80 anni di Repubblica

· 1° maggio 2026 ·

Festa del Lavoro

Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Costituzione della Repubblica Italiana, 1948 · Art. 1

Il lavoro nella Costituzione

Dai principi fondamentali agli articoli dedicati ai rapporti economici.

Momenti di lavoro nella Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente
Il lavoro in Costituzione Articoli 1, 3, 4 e Titolo III della Parte prima Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i principi fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Titolo terzo della Parte prima, relativo ai “Rapporti economici”. Furono elaborati dalla Prima e… Continua a leggere

Il tema del lavoro è affrontato nella Costituzione sia tra i principi fondamentali, negli articoli 1, 3 e 4, sia negli articoli del Titolo terzo della Parte prima, relativo ai “Rapporti economici”.
Furono elaborati dalla Prima e dalla Terza Sottocommissione e furono esaminati e votati dall'Assemblea Costituente nelle sedute del 22 e 24 marzo 1947 (i principi fondamentali) e 8, 9, 10 maggio 1947 (gli articoli del Titolo terzo).

Momenti di lavoro nella Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente
Momenti di lavoro nella Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente

Formulazione provvisoria di articolo proposta da Palmiro Togliatti in Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946
I lavori della Prima Sottocommissione Prima Sottocommissione dell’Assemblea Costituente La formulazione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione che giunse all'esame dell'Assemblea Costituente fu il risultato dell’elaborazione di varie proposte che intendevano sottolineare la caratterizzazione della Repubblica… Continua a leggere

La formulazione dell'articolo 1 del progetto di Costituzione che giunse all'esame dell'Assemblea Costituente fu il risultato dell’elaborazione di varie proposte che intendevano sottolineare la caratterizzazione della Repubblica dal punto di vista economico-sociale come anche politico e storico.

Togliatti
Formulazione provvisoria di articolo proposta da Palmiro Togliatti in Prima Sottocommissione il 18 ottobre 1946

Resoconto stenografico dell’approvazione finale del testo dell’articolo 1 della Costituzione
Fondata sul Lavoro - Articolo 1 Articolo 1 della Costituzione ❝ L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione ❞ Continua a leggere

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione

Resoconto stenografico dell’approvazione finale del testo dell’articolo 1 della Costituzione
Resoconto stenografico dell’approvazione finale del testo dell’articolo 1 della Costituzione

L'espressione "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", era stata proposta da Amintore Fanfani - ed accettata da Togliatti, dopo la bocciatura da parte dell'Assemblea della proposta del gruppo comunista - perché ritenuta più adatta a definire i caratteri costitutivi della Repubblica.
Una espressione che afferma solennemente il diritto e il dovere di ogni uomo, secondo le sue possibilità, di trovare «nel suo sforzo libero la capacità di essere se stesso e di contribuire al benessere della Nazione» e che bene rappresentava la novità del principio posto a fondamento della Repubblica pur evitando di darle un'impostazione classista.
Escludere un'interpretazione classista nella formula solenne di apertura della Costituzione fu una preoccupazione ribadita nelle dichiarazioni rese dai rappresentanti di tutti i gruppi al momento della votazione.

Prime pagine dei giornali sull’approvazione dell’articolo 1 della Costituzione
Prime pagine dei giornali in occasione dell’approvazione dell’articolo 1 della Costituzione (23 marzo 1947)

Prima seduta dell'Assemblea Costituente
"Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio" Amintore Fanfani · Assemblea Costituente, 22 marzo 1947 FANFANI. [...] Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, testo, che dice: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»… Continua a leggere

Prima seduta dell'Assemblea Costituente
Prima seduta dell'Assemblea Costituente

Amintore Fanfani FANFANI. [...] Così è nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di gruppi differenti dal nostro, testo, che dice: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
In questa formulazione l'espressione democratica vuole indicare i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza, senza dei quali non v'è democrazia. Ma in questa stessa espressione la dizione «fondata sul lavoro» vuol indicare la nuova caratterizzazione che lo Stato italiano, quale noi lo abbiamo immaginato, dovrebbe assumere.
Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d'ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune. L'espressione «fondata sul lavoro» segna quindi l'impegno, il tema di tutta la nostra Costituzione [...]. Ottenuta quindi una sintetica definizione della Repubblica fondata sulla libertà e sulla giustizia, si apre la strada al concetto della sovranità. concetto svolto nel secondo comma: «La sovranià appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», forma sufficiente ad indicare ad un tempo la fonte, il fondamento e il delegante della sovranità, cioè il popolo.
(Dal resoconto della seduta n. 72 dell'Assemblea Costituente, 22 marzo 1947)

Lelio Basso
Il principio di uguaglianza - Articolo 3 Articolo 3 della Costituzione ❝ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali… Continua a leggere

 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese  

Lelio Basso   Aldo Moro

Nell'affermare il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione i Costituenti vollero anche sancire l'impegno della Repubblica a consentirne la trasposizione nei fatti, per dare contenuto concreto al principio formale. Il rinnovamento istituzionale e politico dello Stato repubblicano è espresso dall'impegno a rimuovere gli ostacoli che possono impedire la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione sociale, politica ed economica del Paese. Poiché l'uomo non è un individuo contrapposto allo Stato ma è centro di rapporti sociali, la Repubblica, espressione della vita collettiva, trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione effettiva di tutti alla vita di tutti. Così si espressero, tra gli altri, i deputati Lelio Basso e Aldo Moro, nel corso della discussione in Assemblea svoltasi il 24 marzo 1947.
L’attuale formulazione dell’articolo 3 fu proposta, con identici emendamenti, da esponenti dei gruppi democristiano e comunista. Dai lavori preparatori emerge il rapporto di consequenzialità tra l’articolo 1, primo comma e l’articolo 3, secondo comma. Nel progetto sottoposto dalla Commissione dei Settantacinque all’Assemblea Costituente, infatti, l’articolo 1, primo comma affermava: 'L’Italia è una Repubblica democratica. Essa ha a fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. [...]'. L’Assemblea decise di spostare il secondo periodo all’articolo 3, adottando una formulazione che vincolasse in modo più stringente la condotta dello Stato alla garanzia della effettività del principio di eguaglianza, ribadendo, in tal modo, il fondamento costituzionale dei diritti sociali.
(Nelle foto sopra, Lelio Basso e Aldo Moro)

Gustavo Ghidini
Il diritto al lavoro e il dovere di lavorare - Articolo 4 Articolo 4 della Costituzione ❝ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto… Continua a leggere

 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società  

Gustavo Ghidini In applicazione del principio che il lavoro è alla base dell'organizzazione civile, politica e sociale del Paese, i Costituenti affermarono il diritto al lavoro, proclamato nell'articolo 4, primo comma, al quale corrisponde il dovere del lavoro, contenuto nel secondo comma. Nel progetto di Costituzione sottoposto all'Assemblea l'articolo era collocato nel Titolo terzo, tra le norme che disciplinano i rapporti economici, ma infine fu deciso di spostarlo tra i principi fondamentali. Diritto e dovere, disse Gustavo Ghidini (nella foto), Presidente della terza Sottocommissione incaricata di redigere la parte relativa ai rapporti economici, sono termini correlativi e uno si lega indissolubilmente all'altro. L'affermazione del diritto al lavoro, concepito in tutte le sue forme, non solo materiali ma anche spirituali e morali, sollevò molte perplessità sulla effettiva capacità dello Stato di promuovere efficacemente le condizioni per garantire l'occupazione. Furono dibattute le varie possibili forme di intervento pubblico in economia, e nel corso della discussione del 9 maggio 1947 fu esaminato - e respinto - un emendamento comunista che proponeva l'introduzione della pianificazione statale attraverso atti di 'orientamento e coordinamento'. Fu anche esclusa la possibilità di condizionare l'esercizio dei diritti civili e politici all'adempimento del dovere di lavorare. Tale dovere, fu detto, non ha natura giuridica ma morale, e l'esercizio dei diritti civili è connesso alla semplice qualità di essere cittadino.

