Affari europei - Elementi di approfondimento

Selezione di articoli del Regolamento del Senato riguardanti gli affari europei

Articolo 21

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi

4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perchè nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perchè essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni parmanenti.

Articolo 22

Commissioni permanenti - Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

  • 1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
  • 2ª - Giustizia;
  • 3ª - Affari esteri, emigrazione;
  • 4ª - Difesa;
  • 5ª - Programmazione economica, bilancio;
  • 6ª - Finanze e tesoro;
  • 7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
  • sport;
  • 8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;
  • 9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;
  • 10ª - Industria, commercio, turismo;
  • 11ª - Lavoro, previdenza sociale
  • 12ª - Igiene e sanità;
  • 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;
  • 14ª - Politiche dell'Unione europea.

Articolo 23

Commissione Politiche dell'Unione Europea.

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 29

Convocazione delle Commissioni.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

Articolo 34

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14ª Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

Articolo 40

Pareri obbligatori

1. Sono assegnati alla 14ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

Articolo 142

Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea.

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14a Commissione permanente.

Articolo 143
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali.

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonchè le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14a Commissione permanente.

Articolo 144
Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea.

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonchè le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3a e 14a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. E' competenza della 14a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1a e la 3a Commissione permanente possono far pervenire alla 14a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14a Commissione permanente puo' chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonchè alla 3a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.

Articolo 144-bis
Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14a Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14a Commissione puo' in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all' oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14a Commissione, salva la facolta' del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea. 6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di piu' proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore puo' proporre emendamenti.

Articolo 144-ter
Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunita' europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14a Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione puo' adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessita' di iniziative e adempimenti da parte delle autorita' nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi gia' un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame e' congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Articolo 144-quater
Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina