La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo VI

Garanzie costituzionali

Sezione I

La Corte costituzionale

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.