Angela Maria Guidi Cingolani
La tutela del lavoro - Articolo 35 Articolo 35 della Costituzione ❝ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori… Continua a leggere

 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero  

Angela Maria Guidi Cingolani Durante la discussione dell'articolo 35, l'8 maggio del 1947, fu chiarito che l'impegno della Repubblica alla tutela del lavoro in tutte le sue forme è una premessa di principio di ordine generale, la quale è posta in apertura del Titolo Terzo per consentire al futuro legislatore di introdurre le opportune forme di tutela secondo le esigenze richieste di volta in volta dai tempi.
Alcuni Costituenti la ritenevano infatti una formula superflua, che ripeteva il concetto già contenuto nel primo articolo sul lavoro come fondamento della Repubblica.
Il deputato Francesco Colitto, relatore per la terza Sottocommissione, faceva notare come dal diritto/dovere del lavoro derivi necessariamente il bisogno di garantirne la tutela per consentire il godimento del diritto e assicurare l'adempimento del dovere.
Nell'ambito delle tutele i Costituenti fecero rientrare anche il principio dell'elevazione professionale garantita tramite una adeguata formazione, recepito nel secondo comma.
Il terzo comma fu illustrato dalla deputata Angela Maria Guidi Cingolani (nella foto) nel corso della discussione del 3 maggio con un'appassionata perorazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione di Filadelfia del maggio 1944 (XXVI sessione della Conferenza internazionale del Lavoro) sulla libertà e dignità del lavoro e sull'impegno di ogni nazione di lottare contro miseria e bisogno, favorendo l'associazionismo sindacale.
La formula del quarto comma, che tende gradualmente all'abolizione dei vincoli al libero trasferimento dei lavoratori, è il risultato dell'accettazione di due proposte: una dell'onorevole Francesco Maria Dominedò per il riconoscimento in forma molto ampia della libertà di emigrazione e l'altra dell'onorevole Vittorio Foa per la tutela del lavoro italiano all'estero.

Francesco Colitto
Dignità del lavoro - Articolo 36 Articolo 36 della Costituzione ❝ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa… Continua a leggere

 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi  

Francesco Colitto La formula del primo comma dell'articolo 36 fu proposta da Fanfani alla terza Sottocommissione il 12 settembre 1946. Due punti di discussione furono subito sollevati: uno sulla opportunità o meno di commisurare la retribuzione dei lavoratori anche alle necessità delle loro famiglie, cosa che, come fu evidenziato da Francesco Colitto (nella foto), avrebbe finito per produrre disparità tra lavoratori; l'altro sulla indicazione di "quantità e qualità del lavoro" come termine di misura della retribuzione, perché, come osservarono i deputati della corrente sindacale comunista, il salario viene determinato nel contratto collettivo nazionale per categoria e per specializzazione del lavoro, non per la qualità o la quantità.
Fanfani replicò che questo non impedisce di stabilire, nei contratti collettivi, particolari premi per i lavoratori più solerti e il parametro della quantità e qualità resta valido per misurare la retribuzione.
Durante la discussione generale il deputato comunista Bibolotti propose e difese tanto il principio del salario minimo quanto quello della durata massima della giornata lavorativa, ricordando le lotte dei lavoratori per conquistare la libertà dallo sfruttamento.
Ottenne l'approvazione della determinazione per legge dell'orario massimo della giornata lavorativa.
La formulazione del terzo comma, sul riposo settimanale e le ferie, fu ispirata da Lelio Basso e sostituì l'originaria "il diritto al riposo è garantito", ritenuta troppo asciutta e vuota di contenuto.

Nilde Iotti
Il lavoro della donna - Articolo 37, primo comma Articolo 37, primo comma, della Costituzione ❝ La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore… Continua a leggere

 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione  

Nilde Iotti   Angelina Merlin

Il riconoscimento della piena eguaglianza alle donne, affermato come principio fondamentale nell'articolo 3 della Costituzione e attuato politicamente con l'introduzione del suffragio universale a partire dalle elezioni amministrative del 1946 e dal referendum del 2 giugno 1946, andava opportunamente confermato con il riconoscimento alle donne del diritto al lavoro.
Alcune deputate costituenti, tra le quali Nilde Iotti, sottolinearono come il diritto al lavoro rappresenti una condizione necessaria perché le donne possano raggiungere la piena emancipazione dall'inferiorità e dall'arretratezza sociale. Altre indicarono la via del progresso sociale proprio nella eliminazione delle barriere giuridiche che impediscono lo sviluppo della personalità femminile e la partecipazione delle donne alla vita economica, sociale e politica del Paese.
Tra le partecipanti alla discussione si ricordano anche Angelina Merlin e Teresa Mattei; esse e le costituenti tutte si batterono per garantire il ruolo femminile nella ricostruzione e nella crescita del Paese.
Nell'Assemblea Costituente il dibattito sull'articolo 37 riguardò inoltre i diritti particolari riservati alle lavoratrici madri, al fine di tutelare la maternità proclamata unanimemente "funzione essenziale" della donna. A questo scopo alcune deputate costituenti, tra le quali Maria Federici, auspicavano iniziative concrete come la realizzazione di sale di allattamento, nidi e asili per i piccoli nelle fabbriche.
(Nelle foto sopra, Nilde Iotti e Angelina Merlin)

