AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 8 FEBBRAIO 2001
635ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SCHIFANI ribadisce l'intento del subemendamento 8.500/8 volto a contemperare i poteri del gestore con le esigenze dell'impresa. Si mostra tuttavia disponibile a una diversa formulazione del subemendamento che persegua le medesime finalità. Condivide questa valutazione il senatore TIRELLI, mentre il senatore MAGNALBO' ripropone la questione delle modalità di scelta del gestore, che dev'essere individuato, a suo avviso, con una procedura che coinvolga l'interessato.

Il senatore DUVA osserva che il subemendamento in esame prescinde dalla questione delle modalità di scelta del gestore incidendo sul rapporto tra gestore e amministratori delle società controllate. Nota quindi una parziale contraddizione tra la soluzione proposta in questo subemendamento e quella ipotizzata nel subemendamento 8.500/9. Venendo quindi a considerare la proposta da ultimo formulata dal senatore Schifani, ritiene che si possa trovare un punto d'incontro tra maggioranza e opposizione regolando una procedura che evidenzi le motivazioni che spingono il gestore a rimuovere gli amministratori delle società controllate. In questa direzione si muove il subemendamento 8.500/6 a sua firma che attribuisce all'assemblea il potere di decidere sull'eventuale rinnovo del consiglio di amministrazione proposto dal gestore. Ritiene invece che sancire l'impedimento per il gestore di revocare gli amministratori delle società controllate potrebbe risolversi addirittura in un danno per il patrimonio dell'interessato.
Quanto alle caratteristiche del gestore, ritiene improprio distinguere tra professionalità finanziarie e professionalità più attente ad i problemi di carattere industriale. Nella realtà economica queste due caratteristiche si confondono; il patrimonio gestito potrebbe, inoltre, avere un carattere eterogeneo, ed in questo caso appare ancor più necessario che il gestore sia un imprenditore con solide competenze manageriali, capace di gestire un patrimonio complesso.

Condivide queste valutazioni il senatore BESOSTRI, il quale ritiene inopportuno introdurre elementi di rigidità nella scelta degli organi sociali delle imprese che fanno capo agli interessati dalla disciplina in esame; rigidità che configgono con le logiche di mercato. Ritiene quindi che, essendo emersa con sufficiente evidenza nel corso del dibattito la distinzione di posizioni tra maggioranza e opposizione, la Commissione debba ora procedere nelle votazioni.

Il senatore PASTORE, replicando a queste argomentazioni, osserva che assicurare la continuità degli organi sociali delle imprese che ricadono sotto la disciplina in esame, non contrasta né ponga in questione l'esigenza di impedire il prodursi di situazioni di conflitto d'interessi. La preoccupazione che motiva il subemendamento 8.500/8 è quella di limitare la eccessiva libertà di intervento del gestore nominato dall'Autorità garante a tutela dell'interesse delle imprese. Ricorda quindi che nel testo approvato dalla Camera tale problema non si pone poiché l'interessato è coinvolto nella scelta del gestore che viene tratto da un apposito albo. Nel testo proposto dalla relatrice si ipotizza invece che il gestore possa disporre in modo completo del patrimonio dell'interessato, anche senza tener conto delle esigenze delle singole imprese. Più in particolare osserva che il gestore si potrebbe trovare a gestire non un complesso di semplici pacchetti azionari, ma una composita realtà produttiva di cui va garantita la continuità nell'amministrazione.

Il ministro MACCANICO osserva invece che introdurre troppi vincoli all'azione del gestore potrebbe rendere sostanzialmente inapplicabile la disciplina. Potrebbe infatti risultare difficile trovare un soggetto disponibile ad assumersi la gravosa responsabilità della gestione del patrimonio in presenza di previsioni che limitano oltre misura la sua azione.

La relatrice DENTAMARO ritiene delicata la questione in esame, la cui soluzione sta nel bilanciamento tra l'interesse pubblicistico di evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e l'interesse privatistico di salvaguardare il valore del patrimonio dell'interessato. Mostra quindi la sua disponibilità a riformulare il testo da lei proposto individuando precisi criteri cui il gestore deve attenersi, anche oltre quanto previsto dal comma 5 dell'emendamento 8.500. Ricorda inoltre che nel testo dell'articolo 9 da lei proposto vi sono ulteriori puntuali garanzie a tutela della correttezza dell'azione del gestore.
Quanto alle modalità di scelta del gestore, ricorda le motivazioni che l'hanno indotta a fare riferimento ai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998; soggetti che hanno anche la funzione di prestare servizi accessori nel caso di patrimoni che ricomprendono imprese di carattere industriale. Si mostra tuttavia disponibile a rivedere questa previsione ampliando ulteriormente il novero di soggetti tra i quali può essere scelto il gestore.

Il senatore SCHIFANI si sofferma quindi sulle differenze strutturali tra il modello del trust, cui fa riferimento il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, e la figura del gestore individuata nel testo proposto dalla relatrice. Mentre al trust viene trasferita la proprietà del patrimonio dell'interessato, questo trasferimento non avviene a favore del gestore. Al gestore dunque non può essere conferito un ruolo che strutturalmente non può assumere; dunque ad esso non possono essere attribuiti poteri modellati sull'istituto del trust che ha caratteristiche strutturalmente diverse. Appare pertanto evidente la necessità di porre puntuali limiti all'attività del gestore, al fine di evitare pregiudizi al patrimonio dell'interessato.

Il senatore PASTORE alle considerazioni svolte dalla relatrice replica osservando che il decreto legislativo n.58 del 1998 prevede la possibilità per il gestore di svolgere un'attività di consulenza nel caso di imprese di carattere industriale, mentre nel testo proposto dalla relatrice al gestore vengono attribuite ampie responsabilità sull'uso del patrimonio.

Riassumendo le indicazioni emerse nel corso del dibattito il presidente VILLONE osserva che appare ampiamente condivisa l'esigenza di garantire la separazione tra il gestore ed il titolare del patrimonio, nonché quella di assicurare una corretta gestione del medesimo dal punto di vista economico. L'opposizione ha segnalato come autonoma esigenza anche quella di garantire la continuità della gestione delle imprese, mentre la maggioranza ritiene che questo obiettivo sia sufficientemente salvaguardato dalle prescrizioni che impongono al gestore di operare nell'interesse del patrimonio interessato. Prende quindi atto della disponibilità manifestata dalla relatrice a riformulare il testo da lei proposto, ampliando il novero dei soggetti tra i quali può essere scelto il gestore e garantendo che in questa scelta sia coinvolto, sotto forma consultiva, l'interessato. Suggerisce quindi alla relatrice di valutare anche l'opportunità di prevedere che le scelte più delicate vengano dal gestore comunicate all'Autorità garante a tutela dell'interesse del patrimonio dell'amministrato.

Interviene quindi il senatore D'ONOFRIO che, dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/8, rileva che non è stata compresa dalla maggioranza la profonda distinzione tra l'istituto del trust e quello della gestione. Manifesta quindi il suo favore per il primo dei due modelli, da tempo applicato con successo negli ordinamenti anglosassoni, mentre quello proposto dalla relatrice è un modello sconosciuto nell'esperienza giuridica italiana e straniera.

Posto ai voti, il subemendamento 8.500/8 non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 9,35.