· 1° maggio 2026 ·
Festa del Lavoro
Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Costituzione della Repubblica Italiana, 1948 · Art. 1Dai principi fondamentali agli articoli dedicati ai rapporti economici.
Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i principi
fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Titolo terzo
della Parte prima, relativo ai “Rapporti economici”.
Furono elaborati dalla Prima e dalla Terza Sottocommissione e furono esaminati
e votati dall'Assemblea Costituente nelle sedute del 22 e 24 marzo 1947
(i principi fondamentali) e 8, 9, 10 maggio 1947 (gli articoli del Titolo terzo).

Momenti di lavoro nella Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente
La formulazione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione che giunse all'esame dell'Assemblea Costituente fu il risultato dell’elaborazione di varie proposte che intendevano sottolineare la caratterizzazione della Repubblica dal punto di vista economico-sociale come anche politico e storico.

Formulazione provvisoria di articolo proposta da Palmiro Togliatti
in Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946
❝
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione
❞

Resoconto stenografico dell’approvazione finale del testo dell’articolo 1 della Costituzione
L'espressione "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", era stata proposta
da Amintore Fanfani - ed accettata da Togliatti, dopo la bocciatura da parte
dell'Assemblea della proposta del gruppo comunista - perché ritenuta più adatta
a definire i caratteri costitutivi della Repubblica.
Una espressione che afferma solennemente il diritto e il dovere di ogni uomo,
secondo le sue possibilità, di trovare «nel suo sforzo libero la capacità di essere
se stesso e di contribuire al benessere della Nazione» e che bene rappresentava
la novità del principio posto a fondamento della Repubblica pur evitando di darle
un'impostazione classista.
Escludere un'interpretazione classista nella formula solenne di apertura della
Costituzione fu una preoccupazione ribadita nelle dichiarazioni rese dai rappresentanti
di tutti i gruppi al momento della votazione.

Prime pagine dei giornali in occasione dell’approvazione dell’articolo 1 della Costituzione (23 marzo 1947)

Prima seduta dell'Assemblea Costituente
FANFANI. [...] Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi
differenti dal nostro, testo, che dice: «L'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro».
In questa formulazione l'espressione democratica vuole indicare i caratteri tradizionali,
i fondamenti di libertà e di eguaglianza, senza dei quali non v'è democrazia. Ma in questa
stessa espressione la dizione «fondata sul lavoro» vuol indicare la nuova
caratterizzazione che lo Stato italiano, quale noi lo abbiamo immaginato, dovrebbe assumere.
Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi
sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece
che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare
nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità
nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente
si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d'ogni uomo
di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché
la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni
uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità
comune. L'espressione «fondata sul lavoro» segna quindi l'impegno, il tema
di tutta la nostra Costituzione [...]. Ottenuta quindi una sintetica definizione della
Repubblica fondata sulla libertà e sulla giustizia, si apre la strada al concetto della
sovranità. concetto svolto nel secondo comma: «La sovranià appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», forma sufficiente
ad indicare ad un tempo la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità,
cioè il popolo.
(Dal resoconto
della seduta n. 72 dell'Assemblea Costituente, 22 marzo 1947)
❝
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
❞
Nell'affermare il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione
i Costituenti vollero anche sancire l'impegno della Repubblica a consentirne la
trasposizione nei fatti, per dare contenuto concreto al principio formale. Il rinnovamento
istituzionale e politico dello Stato repubblicano è espresso dall'impegno a rimuovere
gli ostacoli che possono impedire la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione
sociale, politica ed economica del Paese.
Poiché l'uomo non è un individuo contrapposto allo Stato ma è centro di rapporti sociali,
la Repubblica, espressione della vita collettiva, trae il suo senso e il suo significato
solo dalla partecipazione effettiva di tutti alla vita di tutti. Così si espressero,
tra gli altri, i deputati Lelio Basso e Aldo Moro, nel corso della discussione in
Assemblea svoltasi il 24 marzo 1947.
L’attuale formulazione dell’articolo 3 fu proposta, con identici emendamenti, da esponenti
dei gruppi democristiano e comunista. Dai lavori preparatori emerge il rapporto di
consequenzialità tra l’articolo 1, primo comma e l’articolo 3, secondo comma. Nel progetto
sottoposto dalla Commissione dei Settantacinque all’Assemblea Costituente, infatti,
l’articolo 1, primo comma affermava: 'L’Italia è una Repubblica democratica. Essa ha
a fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. [...]'. L’Assemblea decise di spostare il secondo
periodo all’articolo 3, adottando una formulazione che vincolasse in modo più stringente
la condotta dello Stato alla garanzia della effettività del principio di eguaglianza,
ribadendo, in tal modo, il fondamento costituzionale dei diritti sociali.
(Nelle foto sopra, Lelio Basso e Aldo Moro)
❝
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società
❞
In applicazione del principio che il lavoro è alla base dell'organizzazione civile,
politica e sociale del Paese, i Costituenti affermarono il diritto al lavoro,
proclamato nell'articolo 4, primo comma, al quale corrisponde il dovere del lavoro,
contenuto nel secondo comma. Nel progetto di Costituzione sottoposto all'Assemblea
l'articolo era collocato nel Titolo terzo, tra le norme che disciplinano i rapporti
economici, ma infine fu deciso di spostarlo tra i principi fondamentali. Diritto e dovere,
disse Gustavo Ghidini (nella foto), Presidente della terza Sottocommissione
incaricata di redigere la parte relativa ai rapporti economici, sono termini correlativi
e uno si lega indissolubilmente all'altro. L'affermazione del diritto al lavoro, concepito
in tutte le sue forme, non solo materiali ma anche spirituali e morali, sollevò molte
perplessità sulla effettiva capacità dello Stato di promuovere efficacemente le condizioni
per garantire l'occupazione. Furono dibattute le varie possibili forme di intervento pubblico
in economia, e nel corso della discussione del 9 maggio 1947 fu esaminato - e respinto -
un emendamento comunista che proponeva l'introduzione della pianificazione statale attraverso
atti di 'orientamento e coordinamento'. Fu anche esclusa la possibilità di condizionare
l'esercizio dei diritti civili e politici all'adempimento del dovere di lavorare. Tale dovere,
fu detto, non ha natura giuridica ma morale, e l'esercizio dei diritti civili è connesso
alla semplice qualità di essere cittadino.
❝
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero
❞
Durante la discussione dell'articolo 35, l'8 maggio del 1947, fu chiarito che
l'impegno della Repubblica alla tutela del lavoro in tutte le sue forme è una premessa
di principio di ordine generale, la quale è posta in apertura del Titolo Terzo per consentire
al futuro legislatore di introdurre le opportune forme di tutela secondo le esigenze richieste
di volta in volta dai tempi.
Alcuni Costituenti la ritenevano infatti una formula superflua, che ripeteva il concetto
già contenuto nel primo articolo sul lavoro come fondamento della Repubblica.
Il deputato Francesco Colitto, relatore per la terza Sottocommissione, faceva notare come
dal diritto/dovere del lavoro derivi necessariamente il bisogno di garantirne la tutela
per consentire il godimento del diritto e assicurare l'adempimento del dovere.
Nell'ambito delle tutele i Costituenti fecero rientrare anche il principio dell'elevazione
professionale garantita tramite una adeguata formazione, recepito nel secondo comma.
Il terzo comma fu illustrato dalla deputata Angela Maria Guidi Cingolani (nella foto)
nel corso della discussione del 3 maggio con un'appassionata perorazione dei principi sanciti
dalla Dichiarazione di Filadelfia del maggio 1944 (XXVI sessione della Conferenza internazionale
del Lavoro) sulla libertà e dignità del lavoro e sull'impegno di ogni nazione di lottare
contro miseria e bisogno, favorendo l'associazionismo sindacale.
La formula del quarto comma, che tende gradualmente all'abolizione dei vincoli al libero
trasferimento dei lavoratori, è il risultato dell'accettazione di due proposte: una
dell'onorevole Francesco Maria Dominedò per il riconoscimento in forma molto ampia della libertà
di emigrazione e l'altra dell'onorevole Vittorio Foa per la tutela del lavoro italiano all'estero.
