IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDI' 24 MARZO 1998
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,30.




IN SEDE REFERENTE

(275) MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario.
(2405) MONTELEONE. - Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale e aveva avuto luogo la replica del relatore.

Dopo una breve replica del sottosegretario BETTONI BRANDANI che, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, rileva la necessità di trovare elementi di interazione che superino una conflittualità inutile e dannosa tra l'università e il mondo della sanità, il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 21 aprile 1998.


IN SEDE DELIBERANTE

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 marzo 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto luogo la discussione generale.

La relatrice DANIELE GALDI, intervenendo in sede di replica, esprime vivo apprezzamento per tutti gli interventi svolti in discussione generale, che hanno messo in luce come il disegno di legge in discussione rappresenti, più che una modifica, un'integrazione della legge n. 104 del 1992; il testo in discussione tiene conto infatti del rilievo assunto negli ultimi anni dagli handicap più gravi, sia a causa di fenomeni come l'aumento, ad esempio, delle tetraplegie causate da incidenti, sia perché il grande miglioramento registrato nel nostro Paese negli ultimi decenni nel tenore di vita e nella qualità dell'assistenza sanitaria, ha portato ad un allungamento della speranza di vita dei pluriminorati fisici, psichici e sensoriali, che spesso in passato non superavano l'età dello sviluppo.
Nel sottolineare come lo spirito del provvedimento, che è quello di venire incontro alle esigenze dei più disagiati fra i cittadini colpiti dagli handicap, non possa che presupporre una ferma volontà politica di eliminare gli abusi verificatisi nel passato in materia di sostegno all'invalidità, la relatrice si sofferma sulla proposta della senatrice Carla Castellani di prevedere, quale elemento di riflessione e approfondimento sulle politiche dell'handicap, una relazione annuale del Governo al Parlamento, oltre alla conferenza triennale di tutti gli operatori già prevista dal testo in discussione; in proposito la relatrice ritiene che la percorribilità di tale proposta, su cui ella concorda, debba essere valutata dal Governo alla luce della possibilità di armonizzare tale cadenza annuale con quella prevista per l'invio delle relazioni delle Regioni al Ministero della sanità.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni della relatrice, auspicando che il disegno di legge in discussione possa incontrare al Senato lo stesso largo consenso avuto alla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di Lunedì 6 aprile 1998.


(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche.
(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche.
(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche.
(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica.
(1619) SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche.
(2019) TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo 1997.

La relatrice DANIELE GALDI illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo elaborato dal comitato ristretto.
La relatrice osserva in primo luogo che i disegni di legge in titolo testimoniano l'esigenza di promuovere, attraverso la valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte, un articolato sviluppo del sistema sanitario italiano basato sul miglioramento dei percorsi assistenziali, sull'implementazione dei servizi sanitari, sull'incremento e l'ottimizzazione delle risorse tecnologiche.
Occorre dire che una parte delle finalità recate dai disegni di legge in titolo, quelle cioè più propriamente relative all'aspetto organizzativo delle professioni sanitarie, ha trovato risposta nel disegno di legge n. 2586, approvato dal Senato fin dallo scorso autunno e attualmente all'esame della Camera dei deputati, con il quale si equiparava il titolo di studio richiesto per le varie professioni - il diploma universitario - e si trasformavano i collegi professionali in Ordini.
Sul presupposto di una rapida approvazione del suddetto disegno di legge, il comitato ristretto ha ritenuto di poter elaborare un testo particolarmente agile che, ai primi quattro articoli, individua e definisce le quattro aree delle professioni sanitarie (infermieri e ostetriche; area della riabilitazione; area tecnico-sanitaria; area della vigilanza e dell'ispezione).
Tali articoli dettano anche disposizioni sull'emanazione da parte del Ministero della sanità di linee guida per le regioni dirette a individuare nelle singole aziende sanitarie i criteri per attribuire la responsabilità e la gestione delle attività di competenza delle professioni delle varie aree.
L'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della sanità, il compito di individuare, anche ai fini della formazione di quadri dirigenti, specifici corsi di laurea e di specializzazione riservati agli esercenti le professioni sanitarie che siano in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
L'articolo 6 prescrive che il Ministro della sanità proceda all'inclusione delle diverse figure professionali esistenti nelle quattro aree su indicate, e rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione dei livelli di inquadramento e di diversa responsabilità e competenza del personale sanitario.
L'articolo 7, infine, istituisce presso il Ministero della sanità un osservatorio con il compito di verificare l'attuazione della nuova legge.
La relatrice Daniele Galdi conclude manifestando l'opportunità che la Commissione richieda il trasferimento dei provvedimenti in esame alla sede deliberante.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare la senatrice Daniele Galdi per il proficuo lavoro svolto, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12a, 0037°)

Il senatore TOMASSINI chiede chiarimenti sull'iter dei disegni di legge nn. 941 e connessi, relativi al riconoscimento giuridico del registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Il presidente CARELLA ricorda che la discussione dei disegni di legge richiamati dal senatore Tomassini è stata sospesa in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo presentato dal relatore. Egli ricorda altresì che la Commissione bilancio aveva chiesto una relazione tecnica al Ministero del tesoro circa gli eventuali oneri recati dal testo unificato.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che il Ministero della sanità si è attivato presso il Ministero del tesoro fornendo gli indispensabili elementi tecnici per la valutazione degli oneri.

La seduta termina alle ore 16

Testo unificato
elaborato dal comitato ristretto per i
disegni di legge nn. 251-431-744-1648-1619-2019.



Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione e della professione ostetrica


Art. 1
(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando il metodo del nursing e del piano di assistenza per obiettivi.

. Lo Stato e le Regioni promuovono nelle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristiche-ostetriche al fine di contribuire al diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio Sanitario Nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della Sanità in Italia a quelle degli altri Stati dell’Unione Europea.

. Il Ministero della Sanità previo parere della Conferenza Stato Regioni emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le Aziende Sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2
(Professioni sanitarie riabilitative)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure diagnostiche al fine di espletare le competenze proprie previste dalla normativa vigente.

2. Lo Stato e le Regioni promuovono nelle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio Sanitario Nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i Servizi Sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

Art. 3
(Professioni tecnico-sanitarie)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, attività tecnico-diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Il Ministero della Sanità previo parere della Conferenza Stato Regioni emana linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecnico sanitarie.

Art. 4
(Professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione)


1. Gli operatori delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione svolgono con autonomia tecnico professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.

2. I Ministeri della Sanità e dell’Ambiente, previo parere della conferenza Stato Regioni emanano linee guida per: l'attribuzione in tutte le Aziende Sanitarie e nelle Agenzie Regionali per l’Ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione.

Art. 5
(Formazione universitaria)


1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi di laurea e di specializzazione ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.


Art.6
(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato di medicina del Consiglio Universitario Nazionale, include le diverse figure professionali esistenti in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. La contrattazione collettiva determina i livelli di inquadramento e di diversa responsabilità e competenza del personale in possesso dei titoli universitari di cui al presente articolo, ivi comprese le autonome aree dirigenziali.

Art. 7
(Osservatorio sulle professioni sanitarie)

1. E' costituito presso il Ministero della sanità l'Osservatorio sulle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione e sulla professione ostetrica con il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge.