Glossario

S

  • Scioglimento delle Camere

    È l'evento che si realizza naturalmente,ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione. Una volta sciolte,le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.
  • Scrutinio segreto

    È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno venti Senatori in Assemblea e cinque in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie (come i diritti e le libertà fondamentali o la tutela di minoranze) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto - come è ovvio - le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e di altri organi collegiali).

  • Sede consultiva, sede deliberante, sede redigente, sede referente

    (vedi Commissioni (attività))

  • Seduta

    È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea, Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di quella successiva. Le sedute - che possono essere due o anche tre in uno stesso giorno, distinguendosi in antimeridiane, pomeridiane e notturne - recano,legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi Pubblicità dei lavori).

  • Segretario Generale del Senato

    È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici.

  • Senatori assenti per incarico avuto dal Senato

    (vediMissione)

  • Sessione di bilancio

    È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di approvazione del bilancio e di legge finanziaria. Tale sessione ha la durata massima di quaranta giorni in prima lettura, quando i documenti di bilancio sono presentati al Senato (presso la Camera il termine è di quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

  • Stralcio

    Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa. Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis.

  • Subemendamento

    (vedi Emendamento)



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