La Costituzione

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.



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