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20 gennaio 2025 | Numero 84
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Terre di proprietà privata gravate da usi civici

Sentenza n. 119 dell'11 maggio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 3, c. 3, della legge 20/11/2017, n. 168

La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.

La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesistico ambientale correlato alla conservazione degli usi civici.

La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, “si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali” “sotto qualunque prospettiva lo si consideri”: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata.

Conclusivamente, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.

Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa

Presentata il 15 giugno 2023; annunciata nella seduta n. 77 del 19 giugno 2023. DOC. VII, N. 29.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).

Deroghe al ripiano delle quote annuali di disavanzo

Sentenza n. 120 del 24 maggio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 7 del decreto legislativo 27/12/2019, n. 158, come modificato dall'art. 1, c. 1, del decreto legislativo 18/01/2021, n. 8, e art. 5 della legge della Regione Sicilia 26/11/2021, n. 30

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis, che consentiva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne per un anno il recupero.

La Corte ha affermato che, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche siciliane, la normativa censurata, anziché favorire un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne consentiva un indebito ampliamento.

La normativa dichiarata incostituzionale è stata ritenuta in grado di ripercuotersi sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale. La Corte ha ricordato altresì che l’illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell’Ente impatta negativamente anche sui conti nazionali ove confluiscono le risultanze della contabilità regionale e, pertanto, ostacolano la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede europea e sovranazionale.

Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa

Presentata il 15 giugno 2023; annunciata nella seduta n. 77 del 19 giugno 2023. DOC. VII, N. 30.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).