Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: « equipaggiamenti militari » sono inserite le seguenti: « e di difesa civile » e la parola: « stabilite » è sostituita dalla seguente: « stabiliti »;
al comma 2, le parole: « , già presenti sul territorio » sono sostituite dalle seguenti: « già presenti nel territorio » e dopo la parola: « rinnovati » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 3, la parola: « risorse » è sostituita dalle seguenti: « risorse umane, strumentali e finanziarie »;
alla rubrica, la parola: « militari » è soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: « I giornalisti », dopo le parole: « all'Ordine dei giornalisti » e dopo le parole: « di conflitto armato » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: « riconosciuto » è sostituita dalla seguente: « concesso » e la parola: « concesso » è sostituita dalla seguente: « assegnato »;
al secondo periodo, le parole: « potrà essere ammesso a » sono sostituite dalle seguenti: « può ricevere » e le parole: « e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite massimo complessivo di spesa di ».
Al titolo, la parola: « militari » è soppressa.
ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini)
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.
2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini già presenti nel territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Sicurezza dei giornalisti freelance)
1. I giornalisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, assegnato su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore può ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI FASCICOLO N. 1
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance (1793)
1.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Sopprimere l'articolo.
1.2
Marton, Ettore Antonio Licheri
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini»;
b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni urgenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance».
1.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
- alla rubrica sopprimere le parole da: "cessione" fino a: "nonché dei";
- al titolo del decreto-legge sopprimere le parole da: "per la proroga" fino a: "autorità governative dell'Ucraina".
1.4
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
1-quater. L'allegato contenente l'elenco di cui al comma 1-ter è pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
1.5
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.».
1.6
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai membri delle Camere che ne facciano richiesta.».
1.7
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per materia.».
1.10
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.».
1.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto - legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.28 non si applicano le disposizioni di cui all'art.42 della legge 3 agosto 2007, n.124.
1 - ter. L'elenco di cui al comma 1 - bis deve essere pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.9
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta.».
G1.1
Marton, Ettore Antonio Licheri
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance",
premesso che:
il decreto-legge oggetto di conversione, all'articolo 1, comma 1, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Il decreto-legge n. 201 del 2025 rappresenta la quarta proroga della misura descritta;
il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri connessi all'attuazione della disposizione citata si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
in attuazione del citato articolo 2-bis, ad oggi, sono stati emanati dodici decreti interministeriali contenenti allegati, considerati «documenti classificati» e illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di euro, come dichiarato in una recente intervista dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano;
sarebbe opportuno e necessario, considerata l'esorbitante cifra succitata, fornire chiarimenti sulla piena sostenibilità della cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, anche in relazione alla corsa al riarmo ormai protagonista che condiziona la politica interna e quella europea,
impegna il Governo:
a relazionare alle Camere i dettagli in merito alle spese sin qui sostenute per le cessioni di forniture militari, anche con riguardo alle relative spese di trasporto in particolare, nel rispetto del principio di trasparenza e del controllo parlamentare.
G1.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;
come previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
finora, secondo la normativa vigente, sono stati emanati dodici decreti interministeriali contenenti gli allegati con il dettaglio delle forniture di armamenti destinate alle autorità governative ucraine. Gli allegati sono considerati «documenti classificati» e sono illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
il 25 novembre 2025 il Ministro della difesa è stato audito dal Copasir in riferimento ai contenuti del dodicesimo decreto relativo agli aiuti militari a Kiev, che contiene l'elenco dei materiali inviati. Anche questa volta, a differenza di altri Paesi che hanno operato cessioni di armamenti all'Ucraina ben maggiori di quelli dell'Italia, l'elenco è stato secretato «in quanto documento classificato» precludendo all'intero Parlamento l'esercizio delle sue prerogative e privando i cittadini italiani del loro diritto a conoscere la reale entità e tipologia dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ceduti all'Ucraina;
dopo quattro anni di guerra, permane la più totale assenza di informazioni ufficiali sul costo del supporto militare che l'Italia ha fornito finora a Kiev in termini di armi e munizioni inviate,
impegna il Governo
a coinvolgere le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, e a trasmettere alle medesime informazioni trasparenti e complete circa le forniture militari cedute in favore delle autorità governative dell'Ucraina, come peraltro avviene in molti Paesi dell'Unione europea, in cui le informazioni su mezzi, materiali ed equipaggiamenti ceduti in favore dell'Ucraina sono pubbliche.
