Norme impugnate: Art. 630, c. 3°, del codice di procedura civile
Il «principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo». Corollario del principio è «l'esigenza che il giudice non subisca la "forza della prevenzione" derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda».
Nel corso del tempo, il legislatore è intervenuto in numerose occasioni al fine di assicurare, nell'ambito del processo civile, l'imparzialità rispetto a mezzi espressamente qualificati come reclami e a cui, in buona parte delle ipotesi, può riconoscersi una natura impugnatoria, ancorché si propongano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.
Il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, inscrivendo il giudizio di reclamo fra i procedimenti lato sensu impugnatori, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo.
L'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Ne conseguono l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ.
Presentata il 17 marzo 2023; annunciata nella seduta n. 50 del 21 marzo
2023.
DOC. VII, N. 21.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a
Commissione permanente (Giustizia).