❝
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi
❞
La formula del primo comma dell'articolo 36 fu proposta da Fanfani alla terza
Sottocommissione il 12 settembre 1946. Due punti di discussione furono subito sollevati:
uno sulla opportunità o meno di commisurare la retribuzione dei lavoratori anche alle
necessità delle loro famiglie, cosa che, come fu evidenziato da Francesco Colitto
(nella foto), avrebbe finito per produrre disparità tra lavoratori; l'altro
sulla indicazione di "quantità e qualità del lavoro" come termine di misura della retribuzione,
perché, come osservarono i deputati della corrente sindacale comunista, il salario viene
determinato nel contratto collettivo nazionale per categoria e per specializzazione del lavoro,
non per la qualità o la quantità.
Fanfani replicò che questo non impedisce di stabilire, nei contratti collettivi, particolari
premi per i lavoratori più solerti e il parametro della quantità e qualità resta valido
per misurare la retribuzione.
Durante la discussione generale il deputato comunista Bibolotti propose e difese tanto
il principio del salario minimo quanto quello della durata massima della giornata lavorativa,
ricordando le lotte dei lavoratori per conquistare la libertà dallo sfruttamento.
Ottenne l'approvazione della determinazione per legge dell'orario massimo della giornata
lavorativa.
La formulazione del terzo comma, sul riposo settimanale e le ferie, fu ispirata da Lelio
Basso e sostituì l'originaria "il diritto al riposo è garantito", ritenuta troppo asciutta
e vuota di contenuto.
❝ La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione ❞
Il riconoscimento della piena eguaglianza alle donne, affermato come principio fondamentale
nell'articolo 3 della Costituzione e attuato politicamente con l'introduzione del suffragio
universale a partire dalle elezioni amministrative del 1946 e dal referendum del 2 giugno 1946,
andava opportunamente confermato con il riconoscimento alle donne del diritto al lavoro.
Alcune deputate costituenti, tra le quali Nilde Iotti, sottolinearono come il diritto al lavoro
rappresenti una condizione necessaria perché le donne possano raggiungere la piena emancipazione
dall'inferiorità e dall'arretratezza sociale. Altre indicarono la via del progresso sociale
proprio nella eliminazione delle barriere giuridiche che impediscono lo sviluppo della personalità
femminile e la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale e politica del Paese.
Tra le partecipanti alla discussione si ricordano anche Angelina Merlin e Teresa Mattei; esse
e le costituenti tutte si batterono per garantire il ruolo femminile nella ricostruzione e nella
crescita del Paese.
Nell'Assemblea Costituente il dibattito sull'articolo 37 riguardò inoltre i diritti particolari
riservati alle lavoratrici madri, al fine di tutelare la maternità proclamata unanimemente
"funzione essenziale" della donna. A questo scopo alcune deputate costituenti, tra le quali
Maria Federici, auspicavano iniziative concrete come la realizzazione di sale di allattamento,
nidi e asili per i piccoli nelle fabbriche.
(Nelle foto sopra, Nilde Iotti e Angelina Merlin)

La Domenica del Corriere, 19 settembre 1948
❝
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto a parità di retribuzione
❞
Il secondo e terzo comma dell'articolo 37 si devono a una proposta aggiuntiva del deputato
Bruno Corbi (nella foto), comunista. Egli, criticando l'arretratezza della legislazione
sociale italiana allora in vigore, che non assicurava alcuna tutela da uno sfruttamento in
condizioni di lavoro durissime e pericolose, con retribuzioni inadeguate, proclamò la necessità
di rendere giustizia ai giovani lavoratori.
Corbi attribuiva il grande problema dello sfruttamento del lavoro giovanile alle conseguenze
del fascismo, ad un sistema sociale che andava cambiato nell'interesse di tutta la nazione.
Tuttavia l'indicazione del limite preciso dei 16 anni come età minima non fu accolta perché
troppo rigida a fronte della varietà di tipi di lavoro. Fu proposto dal deputato Mario Cingolani
di affidare al legislatore il compito di regolamentare secondo l'opportunità e il tipo di
occupazione l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro.
Senato della Repubblica - Biblioteca Italia
Dalle origini ottocentesche alla festività della Repubblica
La Giornata affonda le radici nel movimento operaio statunitense della seconda metà dell'Ottocento. Il 1° maggio 1886 uno sciopero generale fu proclamato a Chicago per l'introduzione della giornata lavorativa di otto ore. Le manifestazioni sfociarono nella drammatica repressione di Haymarket Square, che costò la vita a lavoratori e agenti di polizia.
Tre anni dopo, il Congresso fondativo della Seconda Internazionale, riunito a Parigi nel luglio 1889, proclamò il 1° maggio quale giornata internazionale di lotta dei lavoratori, in memoria degli eventi di Chicago. Il 1° maggio 1890 fu così la prima celebrazione simultanea su scala internazionale: in Italia si svolsero manifestazioni nelle principali città del paese.
Il regime fascista soppresse la ricorrenza del 1° maggio, sostituendola con la «Festa del Lavoro Nazionale» collocata il 21 aprile, data del Natale di Roma. La festa dei lavoratori fu ripristinata nel 1945, dopo la Liberazione, e le celebrazioni tornarono a svolgersi in tutta Italia già il 1° maggio di quell'anno.
Con l’avvento della Repubblica, il lavoro divenne principio fondativo dell’ordinamento costituzionale. Sul piano delle ricorrenze civili, il 1° maggio era già stato dichiarato giorno festivo a tutti gli effetti civili dal decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, insieme al 25 aprile, anniversario della Liberazione, e all’8 maggio, anniversario della Vittoria in Europa.
La legge 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, stabilì poi un nuovo quadro organico delle festività della Repubblica, distinguendo tra festa nazionale, giorni festivi a tutti gli effetti civili e solennità civili. In questo sistema il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, fu dichiarato festa nazionale, mentre il 1° maggio, Festa del lavoro, fu incluso tra i giorni festivi.
Il relativo disegno di legge, n. 75, fu presentato in Senato nella seduta del 17 settembre 1948 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, di concerto con il Ministro del Tesoro Giuseppe Pella e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Amintore Fanfani. La relazione al disegno di legge chiariva la necessità di superare l’incertezza normativa prodotta dalla sospensione e dalle successive proroghe delle precedenti disposizioni in materia di feste nazionali, giorni festivi e solennità civili.
L’esame in Senato si svolse presso la Prima Commissione permanente, in sede deliberante. Nel corso della discussione fu ritenuto opportuno precisare direttamente nel testo della legge i caratteri distintivi delle diverse categorie di ricorrenze, anziché lasciarli alla sola relazione illustrativa. Il dibattito riguardò anche gli effetti economici delle principali festività: il testo prevedeva infatti uno specifico trattamento retributivo per i lavoratori in occasione del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 4 novembre. (Su questo punto intervenne successivamente la Legge 31 marzo 1954, n. 90 che modificò la legge n. 260/1949 precisando la disciplina della retribuzione dovuta ai lavoratori nelle ricorrenze festive, anche nel caso di prestazione lavorativa svolta in tali giornate.)
Approvato dalla Commissione del Senato, il disegno di legge passò all’esame della Camera, dove fu definitivamente approvato nel maggio 1949. La legge fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
In occasione del Primo Maggio, Palazzo Madama è aperto gratuitamente al pubblico nell’ambito delle celebrazioni per gli “80 anni di Repubblica”.
Il percorso di visita comprende anche la Sala contemporanea, con opere appartenenti al patrimonio artistico del Senato e alla Collezione BNL BNP Paribas.
Ulteriori informazioni: Visitare il Senato
In occasione delle aperture straordinarie per il Primo Maggio, i visitatori potranno accedere alla Sala contemporanea, dove sono esposte opere appartenenti al patrimonio artistico del Senato e alla Collezione BNL BNP Paribas.
Giorgio de Chirico · 1952–1955 circa · Olio su tela, 50 × 70 cm
L'opera è autenticata sul retro dal pittore stesso; un ulteriore attestato di autenticità è stato fornito da Claudio Bruni, per molti anni mercante del pittore e primo curatore dell'archivio generale del maestro. Una perizia di Augusta Monferini, già Soprintendente della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, la dichiara autentica e la colloca verso il 1955.
Le Ninfe appartengono a un momento di riproposizione dell'arte barocca da parte di de Chirico, nella fase in cui il pittore realizza dipinti dal valore di schizzo colorato, dalla sommarietà insistita. Analogie stilistiche evidenti le accomunano a Paride con cavallo (1952), Duello tra cavalieri (1953), Donne e cavalieri (1953): opere legate alla ventennale epopea ariostesca del pittore, improntata a una tecnica «fluida e rapida» descritta dalla critica come capace di «tradurre» la pagina letteraria – Perceval, Faust, l'Orlando Furioso – in termini pittorici.
Nel dipinto le nude appaiono adagiate sulla terra brulla attraversata da un corso d'acqua paludoso al centro della composizione. I corpi morbidi sono delineati da pennellate espressioniste nei profili rosa sovrapposti arbitrariamente, con linee di bruno che sintetizzano le ombre e un'aria naïve che le inserisce nel paesaggio. L'opera è minuziosa in termini di lavoro pittorico: continue campiture si giustappongono, sovrappongono, contrastano senza mai mescolarsi.
Ormai lontano da ogni arte modernista e dalla sua stessa Metafisica, de Chirico propugnava in quegli anni il «tradizionalismo», organizzando anti-Biennali tra il 1950 e il 1954. Nei numerosi bozzetti scenografici del periodo si ritrova la stessa attitudine segnica visibile nell'opera della Collezione BNL.
Autore non identificato · 1940 circa · Legni di essenze diverse, vetro
Il tavolo presenta una struttura a doppio piedistallo con basamento metallico che conferisce al manufatto un carattere di solidità monumentale, coerente con l'estetica Art Déco. Il piano di grandi dimensioni, con angoli arrotondati, è protetto da una lastra di vetro di copertura.
La tecnica impiegata sembra essere quella della tarsia pittorica: singoli frammenti di legno di diversa essenza, sagomati con precisione, sono accostati a formare composizioni figurative di grande complessità iconografica, senza ricorso a incisioni o sovrapitture. Il risultato è una superficie che gioca esclusivamente sulle variazioni naturali di colore e grana dei legni.
L'intero programma decorativo sembra ruotare attorno all'iscrizione al centro del piano – presumibilmente in lingua ceca – UMĚNÍ VĚČNÉ / ŽIVOT KRÁTKÝ, traducibile come «L'arte è eterna / la vita è breve», secondo il noto apoftegma Ars longa, vita brevis. Attraverso le scene allegoriche intarsiate, l'artista avrebbe inteso celebrare il genio creativo dell'uomo e la capacità dell'opera d'arte di trascendere i limiti del tempo.
Il bordo perimetrale è scandito da numeri romani indicanti i secoli (XIII–XV, XVIII–XIX, XX), che incorniciano e ordinano cronologicamente i pannelli narrativi. Il manufatto potrebbe essere stato acquisito intorno al 1940, sotto la presidenza di Arturo Osio (1925–1942), in occasione dell'allestimento della nuova sede BNL di Via Veneto.
Giuliano Vangi · 2003 · Scultura in legno, h 237 cm
La scultura Italia, realizzata da Giuliano Vangi nel 2003, raffigura una figura femminile di forte essenzialità formale. L'opera, in legno, è alta 237 cm e si distingue per alcuni dettagli di intensa caratterizzazione, come le treccine e gli occhi in avorio.
Collocata negli ambienti del Senato dall'agosto 2003, l'opera appartiene al nucleo di arte contemporanea che dialoga con gli spazi storici dell'Istituzione e testimonia l'attenzione per i linguaggi artistici del nostro tempo.
Nella Sala contemporanea sono inoltre esposte altre opere appartenenti al patrimonio artistico del Senato della Repubblica.
-
-