Testata
Periodico di informazione
sull'attività parlamentare,
link e segnalazioni

24 febbraio 2025 | Numero 89
Segnalazioni → Corte costituzionale
X linkedin email

Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Rifiuto della consegna di cittadini di Stati terzi residenti nel territorio italiano e ivi sufficientemente integrati

Sentenza n. 178 del 6 luglio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: art. 18-bis, della legge 22/04/2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, c. 5°, lett. b), della legge 04/10/2019, n. 117

La norma è stata impugnata «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

Nella versione applicabile ratione temporis nel procedimento principale, la disposizione censurata consentiva alla corte d’appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia; escludendo con ciò implicitamente - ma inequivocabilmente - i cittadini di paesi terzi, pur se legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia.

Poiché il motivo di non esecuzione facoltativa è funzionale ad accrescere le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che questa abbia scontato la pena, la Corte di giustizia ha osservato che i cittadini dell’Unione e i cittadini di Stati terzi che «presentino un grado di integrazione certo» nello Stato di esecuzione si trovano «in una situazione comparabile» quanto alle possibilità di rieducazione nello Stato medesimo.

L’esigenza di uguaglianza di trattamento tra cittadino di altro Stato membro e cittadino di uno Stato Terzo vieta evidentemente che a quest’ultimo possa essere riservato un trattamento più favorevole di quello (legittimamente) riservato dal legislatore nazionale al cittadino di altro Stato membro. Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe la nuova formulazione dell’art. 18-bis deve essere limitata alla situazione in cui la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, sia legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni.

Presentata il 6 luglio 2023; annunciata nella seduta n. 94 del 1 agosto 2023. DOC. VII, N. 37.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Diritto all'indennizzo a favore dei soggetti che abbiano subito una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di trattamenti vaccinali obbligatori o raccomandati

Sentenza n. 181 del 6 giugno 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 1, c. 1, della legge 25/02/1992, n. 210.

La norma impugnata prevede il diritto all’indennizzo a beneficio di chi abbia subito «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica», a causa di «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale» […], purché sussista un nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e la lesione del diritto alla salute.

Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e l’obiettivo della tutela della salute collettiva è necessario e sufficiente, da un lato, che l’autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si attenga alla profilassi suggerita dall’autorità pubblica nell’interesse generale.

La scelta tecnica dell’obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l’assenza del diritto all’indennizzo.

Per le ragioni esposte, l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

Presentata il 26 settembre 2023; annunciata nella seduta n. 107 del 28 settembre 2023. DOC. VII, N. 38.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).