La Domenica del Corriere, 19 settembre 1948
La Domenica del Corriere, 19 settembre 1948

Bruno Corbi
Il lavoro dei minori - Articolo 37, secondo e terzo comma Articolo 37, secondo e terzo comma, della Costituzione ❝ La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme… Continua a leggere

 La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto a parità di retribuzione  

Bruno Corbi Il secondo e terzo comma dell'articolo 37 si devono a una proposta aggiuntiva del deputato Bruno Corbi (nella foto), comunista. Egli, criticando l'arretratezza della legislazione sociale italiana allora in vigore, che non assicurava alcuna tutela da uno sfruttamento in condizioni di lavoro durissime e pericolose, con retribuzioni inadeguate, proclamò la necessità di rendere giustizia ai giovani lavoratori.
Corbi attribuiva il grande problema dello sfruttamento del lavoro giovanile alle conseguenze del fascismo, ad un sistema sociale che andava cambiato nell'interesse di tutta la nazione.
Tuttavia l'indicazione del limite preciso dei 16 anni come età minima non fu accolta perché troppo rigida a fronte della varietà di tipi di lavoro. Fu proposto dal deputato Mario Cingolani di affidare al legislatore il compito di regolamentare secondo l'opportunità e il tipo di occupazione l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro.

Approfondimenti

Fondata sul lavoro

Senato della Repubblica - Biblioteca Italia



La storia della nostra Costituzione

Senato della Repubblica - Biblioteca Italia

Il 1° maggio nella storia

Dalle origini ottocentesche alla festività della Repubblica

Dalle origini al riconoscimento ufficiale

La Giornata affonda le radici nel movimento operaio statunitense della seconda metà dell'Ottocento. Il 1° maggio 1886 uno sciopero generale fu proclamato a Chicago per l'introduzione della giornata lavorativa di otto ore. Le manifestazioni sfociarono nella drammatica repressione di Haymarket Square, che costò la vita a lavoratori e agenti di polizia.

Tre anni dopo, il Congresso fondativo della Seconda Internazionale, riunito a Parigi nel luglio 1889, proclamò il 1° maggio quale giornata internazionale di lotta dei lavoratori, in memoria degli eventi di Chicago. Il 1° maggio 1890 fu così la prima celebrazione simultanea su scala internazionale: in Italia si svolsero manifestazioni nelle principali città del paese.

Il regime fascista soppresse la ricorrenza del 1° maggio, sostituendola con la «Festa del Lavoro Nazionale» collocata il 21 aprile, data del Natale di Roma. La festa dei lavoratori fu ripristinata nel 1945, dopo la Liberazione, e le celebrazioni tornarono a svolgersi in tutta Italia già il 1° maggio di quell'anno.

Iter legislativo

La legge n. 260/1949 e il riconoscimento tra i giorni festivi

Con l’avvento della Repubblica, il lavoro divenne principio fondativo dell’ordinamento costituzionale. Sul piano delle ricorrenze civili, il 1° maggio era già stato dichiarato giorno festivo a tutti gli effetti civili dal decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, insieme al 25 aprile, anniversario della Liberazione, e all’8 maggio, anniversario della Vittoria in Europa.

La legge 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, stabilì poi un nuovo quadro organico delle festività della Repubblica, distinguendo tra festa nazionale, giorni festivi a tutti gli effetti civili e solennità civili. In questo sistema il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, fu dichiarato festa nazionale, mentre il 1° maggio, Festa del lavoro, fu incluso tra i giorni festivi.

Il relativo disegno di legge, n. 75, fu presentato in Senato nella seduta del 17 settembre 1948 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, di concerto con il Ministro del Tesoro Giuseppe Pella e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Amintore Fanfani. La relazione al disegno di legge chiariva la necessità di superare l’incertezza normativa prodotta dalla sospensione e dalle successive proroghe delle precedenti disposizioni in materia di feste nazionali, giorni festivi e solennità civili.

