Norme impugnate: art. 18-bis, della legge 22/04/2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, c. 5°, lett. b), della legge 04/10/2019, n. 117
La norma è stata impugnata «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».
Nella versione applicabile ratione temporis nel procedimento principale, la disposizione censurata consentiva alla corte d’appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia; escludendo con ciò implicitamente - ma inequivocabilmente - i cittadini di paesi terzi, pur se legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia.
Poiché il motivo di non esecuzione facoltativa è funzionale ad accrescere le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che questa abbia scontato la pena, la Corte di giustizia ha osservato che i cittadini dell’Unione e i cittadini di Stati terzi che «presentino un grado di integrazione certo» nello Stato di esecuzione si trovano «in una situazione comparabile» quanto alle possibilità di rieducazione nello Stato medesimo.
L’esigenza di uguaglianza di trattamento tra cittadino di altro Stato membro e cittadino di uno Stato Terzo vieta evidentemente che a quest’ultimo possa essere riservato un trattamento più favorevole di quello (legittimamente) riservato dal legislatore nazionale al cittadino di altro Stato membro. Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe la nuova formulazione dell’art. 18-bis deve essere limitata alla situazione in cui la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, sia legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni.
Presentata il 6 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 94 del 1 agosto
2023. DOC.
VII, N. 37.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia); 4a Commissione permanente (Politiche
dell'Unione europea).