G1.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;
secondo un'analisi pubblicata ad ottobre 2025 da Analisi Difesa, da febbraio 2022 il Ministero degli Interni ucraino avrebbe perso le tracce di 491.426 armi portatili
già nel 2024 anche il Pentagono aveva sollevato la questione. Un rapporto dell'Office of Inspector General del Pentagono diffuso all'inizio del 2024, affermava che tra ottobre 2022 e febbraio 2023 non sarebbero stati adeguatamente monitorati 39.139 articoli militari di quelli consegnati all'Ucraina (per un valore complessivo di circa 1,69 miliardi di dollari;
il paradosso è che i sistemi di tracciamento esistono. Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina hanno messo in funzione fin dai primi mesi del conflitto piattaforme informatiche per seguire il flusso degli aiuti militari. Ma questi strumenti sono pensati soprattutto per il materiale pesante, costoso, simbolicamente rilevante: carri armati, sistemi missilistici, mezzi corazzati. Le armi leggere, quelle che fanno davvero il mercato nero, restano invece molto più difficili da monitorare, soprattutto in un contesto di fronte mobile e catene di comando sotto stress continuo;
la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ricorda che «l'afflusso di armi in Ucraina dopo l'invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, sommato a una riserva di armi già ampia nel Paese (soprattutto dopo lo scoppio del conflitto nel 2014), ha destato preoccupazione per la diffusione di queste armi nelle mani di criminali nell'Europa occidentale e per il possibile effetto sulle attività della criminalità organizzata». Soprattutto considerato che l'ondata di conflitti tra Medio Oriente, Africa e altre aree a rischio funge polo di attrazione per nuove forniture d'armi tramite traffici illeciti;
il problema non riguarda solo il presente del conflitto, ma il suo futuro. Le reti criminali, dentro e fuori l'Ucraina, si muovono con grande rapidità: l'Ucraina rischia di diventare un hub del traffico d'armi
un rapporto del 2023 dell'Ispettore generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, reso pubblico dalla Cnn, ha segnalato che molte delle armi e delle attrezzature che l'anno precedente l'occidente aveva inviato a Kiev sono state, in realtà, sottratte da trafficanti, criminalità organizzata e mercenari,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie misure di sicurezza e di tracciamento, attivandosi a tal fine anche nelle opportune sedi dell'Unione europea, dei flussi di armamenti, rafforzando altresì i controlli sugli stessi, per evitare che l'Ucraina diventi un hub del traffico d'armi e che gli effetti del conflitto, anche dopo la sua auspicata cessazione, continuino a mietere vittime.
