportunità di avviare un confronto informale con l'altro ramo del Parlamento per individuare modifiche al testo sul quale raccogliere un consenso sufficiente. Qualora, nell'esame del provvedimento in titolo, non venissero rispettati i tempi ipotizzati dal relatore, si porrà il problema di assicurare comunque una definizione in tempo utile delle disposizioni del provvedimento relative alla regione Sicilia.

Il presidente VILLONE ricorda, infine, che la prevista riunione informale tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato si svolgerà alle ore 20,15 di martedì 28 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Esame e rinvio)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda che il provvedimento delegato è previsto dalla legge n. 266 del 1999, relativa tra l'altro al riordino della carriera dei prefetti e di quella dei diplomatici: lo schema in esame dà attuazione in forma molto articolata e complessa alle disposizioni di principio contenute nell'articolo 10 della citata legge di delegazione. A suo avviso, vi è conformità tra i principi e i criteri direttivi della delega e le disposizioni recate dallo schema di decreto delegato. In sostanza, la ridefinizione funzionale della figura istituzionale del prefetto e delle altre qualifiche della carriera, determina un riassetto nelle stesse qualifiche, con una sensibile riduzione numerica, giacché si passa , con la riforma, a tre sole qualifiche, oltre quella di accesso alla carriera. L'operazione è funzionale al riordino dell'Amministrazione dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sarà operativo all'inizio della prossima legislatura: in particolare, si tratta di assicurare la corrispondenza tra la configurazione della carriera prefettizia e la nuova articolazione periferica delle amministrazioni statali, che si realizzerà con gli Uffici territoriali del Governo, destinati ad assorbire le funzioni della attuali Prefetture, quelle delle altre amministrazioni periferiche dello Stato e quelle dei Commissariati del Governo presso le regioni. Un accento significativo, inoltre, è posto sul ruolo di collegamento con gli enti locali demandato ai funzionari della carriera prefettizia, nel processo di progressiva autonomia degli stessi enti territoriali. Complessivamente, viene rideterminato lo stato giuridico del funzionario appartenente alla carriera prefettizia, regolandone in modo anche innovativo tutti gli elementi costitutivi: accesso alla carriera (con la conferma del principio del concorso pubblico e l'ampliamento del novero delle lauree utili per parteciparvi), formazione iniziale e successiva, meccanismi di progressione in carriera, valutazione comparativa dei funzionari per i passaggi di qualifica e nell'ambito delle qualifiche, procedura per la nomina alla qualifica di prefetto, procedure di mobilità, disciplina del trattamento economico, procedimento negoziale specifico, che prevede una delegazione di parte pubblica significativamente presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e una rappresentanza del personale interessato, da formare in base ai criteri generali stabiliti per le delegazioni sindacali del pubblico impiego. Vi è inoltre una disciplina transitoria particolarmente importante perché diretta ad assicurare il passaggio tra il regime attuale e le nuove configurazioni funzionali e di qualifica. La tabella A) annessa allo schema di decreto, infine, espone in modo molto esaustivo l'articolazione funzionale dei compiti attribuiti ai funzionari della carriera prefettizia.
Dichiarandosi disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento, conclude con una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame.

Il senatore PASTORE sottolinea che si tratta di un'articolazione fondamentale dell'amministrazione pubblica e rappresenta l'opportunità di convocare per un'audizione informale le rappresentanze del personale pubblico interessato, al fine di poter comprendere tutte le possibili implicazioni della riforma. In tal caso, egli si riserva di intervenire nella discussione in un momento successivo.

Si associano i senatori MAGNALBO' e MANZELLA.

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti sulla partecipazione del Governo ai lavori della Commissione riguardo allo schema di decreto legislativo in esame.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatrice Fumagalli Carulli, non potendo partecipare alla seduta odierna, ha comunque assicurato la sua presenza per le sedute successive.

Il senatore ROTELLI, quindi, si riserva di intervenire sul contenuto del provvedimento.

Il senatore GUBERT richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto, relativo alle lauree specialistiche idonee per l'accesso alla carriera, la cui determinazione specifica è rimessa a un atto regolamentare. In proposito, egli considera insufficiente e restrittivo il riferimento agli indirizzi disciplinari di natura giuridica ed economica, considerate le funzioni, dai caratteri anche innovativi, attribuite dalla stessa riforma ai funzionari della carriera prefettizia: osserva che simili funzioni rendono indubbiamente idonee e utili quanto meno le lauree in scienze politiche e in sociologia.
La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO dichiara di non avere alcuna obiezione di merito circa la proposta di svolgere audizioni in materia, ma invita comunque a tener conto del termine prescritto per la formulazione del parere. Quanto allo specifico rilievo formulato dal senatore Gubert, ricorda che la determinazione degli indirizzi disciplinari per l'individuazione delle lauree idonee è vincolata dalla stessa legge di delegazione.

Il presidente VILLONE, nel rinviare il seguito dell'esame, precisa che sulla proposta di svolgere audizioni, avanzata dal senatore Pastore, la Commissione si pronuncerà nella seduta pomeridiana di domani.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
In conformità a quanto annunciato all'inizio della seduta, il PRESDIDENTE dispone l'integrazione dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4095 (Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato), indicato dalle opposizioni per la discussione in Assemblea nella seduta antimeridiana di martedì 28 marzo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE annuncia che la Commissione è convocata per domani alle ore 8,30, in una seduta suppletiva da dedicare prevalentemente all'esame dei disegni di legge concernenti il sistema di elezione della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.