AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 18 GENNAIO 2001
621ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 838 E CONNESSI SUL VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il senatore PASTORE ritiene opportuno l'intervento dei Ministri dell'interno e degli affari esteri per chiarire la natura e l'entità dei problemi che si porranno nella prima applicazione della disciplina in titolo.

Il senatore MAGNALBO' concorda con questa proposta, a condizione che i chiarimenti forniti siano funzionali ad un'accelerazione dell'esame del provvedimento.

La senatrice PASQUALI propone quindi che si preveda una apposita seduta martedì mattina, qualora vi sia la disponibilità dei Ministri.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal senatore Pastore.

IN SEDE REFERENTE

(4860) Deputato CERULLI IRELLI - Norme generali sull'attività amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PELLEGRINO rileva che dai contributi acquisiti dalla Commissione risultano proposte di modifica al provvedimento in titolo largamente convergenti. Vi è tuttavia una questione controversa che riguarda le conseguenze derivanti dall'ampliamento dell'area nella quale le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. Secondo alcuni da ciò consegue una riduzione della tutela delle posizioni soggettive dei privati verso la pubblica amministrazione, secondo altri, invece, non vi sarebbe una simile riduzione poiché anche nell'uso di strumenti privatistici le amministrazioni pubbliche dovrebbero attenersi ai principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità. Personalmente, dichiara di condividere quest'ultima interpretazione che potrebbe essere tradotta in opportune proposte emendative. Chiede tuttavia se su questa linea interpretativa vi sia un sufficiente consenso della Commissione trattandosi di scelte delicate e, a suo avviso, politicamente rilevanti.

Secondo il presidente VILLONE le disposizioni cui ha fatto riferimento il relatore non pongono in questione solo l'ampiezza della tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini, ma anche la natura ed il ruolo stesso della pubblica amministrazione. Più in particolare, occorre valutare quali siano le implicazioni della normativa contenuta nel provvedimento in esame con riferimento all'estensione stessa dei poteri autoritativi delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore MAGNALBO', condividendo il rilievo delle questioni sollevate, ritiene che esse debbano essere oggetto di una approfondita riflessione.

Condividono questa osservazione il presidente VILLONE ed il relatore PELLEGRINO il quale propone, conseguentemente, di differire il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di differire a martedì 30 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Lino DIANA chiede che venga iscritto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 4432, di cui è primo firmatario, concernente alcuni casi di sospensione dalle cariche di consigliere comunale e provinciale.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ricorda che la materia oggetto di questa iniziativa è all'esame della I Commissione permanente della Camera dei deputati nell'ambito della trattazione dei provvedimenti relativi alla rieleggibilità alla carica di sindaco.

Il presidente VILLONE, in questa fase finale della legislatura, propone invece di iniziare l'esame, sin dalla prossima settimana, del disegno di legge sulla regolamentazione delle affissioni elettorali (A.S. 1222), di cui il senatore Lino Diana è il primo firmatario.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura
(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 6ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE osserva che il provvedimento in titolo pone una serie complessa di questioni. In particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione, si pone il problema dei limiti posti all'uso dello strumento dell'interpretazione autentica. In proposito ricorda la rigorosa giurisprudenza della Corte costituzionale che sembra escludere, nella sua evoluzione più recente, l'uso di tale strumento in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Il relatore BESOSTRI, a questo proposito, rileva che la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema non è così netta. Anche in presenza di un indirizzo giurisprudenziale omogeneo il legislatore può precisare il significato di disposizioni legislative quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario.

Il presidente VILLONE ritiene comunque che il parere della Commissione debba richiamare l'attenzione della Commissione di merito sui limiti posti all'uso dello strumento dell'interpretazione autentica segnalati dalla giurisprudenza costituzionale.

Il relatore BESOSTRI concorda con questa notazione e ricorda che nella proposta di parere da lui illustrata si fa un puntuale riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare alla sentenza n. 525 del 2000.

Il presidente VILLONE osserva che questa sentenza è in effetti il punto d'arrivo di una complessa giurisprudenza costituzionale i cui principi ispiratori vanno richiamati nel parere che, invece, non dovrebbe, a suo avviso, entrare nel merito delle questioni poste dal provvedimento in titolo.

Secondo il relatore BESOSTRI è altresì opportuno che il parere della Commissione faccia riferimento alle diverse finalità per le quali il mutuo è stato contratto nonché, a suo avviso, alla qualità del soggetto destinatario del mutuo, potendosi ricavare, da una serie di disposizioni costituzionali, principi che giustificano trattamenti differenziati.

Il senatore PELLEGRINO ritiene che il parere dovrebbe chiarire che la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto in titolo non si debba intendere come una norma interpretativa. Le questioni che hanno motivato l'adozione del provvedimento dovrebbero, a suo avviso, essere regolate da un'apposita disciplina retroattiva.

Il presidente VILLONE conviene sull'opportunità di segnalare alla Commissione di merito la natura problematica del ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica.