G1.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;
l'invasione russa dell'Ucraina ha condotto i Paesi europei ad una corsa al riarmo. Il vertice Nato dell'Aia del 24 e 25 giugno 2025 ha assunto l'impegno a innalzare la spesa per la difesa dei Paesi membri al 5 per cento del Pil entro il 2035. A dire il vero, ci sono state eccezioni: il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha richiesto e ottenuto un'esenzione dal target Nato, fissando per Madrid un obiettivo di spesa più contenuto al 2,1 per cento del Pil, subordinato al rispetto degli obiettivi tecnici e operativi stabiliti dall'Alleanza. Sánchez ha motivato questa posizione dichiarando che un incremento al 5 per cento sarebbe incompatibile con il modello di welfare spagnolo e sostenendo che il 2,1 per cento sarà sufficiente e realistico per le esigenze nazionali;
è evidente che i soldi che saranno impiegati per l'incremento delle spese militari saranno tolti da settori già gravemente sotto finanziati come il welfare, la protezione ambientale e la sanità, minando la vera sicurezza delle persone, che non si tutela con le armi ma con i diritti e la transizione ecologica;
secondo i dati dell'EDA, Agenzia europea per la difesa, nel 2024 i Paesi dell'Unione europea hanno speso 343,2 miliardi di euro per la difesa. La Germania guida la classifica con 90,6 miliardi, pari al 26,4 per cento del totale UE. Segue la Francia con 59,6 miliardi, il 17,4 per cento del totale. L'Italia è terza con 32,7 miliardi, seguita da vicino dalla Polonia con 31,9 miliardi;
l'Europa spende già tre volte la Federazione russa per la difesa: 454 milioni di dollari nel 2024 contro i 145 milioni di Putin (dati SIPRI), mentre il mondo intero nel 2024 è arrivato a una spesa militare record (2.718 miliardi di dollari, + 9,4 rispetto al 2023), senza che questo abbia garantito una diminuzione dei conflitti o maggiore sicurezza globale, anzi;
l'aumento della spesa militare è la risposta sbagliata alle crisi internazionali: tutti gli indici che misurano il tasso di conflittualità mondiale ci dicono che negli ultimi 20 anni di crescita dei bilanci della difesa, il livello di pace globale si è drasticamente deteriorato. Più armi non ci rendono più sicuri e non aumentano la crescita economica del Paese: garantiscono solo più profitti alle aziende della difesa;
una classe dirigente europea all'altezza dei suoi padri fondatori promuoverebbe, invece, la necessaria strada per la creazione di una difesa comune europea attraverso un progressivo coordinamento e una razionalizzazione della spesa militare e una progressiva autonomia dalle alleanze militari esistenti,
impegna il Governo
a riconsiderare il contenuto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame e contestualmente a rivedere la posizione assunta dal Governo italiano in occasione della Dichiarazione finale del vertice Nato dell'Aja, gli scorsi 24 e 25 giugno, che impegna i Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica ad investire il 5 per cento del PIL per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di utilizzare le risorse per investimenti nella sanità pubblica, nella contrasto alla povertà, al cambiamento climatico, alla ricerca e scuola, coinvolgendo le Camere in una adeguata discussione e determinazione di indirizzi nel merito, nonché promuovendo e sostenendo, nelle competenti sedi europee, la creazione di una difesa comune europea, attraverso un percorso opposto a quello scelto in Europa dell'aumento delle capacità militari nazionali, percorso che consiste in una razionalizzazione nonché integrazione della spesa esistente.
G1.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Marton
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;
il 24 febbraio 2022 la Russia ha scatenato una criminale aggressione su larga scala che ha portato in poco tempo le proprie truppe in prossimità di Kiev e di centri nevralgici nel Sud e nell'Est dell'Ucraina;
oltre ad aver aggredito un Paese sovrano, da febbraio 2022 la Russia ha moltiplicato gli atti di repressione nei confronti di attivisti, giornalisti, dissidenti e di chiunque provi a contestare le scelte del Presidente Putin. La Russia ha rafforzato la repressione delle libertà fondamentali anche ricorrendo in modo abusivo a ragioni di sicurezza nazionale per colpire dissidenti, accademici, giornalisti e attivisti che hanno osato esprimere critiche nei confronti di Putin;
nel rapporto del 16 settembre 2025 la Relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani in Russia, Mariana Katzarova, scrive che la Russia ha iniziato a fare un massiccio ricorso alla normativa sulla sicurezza nazionale accusando attivisti e dissidenti di cooperazione con gli Stati esteri, di spionaggio, di aiuto al nemico, di violazioni del segreto di Stato. Inoltre, Putin ha dato il via a misure che hanno portato a includere 150 minori nell'elenco di terroristi ed estremisti, con condanne elevate come quella arrivata a luglio 2025 a un quindicenne, punito con 5 anni di carcere. Dal 2024 a luglio 2025, scrive la Relatrice, sono stati aperti 8 nuovi procedimenti contro i giornalisti, 12 sono stati condannati per estremismo e 7 per propaganda;
secondo i dati dell'ultimo rapporto pubblicato dal Center for Strategic and International Studies (CSIS), dall'inizio dell'invasione in Ucraina circa 1,2 milioni di soldati russi sono stati uccisi, feriti o risultano dispersi. Secondo le stime, solo i caduti russi dall'inizio della guerra sarebbero quasi 325 mila. Solo lo scorso anno la Russia ha avuto 415 mila morti e feriti. Per quanto riguarda l'Ucraina, il rapporto stima che siano morti tra i 100 mila e i 140 mila militari (600 mila in tutto se contiamo anche feriti o dispersi che sommati al numero complessivo dei russi raggiungerebbe la cifra spaventosa di quasi 1,8 milioni);
colpisce il numero dei caduti russi considerando che Mosca ha forze in campo sostanzialmente maggiori di Kiev, un rapporto di tre a uno, e anche una popolazione enormemente più grande tra cui reclutare nuove forze. Il cinismo di Putin, evidenziato dall'invasione dell'Ucraina e dai tanti giovani russi mandati a morire sui campi di battaglia, svela la natura autoritaria e sovranista del governo russo;
in Europa avanzano partiti sovranisti di destra ed estrema destra. Solo per fare alcuni esempi, in Alternativa per la Germania (AfD) e nella Lega in Italia emergono posizioni esplicitamente filo russe, con rapporti di natura politica. In un contesto internazionale in cui si assiste all'abbandono del multilateralismo accompagnato dall'inevitabile e conseguente tentativo di smantellamento del diritto internazionale, emerge non casualmente un rapporto privilegiato tra Trump e Putin. Il Governo italiano ha scelto l'acquiescenza, se non l'aperto consenso, alle politiche patronali dell'amministrazione Trump, mostrando, inoltre, un'apparente riserva e dissenso sulle iniziative di alcuni partners europei e della NATO proprio sull'Ucraina;
le politiche di riarmo dei singoli Stati europei, le quali peraltro prevedono ingenti acquisti di armamenti dagli Stati Uniti, come anche pubblicamente vantato dal Presidente Trump, non contraddicono, anzi appaiono funzionali, alle analisi e alle strategie contenute nel National security strategy 2025 dell'Amministrazione statunitense, le quali impongono un modello di ordine mondiale basato sul confronto sistemico permanente e sulla subordinazione militare ed economica degli alleati e dell'Europa in particolare, prefigurando un ruolo ancillare dell'Unione europea nei confronti della proiezione strategica USA;
in questo nuovo contesto internazionale la fine del conflitto e una pace equa per l'Ucraina non potranno essere assicurate attendendo un eventuale accordo tra U.S.A. e Federazione russa, che rischia di essere funzionale solo agli interessi geopolitici ed economici degli Stati Uniti e della Federazione russa, limitando il ruolo dell'Unione europea o di alcuni Paesi di questa ad una presenza militare di garanzia, qualora accettata dai contraenti, proseguendo nel frattempo la cessione di armamenti all'Ucraina;
è necessario un cambio di passo dell'Unione europea affinché si lavori attivamente in ogni consesso internazionale per arrivare il più presto possibile al raggiungimento di un immediato cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e alla costruzione di un accordo di pace fondato sui principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa volta a sostenere la popolazione civile ucraina con l'invio dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti logistici, sanitari, ad uso civile, anche a tutela delle infrastrutture civili ed energetiche e a interrompere la cessione di mezzi e materiali d'armamento in favore delle autorità governative dell'Ucraina;
ad adoperarsi in ogni competente sede europea e internazionale al fine di raggiungere un immediato cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e per costruire un accordo di pace duraturo ed equo, fondato sui principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite, compresi la sicurezza collettiva, la moderazione militare e gli impegni di disarmo.
2.1
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui al comma 3, è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2026.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
DISEGNO DI LEGGE N. 1812
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 2:
all'alinea, dopo la parola: « modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « relativo » è sostituita dalla seguente: « relativamente »;
alla lettera b), capoverso 13-septies, terzo periodo, dopo le parole: « dal presente comma » sono inserite le seguenti: « , pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, »;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: « di rilevante interesse nazionale » sono inserite le seguenti: « del comprensorio »;
alla lettera e), le parole: « infine, è aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, », la parola: « consiglio » è sostituita dalla seguente: « Consiglio », dopo le parole: « dell'economia e » è inserita la seguente: « delle », la parola: « ragioneria » è sostituita dalla seguente: « Ragioneria » e la parola: « sanzione » è sostituita dalle seguenti: « riduzione dei compensi »;
al comma 6:
alla lettera a), la parola: « prescrizionali » è sostituita dalle seguenti: « di prescrizione »;
alla lettera b), le parole: « alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;
al comma 8:
alla lettera a), le parole: « decreto-legge n. 11 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 »;
alla lettera b), le parole: « decreto-legge n. 11 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 »;
al comma 11, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, » e la parola: « servizio » è sostituita dalla seguente: « Servizio »;
al comma 13:
all'alinea, le parole: « 11-ter, del » sono sostituite dalle seguenti: « 11-ter del » e le parole: « relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, » sono soppresse;
alla lettera a), dopo le parole: « al comma 4, » sono inserite le seguenti: « relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, »;
alla lettera b), capoverso 11-bis, dopo la parola: « Commissario », ovunque ricorre, è inserita la seguente: « straordinario », la parola: « consiglio » è sostituita dalla seguente: « Consiglio », dopo le parole: « dell'economia e » è inserita la seguente: « delle », la parola: « ragioneria » è sostituita dalla seguente: « Ragioneria » e dopo le parole: « di provenienza statale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 14, dopo le parole: « commi 12 e 13 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
« 14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
al comma 15:
al primo periodo, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « contratti di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le forme contrattuali flessibili, », dopo le parole: « n. 935 del 14 ottobre 2022 » sono inserite le seguenti: « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, », la parola: « metereologici » è sostituita dalla seguente: « meteorologici », le parole: « con delibera » sono sostituite dalle seguenti: « con deliberazione », le parole: « rientro in ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « rientro nell'ordinario » e dopo le parole: « stato di emergenza di rilievo nazionale con » sono inserite le seguenti: « deliberazione del »;
al terzo periodo, la parola: « quantificati » è soppressa, le parole: « articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento » e le parole: « che è prorogata » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata »;
al comma 16, dopo le parole: « 28 luglio 2008 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « n. 3702 del 5 settembre 2008 » sono aggiunte le seguenti: « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 »;
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
« 16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 »;
al comma 17:
al primo periodo, dopo le parole: « termine di durata della medesima struttura » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al terzo periodo, le parole: « è prorogato » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata » e le parole: « il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto » sono sostituite dalle seguenti: « l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto, »;
al comma 18, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al », le parole: « decreto-legge n. 140 del 2023 citato » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 » e le parole: « 31 dicembre 2024, n. 207 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2024, n. 207 »;
al comma 19, le parole: « quantificati in » sono sostituite dalle seguenti: « pari a »;
dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
« 19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: "31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2029".
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: "e 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", 2026 e 2027".
19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "è prorogato fino all'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino all'anno 2026";
b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: "per il 2025" sono inserite le seguenti: "e di 4 milioni di euro per il 2026".