L’esame in Senato si svolse presso la Prima Commissione permanente, in sede deliberante. Nel corso della discussione fu ritenuto opportuno precisare direttamente nel testo della legge i caratteri distintivi delle diverse categorie di ricorrenze, anziché lasciarli alla sola relazione illustrativa. Il dibattito riguardò anche gli effetti economici delle principali festività: il testo prevedeva infatti uno specifico trattamento retributivo per i lavoratori in occasione del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 4 novembre. (Su questo punto intervenne successivamente la Legge 31 marzo 1954, n. 90 che modificò la legge n. 260/1949 precisando la disciplina della retribuzione dovuta ai lavoratori nelle ricorrenze festive, anche nel caso di prestazione lavorativa svolta in tali giornate.)

Approvato dalla Commissione del Senato, il disegno di legge passò all’esame della Camera, dove fu definitivamente approvato nel maggio 1949. La legge fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

Disegno di legge
Presentazione del Ddl n. 75 · Disposizioni in materia di ricorrenze festive · nella seduta del 17 Settembre 1948
Resoconti
Discussione in Commissione · Mercoledì 22 Settembre 1948
Seguito della discussione · Giovedì 30 Settembre 1948
Approvazione e trasmissione alla Camera · Venerdì 01 Ottobre 1948

Linea del tempo

  1. 1° mag 1886
    Le otto ore
    Negli Stati Uniti viene indetto uno sciopero generale per la giornata lavorativa di otto ore. A Chicago, nei giorni successivi, gli scontri di Haymarket assumono un forte valore simbolico per il movimento dei lavoratori.
  2. lug 1889
    Congresso di Parigi
    Al Congresso internazionale di Parigi, dove nasce la Seconda Internazionale socialista, il 1° maggio viene scelto come Festa internazionale dei lavoratori.
  3. 1° mag 1890
    Le prime manifestazioni in Italia
    Anche in Italia si svolgono le prime manifestazioni dedicate alla nuova ricorrenza internazionale.
  4. 1923
    Il ventennio fascista
    Durante il fascismo la festività viene anticipata al 21 aprile, con la denominazione Natale di Roma - Festa del lavoro.
  5. 1945
    Il ripristino nel dopoguerra
    Alla fine della guerra la Festa del lavoro torna a essere celebrata il 1° maggio.
  6. 1° gen 1948
    La Costituzione repubblicana
    Entra in vigore la Costituzione: l’articolo 1 afferma che l’Italia è «una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».
  7. 27 mag 1949
    Legge n. 260/1949
    La legge sulle ricorrenze festive include il 1° maggio, Festa del lavoro, tra i giorni festivi della Repubblica.
    Testo della legge n. 260/1949

Aperture al pubblico

In occasione del Primo Maggio, Palazzo Madama è aperto gratuitamente al pubblico nell’ambito delle celebrazioni per gli “80 anni di Repubblica”.

Giorni di apertura

Venerdì 1 · sabato 2 · domenica 3 maggio 2026

Il percorso di visita comprende anche la Sala contemporanea, con opere appartenenti al patrimonio artistico del Senato e alla Collezione BNL BNP Paribas.

Informazioni per la visita

Orari
10:00 – 20:00
ultimo ingresso alle 19:30
Accesso
Ingresso in gruppi a intervalli di 30 minuti. Il titolo d’accesso può essere ritirato a partire dalle 9:00.
Ingresso
Palazzo Madama
Piazza Madama n. 11

Le opere esposte

In occasione delle aperture straordinarie per il Primo Maggio, i visitatori potranno accedere alla Sala contemporanea, dove sono esposte opere appartenenti al patrimonio artistico del Senato e alla Collezione BNL BNP Paribas.

Sala contemporanea di Palazzo Madama con le opere esposte
Sala contemporanea di Palazzo Madama.
Opera · Olio su tela

Ninfe presso un torrente

Giorgio de Chirico · 1952–1955 circa · Olio su tela, 50 × 70 cm

L'opera è autenticata sul retro dal pittore stesso; un ulteriore attestato di autenticità è stato fornito da Claudio Bruni, per molti anni mercante del pittore e primo curatore dell'archivio generale del maestro. Una perizia di Augusta Monferini, già Soprintendente della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, la dichiara autentica e la colloca verso il 1955.

Le Ninfe appartengono a un momento di riproposizione dell'arte barocca da parte di de Chirico, nella fase in cui il pittore realizza dipinti dal valore di schizzo colorato, dalla sommarietà insistita. Analogie stilistiche evidenti le accomunano a Paride con cavallo (1952), Duello tra cavalieri (1953), Donne e cavalieri (1953): opere legate alla ventennale epopea ariostesca del pittore, improntata a una tecnica «fluida e rapida» descritta dalla critica come capace di «tradurre» la pagina letteraria – Perceval, Faust, l'Orlando Furioso – in termini pittorici.

Nel dipinto le nude appaiono adagiate sulla terra brulla attraversata da un corso d'acqua paludoso al centro della composizione. I corpi morbidi sono delineati da pennellate espressioniste nei profili rosa sovrapposti arbitrariamente, con linee di bruno che sintetizzano le ombre e un'aria naïve che le inserisce nel paesaggio. L'opera è minuziosa in termini di lavoro pittorico: continue campiture si giustappongono, sovrappongono, contrastano senza mai mescolarsi.

Ormai lontano da ogni arte modernista e dalla sua stessa Metafisica, de Chirico propugnava in quegli anni il «tradizionalismo», organizzando anti-Biennali tra il 1950 e il 1954. Nei numerosi bozzetti scenografici del periodo si ritrova la stessa attitudine segnica visibile nell'opera della Collezione BNL.

Opera · Intarsio ligneo

Tavolo con piano intarsiato

Autore non identificato · 1940 circa · Legni di essenze diverse, vetro

Il tavolo presenta una struttura a doppio piedistallo con basamento metallico che conferisce al manufatto un carattere di solidità monumentale, coerente con l'estetica Art Déco. Il piano di grandi dimensioni, con angoli arrotondati, è protetto da una lastra di vetro di copertura.

La tecnica impiegata sembra essere quella della tarsia pittorica: singoli frammenti di legno di diversa essenza, sagomati con precisione, sono accostati a formare composizioni figurative di grande complessità iconografica, senza ricorso a incisioni o sovrapitture. Il risultato è una superficie che gioca esclusivamente sulle variazioni naturali di colore e grana dei legni.

L'intero programma decorativo sembra ruotare attorno all'iscrizione al centro del piano – presumibilmente in lingua ceca – UMĚNÍ VĚČNÉ / ŽIVOT KRÁTKÝ, traducibile come «L'arte è eterna / la vita è breve», secondo il noto apoftegma Ars longa, vita brevis. Attraverso le scene allegoriche intarsiate, l'artista avrebbe inteso celebrare il genio creativo dell'uomo e la capacità dell'opera d'arte di trascendere i limiti del tempo.

Il bordo perimetrale è scandito da numeri romani indicanti i secoli (XIII–XV, XVIII–XIX, XX), che incorniciano e ordinano cronologicamente i pannelli narrativi. Il manufatto potrebbe essere stato acquisito intorno al 1940, sotto la presidenza di Arturo Osio (1925–1942), in occasione dell'allestimento della nuova sede BNL di Via Veneto.

Opera · Scultura lignea

Italia

Giuliano Vangi · 2003 · Scultura in legno, h 237 cm

La scultura Italia, realizzata da Giuliano Vangi nel 2003, raffigura una figura femminile di forte essenzialità formale. L'opera, in legno, è alta 237 cm e si distingue per alcuni dettagli di intensa caratterizzazione, come le treccine e gli occhi in avorio.

Collocata negli ambienti del Senato dall'agosto 2003, l'opera appartiene al nucleo di arte contemporanea che dialoga con gli spazi storici dell'Istituzione e testimonia l'attenzione per i linguaggi artistici del nostro tempo.

Altre opere nella sala

Il percorso nella Sala contemporanea

Nella Sala contemporanea sono inoltre esposte altre opere appartenenti al patrimonio artistico del Senato della Repubblica.

Ilaria che legge
Vito Tongiani · 2001 · Olio su tela, 129 × 97 cm.
Pentesilea morente allontanata dal campo di battaglia
Vito Tongiani · 2003/2004.
Sotto nuova luce
Mario Fani · 2003 · Olio su tela, 140 × 100 cm.
Trionfo della ragione
Sandro Chia · 2003.
Narciso
Corrado Cagli · Arazzo ad alto liccio in lana, 330 × 330 cm, tessuto dall’Arazzeria Scassa su cartone dell’artista.