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16 dicembre 2024 | Numero 80
Segnalazioni → Corte costituzionale
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Sentenze della Corte costituzionale trasmesse al Senato

Necessaria applicazione degli istituti della astensione e della ricusazione a tutela dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice

Sentenza n. 45 del 6 febbraio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Palazzo della Consulta

Norme impugnate: Art. 630, c. 3°, del codice di procedura civile

Il «principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo». Corollario del principio è «l'esigenza che il giudice non subisca la "forza della prevenzione" derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda».

Nel corso del tempo, il legislatore è intervenuto in numerose occasioni al fine di assicurare, nell'ambito del processo civile, l'imparzialità rispetto a mezzi espressamente qualificati come reclami e a cui, in buona parte delle ipotesi, può riconoscersi una natura impugnatoria, ancorché si propongano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.

Il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, inscrivendo il giudizio di reclamo fra i procedimenti lato sensu impugnatori, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo.

L'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Ne conseguono l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ.

Presentata il 17 marzo 2023; annunciata nella seduta n. 50 del 21 marzo 2023. DOC. VII, N. 21.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia).

Definizione del procedimento penale per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare coscientemente al processo

Sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Norme impugnate: Art. 72 bis, del codice di procedura penale e, in via subordinata, art. 159, ultimo comma, del codice penale

Nella prospettiva delle garanzie di effettività del diritto all'autodifesa, la Corte, con la sentenza n. 39 del 2004, ha osservato che, «anche se l'art. 70 letteralmente si riferisce ad ipotesi di "infermità mentale", il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo "stato mentale" dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo». Partecipazione cosciente che - ha precisato tale sentenza - «non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa».

La distinzione tra infermità mentale e infermità fisica, pur corrispondente a una classificazione tradizionale, non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative (come, nella specie, la SLA), le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l'impossibilità di una partecipazione attiva dell'imputato al processo nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che può dedursi dall'impiego nella disposizione censurata dell'aggettivo «mentale», determina quindi un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale comprometta anch'essa la cosciente partecipazione al processo.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

Per maggiori informazioni si veda comunicato stampa

Presentata il 7 aprile 2023; annunciata nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023. DOC. VII, N. 22.
Assegnata alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 2a Commissione permanente (Giustizia); 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).