Il senatore MAGNALBO' ritiene opportuno prefigurare una disciplina differenziata secondo la natura del soggetto mutuante.

Il presidente VILLONE, in conclusione, osserva che il parere dovrebbe limitarsi a richiamare i principi enunciati, in tema di interpretazione autentica, dalla sentenza n. 525/2000 della Corte Costituzionale, nonché segnalare l'opportunità di differenziare la disciplina in relazione alle finalità per le quali il mutuo è stato contratto ed ai soggetti mutuatari e mutuanti.

Il relatore BESOSTRI riformula conseguentemente la sua proposta di parere nei seguenti termini:

"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che, nel disciplinare la materia, ci si deve comunque attenere ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 525/2000 e che, ai sensi degli articoli 3, 44, 45 e 47 della Costituzione, è possibile differenziare la disciplina in relazione alle finalità per le quali il mutuo è stato contratto ed ai soggetti mutuatari e mutuanti."

Questa proposta, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La senatrice PASQUALI illustra i subemendamenti da lei sottoscritti insieme al senatore Magnalbo' e riferiti agli emendamenti della relatrice al disegno di legge n. 3236. Essi si riferiscono agli emendamenti sostitutivi concernenti gli articoli 5 e seguenti del disegno di legge, in quanto gli altri emendamenti, riferiti ai primi quattro articoli, non alterano a suo avviso l'impianto trasmesso dalla Camera dei deputati, la cui impostazione è condivisa dalla sua parte politica. Viceversa, alcune parti degli emendamenti elaborati dalla relatrice circa gli articoli 5 e seguenti contengono disposizioni non conformi, a suo avviso, alle tradizioni giuridiche consolidate e comportano soprattutto irragionevoli misure sanzionatorie, non proporzionate ai casi disciplinati. Nel dare atto alla relatrice di aver compiuto un lavoro seriamente impegnato e assistito da sicura preparazione culturale, illustra quindi i subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/2, 5.500 (nuovo testo)/3, 5.500 (nuovo testo)/4, intesi a confermare il testo della Camera dei deputati, con particolare riguardo alle misure sanzionatorie. Quanto all'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 (6.500), i subemendamenti da lei sottoscritti seguono la stessa impostazione di quelli già illustrati, mentre il subemendamento 6.500/4, così come altri subemendamenti soppressivi, intende escludere ogni competenza della Consob in materia, giacché tale competenza non appare funzionale all'impianto della disciplina e risulta anche inopportuna, data la qualità personale dell'attuale Presidente dell'organo, che a suo tempo è stato avversario elettorale diretto dell'attuale leader dell'opposizione. Il subemendamento 7.500/2 intende elevare dal 2 al 5 per cento il limite della partecipazione residua ammessa, in una misura senz'altro più equilibrata; il 7.500/3 elimina l'ingiustificata presunzione di simulazione proposta dalla relatrice, che non è ragionevole né funzionale allo scopo della normativa; il 7.500/4, così come anche altri subemendamenti, intende assicurare la necessaria gradualità nell'accertamento delle sanzioni e nella conseguente comminazione delle sanzioni, che, se fossero contestuali, come propone invece la relatrice, non potrebbero dare adito ad alcuna forma di difesa, né di contraddittorio; il 7.500/6 esclude una sanzione non giustificata come quella della revoca degli atti di autorizzazione e di assenso per l'esercizio di attività economiche. Si sofferma, quindi, sul subemendamento 9.500/2, che prevede una sanzione più equa ed equilibrata per il gestore, al quale non si potrebbe far carico di una sanzione commisurata al valore del patrimonio. Il subemendamento 13.500/2, infine, è rivolto ad assicurare le necessarie garanzie giurisdizionali nei confronti di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità garante: in proposito illustra un testo riformulato, diretto ad escludere ogni limitazione impropria al sindacato giurisdizionale della Corte di cassazione (13.500/2 nuovo testo).

Il presidente VILLONE dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 5
5.500 (nuovo testo)/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: "In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee.
__________________________
5.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore."
__________________________
Art. 6
6.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
__________________________
6.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
__________________________

6.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "e alla Consob".
__________________________

6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
(Competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
__________________________

Art. 7
7.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "due per cento" con le seguenti: "cinque per cento".
__________________________

7.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

__________________________

7.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.
__________________________


7.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "incompatibilità" alla fine.
__________________________
7.500/6
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.
__________________________
7.500/7
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e alla Consob".
__________________________


7.500/8
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "con il Presidente della Consob e"
__________________________
7.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.
(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. E’ ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio."
__________________________
Art. 8
8.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "dal Presidente della Consob e"
__________________________
8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8.

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
__________________________

Art. 9
9.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni".
__________________________

9.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 300 milioni"
__________________________
9.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
__________________________

Art. 13
13.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "in unico grado" alla fine.
__________________________

13.500/2 (nuovo testo)
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "e solo", alla fine.
__________________________

13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."