AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 1998

259ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.20.


IN SEDE REFERENTE

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali.

(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali.

(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Si procede all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3090, assunto come testo base. Il relatore BESOSTRI dà conto dell’emendamento 1.4, da lui elaborato al fine di chiarire e coordinare il testo normativo di riferimento. Sulla questione del rapporto tra condanne penali e procedimenti disciplinari per i pubblici dipendenti, egli ritiene invece preferibile omettere dal testo in esame ogni soluzione normativa, anche per la concomitanza di un’iniziativa apposita presso la Camera dei deputati. Si dichiara quindi contrario alla disposizione di cui al comma 2, che pertanto propone di sopprimere. In merito alla sospensione degli amministratori locali per effetto di condanne penali, ricorda che vi sono sindaci eletti da poco tempo, successivamente condannati e sospesi sostanzialmente sine die, a prescindere dalla natura e dalla gravità del reato. Considerati i tempi dei procedimenti penali, tale misura sospensiva può coincidere perfino con l’intero mandato residuo: sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, prevedere una prima sospensione di sei mesi cui potrebbe seguire, a certe condizioni, un ulteriore eguale periodo di sospensione. Rimette quindi alla Commissione la valutazione sulla scelta di approvare immediatamente e senza modifiche il testo proveniente dalla Camera dei deputati, che anche con i limiti appena indicati risolve tuttavia alcuni dei problemi più urgenti.

Il senatore MUNDI dichiara di condividere pienamente gli emendamenti presentati dal relatore.

L’emendamento 1.8 è dato per illustrato dalla senatrice Pasquali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12 e reputa opportuno considerare anche il caso delle misure di prevenzione adottate per l’appartenenza ad associazioni criminali.

All’emendamento 1.9, dato per illustrato dalla senatrice PASQUALI, aggiunge la propria firma la senatrice DENTAMARO.

Il presidente VILLONE chiede alla Commissione di riflettere sulla possibilità di approvare definitivamente il disegno di legge al fine di risolvere i problemi più urgenti.

Secondo la senatrice PASQUALI alcune modifiche al testo della Camera dei deputati sono da considerare necessarie. Quanto al comma 4, si dichiara propensa a una deliberazione di stralcio.

Su richiesta del senatore ANDREOLLI, il presidente VILLONE precisa che presso la Camera dei deputati è in stato di relazione all’Assemblea un testo normativo riguardante la stessa questione cui si riferisce il comma 4 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame.

La senatrice DENTAMARO esclude l’opportunità di una successione di discipline diverse in un breve lasso di tempo, data la rilevanza critica della materia. Conviene pertanto sull’opportunità di stralciare il comma 4.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, osserva che il riferimento al giudizio di appello contenuto nel disegno di legge dovrebbe essere specificato in ordine allo stesso fatto piuttosto che alla stessa imputazione. Secondo il sottosegretario VIGNERI, è preferibile riferirsi al comportamento, mentre la senatrice PASQUALI considera più pertinente la considerazione della condotta.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, illustra e motiva gli emendamenti presentati dal Governo: si tratta di affermare l’equiparazione delle pronunce di patteggiamento alle sentenze di condanna anche in riferimento alla decadenza dalla carica, evitando un possibile effetto estensivo realizzato in via interpretativa. Gli emendamenti 1.16 e 1.17, inoltre, considerano anche il delitto di peculato, mentre l’emendamento 1.15 consente di prevenire inopportune disparità di trattamento tra amministratori già eletti o nominati e quanti, trovandosi nella medesima posizione processuale prima dell’elezione o della nomina, potrebbero essere successivamente eletti o nominati e non incorrere nella successiva sospensione.

Accantonato su richiesta del RELATORE l’emendamento 1.4, lo stesso relatore si pronuncia positivamente sull’emendamento 1.8 e sugli emendamenti del Governo 1.14, 1.16 e 1.18 (purchè coordinato con l’emendamento 1.8); sull’emendamento 1.15 si rimette alla Commissione poichè la disparità di trattamento è indiscutibile, ma anche le situazioni di cui si tratta sono indubbiamente diverse; si dichiara contrario invece all’emendamento 1.7 e favorevole all’emendamento 1.10 come anche agli emendamenti 1.11, 1.17 e 1.19, subordinatamente tuttavia al mantenimento del comma 4 nel testo. Si dichiara contrario, quindi, all’emendamento 1.6 e favorevole all’emendamento 1.9, che peraltro dovrebbe essere chiarito circa il riferimento ai giudizi in corso. Infine si dichiara favorevole anche all’emendamento 1.12.

