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10 marzo 2025 | Numero 91
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Ingiustificata disparità di trattamento nella cessione gratuita di alloggi costruiti dallo Stato o dai Comuni, a seguito del terremoto dell'Irpinia

Sentenza n. 189 del 20 settembre 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: art. 21- bis, c. 1, primo periodo, del decreto-legge 23/06/1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 08/08/1995, n. 341

La norma censurata prevede il trasferimento a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, di alloggi prefabbricati a favore di chi ne abbia ottenuto formale assegnazione, anche provvisoria. In particolare essa individua i beni oggetto di tale trasferimento: in rapporto alla loro ubicazione, nei comuni della Campania e della Basilicata; in funzione di chi li ha costruiti, lo Stato; e in relazione alla fonte normativa, in virtù della quale sono stati realizzati e finanziati.

Sennonché tale delimitazione non ricomprende i beni oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio principale, che condividono con la fattispecie disegnata dal legislatore, e in specie con i criteri normativi che determinano gli alloggi oggetto del trasferimento, solo il dato relativo alla loro ubicazione, trattandosi, per il resto, di prefabbricati acquistati o costruiti dal Comune, e non dallo Stato, e realizzati ai sensi del d.l. n. 776 del 1980, come convertito, e non del d.l. n. 75 del 1981, come convertito.

Non vi è dubbio che la ragione giustificativa della norma censurata si debba rinvenire nell’esigenza di garantire agli assegnatari di tali alloggi una maggiore stabilità nella tutela della loro esigenza abitativa tramite l’acquisizione di un diritto di proprietà, vincolato al soddisfacimento del richiamato bisogno.

Chiarita la funzione della norma censurata, non si ravvisa alcuna ragionevole e necessitata connessione fra tale ratio, orientata alla tutela degli assegnatari degli alloggi prefabbricati, ubicati nei comuni colpiti dal terremoto dell’Irpinia, e il tipo di ente pubblico che si è fatto carico della loro costruzione o acquisizione: il comune piuttosto che lo Stato.

Ancor meno giustificabile è restringere l’ambito dei beneficiari a coloro che siano assegnatari di un prefabbricato realizzato sulla base di uno specifico decreto-legge, anziché di un diverso atto normativo parimenti intervenuto nello stesso contesto di gestione dell’emergenza abitativa suscitata dall’evento sismico.

L’esclusione dalla norma censurata della platea di beneficiari individuata dal giudice a quo non trova, dunque, alcuna logica giustificazione e comporta una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti, parimenti meritevoli della medesima protezione.

Presentata il 17 ottobre 2023; annunciata nella seduta n. 115 del 18 ottobre 2023. DOC. VII, N. 41. Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Processo Regeni: per le imputazioni di tortura statale la disciplina dell'assenza dell'imputato non può tradursi in una immunità "de facto"

Sentenza n. 192 del 27 settembre 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 420-bis, c. 2 e 3, del codice di procedura penale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, l’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione stessa, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

La norma censurata rivela una lacuna ordinamentale che offende la dignità della persona e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tortura. Infatti, impedendo sine die la celebrazione del processo per l’accertamento del reato di tortura, si annulla un diritto inviolabile della vittima.

La lacuna censurata inoltre apre irragionevolmente uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia. La decisione di accoglimento va tuttavia delimitata in coerenza sia con i presupposti di rilevanza delle questioni, sia con gli obblighi internazionali, che per il crimine di tortura giustificano una peculiare composizione delle garanzie partecipative.

Lo statuto universale del crimine di tortura, delineato dalle dichiarazioni sovranazionali e dai trattati, «è connaturato alla radicale incidenza di tale crimine sulla dignità della persona umana». Pertanto, il dovere dello Stato di accertare giudizialmente la commissione di questo delitto si presenta come «il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità».

Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa.

Presentata il 26 ottobre 2023; annunciata nella seduta n. 119 del 27 ottobre 2023. DOC. VII, N. 42. Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa); 4a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea).