La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo III

Rapporti economici

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.