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13 gennaio 2025 | Numero 83
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Automatico divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, con riferimento alla pena edittale fissa dell'ergastolo

Sentenza n. 94 del 18 aprile 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 69, c. 4, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 05/12/2005, n. 251.

Il divieto di prevalenza delle attenuanti con riguardo alla recidiva reiterata si presenta come particolare perché l’automatismo di tale esclusione si innesta sulla mancanza di automatismo dell’applicazione dell’aumento di pena.

La tenuta costituzionale di questo automatismo, insito nel divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, non poteva che misurarsi con i principi di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), di offensività della condotta del reo (art. 25, secondo comma, Cost.) e della necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, Cost.), pur nel contesto della generale non obbligatorietà della recidiva, che non attenua la portata del divieto stesso, ma anzi lo fa apparire, già per ciò solo, eccedente se non proprio contraddittorio.

La deroga al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, insita nel divieto recato dalla disposizione censurata, determina, in questi casi, una «alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (sentenza n. 251 del 2012), perché finisce per comportare l’applicazione di pene identiche per violazioni di rilievo penale marcatamente diverso.

In definitiva, nel caso di reati puniti con la pena edittale dell’ergastolo, si ha che, concorrendo l’aggravante della recidiva reiterata e applicandosi il censurato divieto di prevalenza delle attenuanti, la pena dell’ergastolo diventa l’unica irrogabile, quindi “fissa” e “indefettibile”.

Per effetto [della] dichiarazione di illegittimità costituzionale il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio in caso di condanna di persona recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., imputata di uno dei delitti suddetti, può operare l’ordinario bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. nel caso di concorso di circostanze e, quindi, può ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata (secondo comma), oppure equivalenti a quest’ultima (terzo comma), o finanche subvalenti rispetto ad essa (primo comma).

Per maggiori informazioni si veda Comunicato Stampa

Presentata l’8 maggio 2023; annunciata nella seduta n. 67 del 16 maggio 2023. DOC. VII, N. 25.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).

Applicabilità del principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni pubbliche per gli psicologi militari

Sentenza n. 98 del 5 aprile 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 210, c. 1, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66.

Nell’ambito del pubblico impiego, vige un generale principio di esclusività della prestazione di lavoro in favore delle amministrazioni, con divieto di assumere altri impieghi e di svolgere altre professioni. L’obbligo di esclusività, che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, «trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost.», che, «nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, rafforza il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico ai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività».

L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) ribadisce che la disciplina da esso dettata in tema di incompatibilità si applica a tutto il pubblico impiego, con esclusione dei dipendenti […] ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero professionali, tra cui figurano, appunto, i medici dipendenti del SSN.

Per il personale militare - che, ai sensi dell’art. 3 t.u. pubblico impiego, rientra nel personale in regime di diritto pubblico […] - vige il medesimo principio generale di esclusività dell’impiego previsto per i pubblici dipendenti in generale. [...] L’art. 894, comma 1, cod. ordinamento militare fa salvi, però, rispetto al generale principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione, «[i] casi previsti da disposizioni speciali».

In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale, che normalmente consiste nel ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella, può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione di quest’ultima ad altre fattispecie purché ispirate alla medesima ratio derogandi.

La mancata estensione agli psicologi militari della disciplina derogatoria non risulta sorretta da alcun motivo giustificativo, proprio in considerazione della rilevata identità sia della categoria professionale cui appartengono gli uni e gli altri, quella dei sanitari militari addetti al SSM, sia dell’attività da essi svolta, diretta pur sempre alla cura della salute del paziente.

Presentata il 18 maggio 2023; annunciata nella seduta n. 70 del 23 maggio 2023. DOC. VII, N. 26.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 4a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea); 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).