Sull’emendamento 1.9 interviene il presidente VILLONE, che lo considera superfluo se riferito ai provvedimenti di sospensione e di decadenza. Concorda il sottosegretario VIGNERI. Secondo il presidente VILLONE è comunque preferibile rimettere la questione al normale processo applicativo. La senatrice DENTAMARO ipotizza una riformulazione dell’emendamento, da riferire ai provvedimenti in ordine ai quali sia in corso un giudizio alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il presidente VILLONE registra quindi un sostanziale consenso sull’ipotesi di proporre all’Assemblea di stralciare il comma 4 dell’articolo 1, al fine di non interferire con la soluzione normativa apposita in corso di discussione presso la Camera dei deputati. A nome del Governo, il sottosegretario VIGNERI si dichiara favorevole a tale soluzione.

Il relatore BESOSTRI ritira l’emendamento 1.4.

Il sottosegretario VIGNERI condivide i giudizi espressi dal relatore sugli emendamenti in esame ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti dello stesso relatore.

Il senatore PASTORE solleva quindi la questione inerente alla situazione dell’organo cui appartiene l’amministratore o il consigliere che viene sospeso dalla carica. Il presidente VILLONE sottolinea l’importanza della questione e riassume le due possibili ipotesi risolutive finora considerate, che per i consigli consistono rispettivamente nella sostituzione temporanea con il primo dei non eletti ovvero nello scomputo del consigliere sospeso dalla determinazione del quorum di validità delle sedute del collegio e delle relative deliberazioni. A suo avviso, la prima di tali soluzioni comporterebbe i maggiori problemi. Il relatore BESOSTRI conviene con il Presidente sulla rilevanza del problema per i consiglieri eletti, mentre osserva che per il sindaco e la giunta la nomina di un commissario rende l’evenienza meno grave dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. Il sottosegretario VIGNERI si riserva di far conosce alla Commissione la valutazione del Governo sulla questione appena discussa.

Si conviene quindi di rinviare alla seduta successiva la votazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è pertanto rinviato.


(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti. Esprime quindi il suo parere sulle proposte di modifica inerenti all’articolo 1: dichiaratosi contrario all’emendamento 1.5, ritira anche a nome degli altri proponenti gli emendamenti 1.1 e 1.2 e si pronuncia negativamente sull’emendamento 1.4. Il suo parere è invece favorevole sull’emendamento 1.3, mentre sull’emendamento 1.0.4 si rimette alla Commissione. Favorevole agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.7, egli ritira anche a nome degli altri proponenti l’emendamento 1.0.2 e si dichiara favorevole all’emendamento 1.0.3. Quanto all’emendamento 1.0.5, chiede ai proponenti di ritirarlo e lo stesso invito rivolge a quanti hanno sottoscritto l’emendamento 1.0.6, di cui egli dichiara di comprendere la ratio ma critica l’effetto troppo radicale.

Il senatore ANDREOLLI ritira l’emendamento 1.0.5.

Il sottosegretario VIGNERI condivide i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti sull’emendamento 1.0.1, concernente la disciplina elettorale per le regioni, anche in riferimento alle possibili riforme costituzionali: gli risponde il relatore VILLONE, ritenendo non impropria la presenza della proposta integrativa nel contesto in cui si discute. Concorda la senatrice D’ALESSANDRO PRISCO, che considera pertinente la modifica proposta, naturalmente a Costituzione vigente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090


Art. 1

Sostituire l’articolo con i seguenti:
“Art. 1

1. Alla legge 23 aprile 1981, n. 154, nell’articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale comunale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie e ospedaliere locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane, consigliere di amministrazione, presidente e dirigente di società di capitali partecipate da enti locali, loro consorzi ed aziende:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto e la detenzione di armi, munizione o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui) 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per gli stessi reati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina sia di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o dei sindaco, di assessori regionali, provinciali e comunali.
L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
Sono sospesi dalle cariche indicate ai commi precedenti:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l’elezione o la nomina;
c) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi.
La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi, decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione è disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l’interessato ed acquisito il parere dell’organo cui l’interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 2

1. Il primo periodo del comma 4-septies dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
“Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati dal comma 1, qualora nei confronti di tale personale: a) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale; b) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena di reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi.
La sospensione di diritto di cui al precedente periodo opera per 12 mesi, entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all’esito del quale viene determinato il periodo di sospensione, ovvero la decadenza dell’impiego.”
Art. 3

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni sono abrogati.
Art. 4

1. All’articolo 2, primo comma, n. 8) della legge 23 aprile 1981 n. 154 sono aggiunte alla fine le parole: «dipendenti facenti parte dell’Ufficio di direzione e i coordinatori delle Unità Sanitarie pluricomunali, nonché i direttori generali ed amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere locali».
2. All’articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154, il numero 9 è sostituito dal seguente: «9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i Consigli dei Comuni e delle Province il cui territorio coincide o è ricompreso nel territorio o bacino di utenza delle unità sanitarie locali, aziende sanitarie o ospedaliere locali, con cui sono convenzionate».”
1.4 IL RELATORE


Al comma 1, lettera c), capoverso c), sostituire le parole: “a sei mesi”, con le seguenti: “a un anno”.

1.8 PASQUALI, LISI
Sopprimere il comma 2.

1.1 IL RELATORE
1.13 (identico all’em. 1.1) LISI, VALENTINO, BEVILACQUA


Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: “Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,” con le seguenti: “Per gli effetti della presente legge”.

1.14 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: “articoli”, inserire la seguente cifra: “314”.

1.16 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: “, dopo l’elezione o la nomina;”.

1.15 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);”.

1.18 IL GOVERNO


Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7 PASTORE, SCHIFANI


Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”.

1.10 LUBRANO DI RICCO


Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l’interessato ed acquisito il parere dell’organo cui l’interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.”

1.2 IL RELATORE


Sopprimere il comma 4.

1.5 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: “Si fa luogo”, fino a: “personale”, con il seguente periodo: “Il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati al comma 1, è sospeso di diritto, qualora nei confronti di tale personale:”.

1.11 LUBRANO DI RICCO


Al comma 4, lettera a), dopo la parola: “articoli”, inserire la seguente cifra: “314”.

1.17 IL GOVERNO


Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);”.

1.19 IL GOVERNO


Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.6 PASTORE, SCHIFANI


Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La sospensione di diritto di cui al precedente periodo opera per 12 mesi; entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all’esito del quale viene determinato il periodo di sospensione e, nei casi più gravi, la decadenza dall’impiego”.

1.3 IL RELATORE


Al comma 4, aggiungere il seguente periodo:

“4-bis. Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.”

1.12 LUBRANO DI RICCO


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“4-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data”.

1.9 MAGNALBO’, PASQUALI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS
Art. 1

Sopprimere il comma 1.

1.5 MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il primo e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dal seguente: «Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio, qualora non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi»."

1.1 BARBIERI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, MORANDO, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI


All’articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: “semprechè” fino a: “voti validi,” con le seguenti: “semprechè alcuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia riportato una percentuale di voti validi superiore”.

1.4 SPERONI


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: «Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti»."

1.2 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA


Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

“1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di Presidente di provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale a lui collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Presidente di provincia corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di consigliere provinciale. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito ai gruppi di candidati per il consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di Presidente di provincia in proporzione alla percentuale di voti validi da questi ottenuti»."

1.3 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti). - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge».
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.”

1.0.4 D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 1-...

1. L’articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è così sostituito:
«1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi»."

1.0.1 GUERZONI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, CARPINELLI, D’ALESSANDRO PRISCO, PASSIGLI, PELELLA



Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. Dopo l’articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano - comunque - a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia»."

1.0.7 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-...

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»."

1.0.2 BUCCIARELLI, SALVI, VILLONE, BESOSTRI, LARIZZA, MORANDO, PARDINI, PASSIGLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 1-....

1. All’articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»."

1.0.3 BESOSTRI, SALVI, VILLONE, BARBIERI, BUCCIARELLI, PASSIGLI, PELELLA.


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 5, dopo le parole: «carica di sindaco», sono aggiunte le seguenti: «e del vice sindaco, che lo stesso candidato nominerà nel caso di sua elezione ai sensi dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

b) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «è collegata», sono aggiunte le seguenti: «al nome e cognome del vice sindaco, che il candidato alla carica di sindaco nominerà nel caso di sua elezione»;

c) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: «della candidatura», sono aggiunte le seguenti parole: «il nome e cognome del vice sindaco che nominerà nel caso di sua elezione e»;

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 34, comma 2, dopo la parola: «vicepresidente», sono aggiunte le seguenti: «nella persona indicata all’atto della presentazione della candidatura»;

b) all’articolo 34, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il vice sindaco e il vicepresidente della provincia non sono revocabili, se non mediante motivata richiesta e contestuale proposta di altra persona, promosse rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia e approvate dalla magioranza dei componenti il consiglio.
2-ter. La procedura di sostituzione del vice sindaco e del vicepresidente della provincia, di cui al comma precedente, è seguita anche nel caso di loro decadenza, dimissioni o decesso.»;

c) all’articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «decesso del sindaco o del presidente della provincia» sono aggiunte le seguenti: «essi sono sostituiti rispettivamente dal vice sindaco e dal vicepresidente della provincia. In caso di dimissioni contestuali del sindaco e del vice sindaco, ovvero del presidente e del vicepresidente della provincia,».”

1.0.5 ANDREOLLI, DIANA Lino


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-....

1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il sindaco e il presidente della provincia che intendano candidarsi per la medesima carica devono, entro 120 giorni dallo scadere del proprio mandato, rasssegnare le dimissioni. L’effetto delle dimissioni è immediato, e si procede alla nomina di un commissario governativo ai sensi delle leggi vigenti».”

1.0.6 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO, D’ALI’