Norme impugnate: art. 21- bis, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 23/06/1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 08/08/1995, n. 341
La norma censurata prevede il trasferimento a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, di alloggi prefabbricati a favore di chi ne abbia ottenuto formale assegnazione, anche provvisoria. In particolare essa individua i beni oggetto di tale trasferimento: in rapporto alla loro ubicazione, nei comuni della Campania e della Basilicata; in funzione di chi li ha costruiti, lo Stato; e in relazione alla fonte normativa, in virtù della quale sono stati realizzati e finanziati.
Sennonché tale delimitazione non ricomprende i beni oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio principale, che condividono con la fattispecie disegnata dal legislatore, e in specie con i criteri normativi che determinano gli alloggi oggetto del trasferimento, solo il dato relativo alla loro ubicazione, trattandosi, per il resto, di prefabbricati acquistati o costruiti dal Comune, e non dallo Stato, e realizzati ai sensi del d.l. n. 776 del 1980, come convertito, e non del d.l. n. 75 del 1981, come convertito.
Non vi è dubbio che la ragione giustificativa della norma censurata si debba rinvenire nell’esigenza di garantire agli assegnatari di tali alloggi una maggiore stabilità nella tutela della loro esigenza abitativa tramite l’acquisizione di un diritto di proprietà, vincolato al soddisfacimento del richiamato bisogno.
Chiarita la funzione della norma censurata, non si ravvisa alcuna ragionevole e necessitata connessione fra tale ratio, orientata alla tutela degli assegnatari degli alloggi prefabbricati, ubicati nei comuni colpiti dal terremoto dell’Irpinia, e il tipo di ente pubblico che si è fatto carico della loro costruzione o acquisizione: il comune piuttosto che lo Stato.
Ancor meno giustificabile è restringere l’ambito dei beneficiari a coloro che siano assegnatari di un prefabbricato realizzato sulla base di uno specifico decreto-legge, anziché di un diverso atto normativo parimenti intervenuto nello stesso contesto di gestione dell’emergenza abitativa suscitata dall’evento sismico.
L’esclusione dalla norma censurata della platea di beneficiari individuata dal giudice a quo non trova, dunque, alcuna logica giustificazione e comporta una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti, parimenti meritevoli della medesima protezione.
Presentata il 17 ottobre 2023; annunciata nella seduta n. 115 del 18 ottobre 2023. DOC. VII, N. 41. Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).