19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2026 »;
al comma 2, dopo le parole: « di personale » sono inserite le seguenti: « dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali, »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" »;
al comma 5, le parole: « decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge » e le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;
al comma 6, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027" ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: « all'articolo 35-bis » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;
al comma 2, le parole: « , come modificato dal comma 2, » sono soppresse;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026 ».
All'articolo 4:
al comma 6, le parole: « 16-sexies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 16-sexies del »;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: « legge 30 dicembre 2009, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;
al secondo periodo, le parole: « di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e » sono sostituite dalle seguenti: « del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la società AMCO S.p.A. adempie mensilmente; »;
al comma 8, le parole: « PNRR, PNC o PNIEC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima »;
al comma 9, dopo le parole: « di colonnello » sono inserite le seguenti: « del Corpo »;
al comma 10, le parole: « da Consip » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Consip »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860 »;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
« 11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026 »;
al comma 12, le parole: « 30 aprile 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro settantacinque giorni".
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento".
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera c), le parole: « comma 8-ter: » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8-ter, »;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;
alla lettera b), le parole: « delle responsabilità penale » sono sostituite dalle seguenti: « della responsabilità penale » e le parole: « esercenti di una professione » sono sostituite dalle seguenti: « esercenti una professione »;
al comma 4, la parola: « anagrafici » è soppressa e le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;
al comma 5, dopo le parole: « articolo 8-bis » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;
al comma 6:
all'alinea, le parole: « articolo 12, del » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 12 del »;
alla lettera a), le parole: « ai concorsi del personale medico » sono sostituite dalle seguenti: « del personale medico ai concorsi »;
al comma 7, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;
al comma 8, le parole: « dicembre 2025" » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2025," »;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
« 8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026".
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026 »;
al comma 10, alinea, le parole: « recante i divieti » sono sostituite dalle seguenti: « relativamente ai divieti »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al secondo periodo, le parole: "e le università possono" sono sostituite dalla seguente: "può" e la parola: ", rispettivamente," nonché le parole: ", e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia" sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: "e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia" sono soppresse.
10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: "sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e" sono soppresse e dopo le parole: "sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano a regime".
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: "Entro il 30 aprile 2023, il Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero" e dopo le parole: "e dei dati aggregati delle prestazioni" è inserita la seguente: "anche".
10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "per una sola volta," sono soppresse e le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: "Per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";
c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".
10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 18-bis:
al primo periodo, le parole: « La disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « L'efficacia della disposizione » e dopo le parole: « comma 18 » sono inserite le seguenti: « , primo periodo, »;
al secondo periodo, le parole: « delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: "entro il 31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2027".
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: "dodici anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni e sei mesi" »;
al comma 3, alinea, dopo le parole: « dirigenti tecnici » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 4, alinea, dopo le parole: « 21 febbraio 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « in comando » sono sostituite dalle seguenti: « mediante l'istituto del comando »;
al comma 6, le parole: « relativo alla natura obbligatoria » sono sostituite dalle seguenti: « concernente la deroga alla natura obbligatoria »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: "dell'anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027" ».
All'articolo 7:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010.
2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.
2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo ».
All'articolo 8:
al comma 3, dopo le parole: « dei beni culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 4, dopo le parole: « comma 2, » sono inserite le seguenti: « quarto periodo, » e dopo le parole: « 21 aprile 2023, n. 41, » sono inserite le seguenti: « relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: "Fondazione Museo di fotografia contemporanea" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Museo nazionale di fotografia" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: "Entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinquantaquattro mesi" ».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: « dalle seguenti: "entro e non oltre » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: "entro » e dopo le parole: « di provenienza statale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)";
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026" e le parole: "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027" »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2025," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2026,".
3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2027".
3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato "buono portuale", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: "dal 2023 al 2026" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2027";
2) le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
3) dopo le parole: "ai sensi degli articoli" sono inserite le seguenti: "6, comma 10,";
4) dopo le parole: "Il contributo di cui al primo periodo" sono inserite le seguenti: "è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale";
c) alla lettera b), le parole: "pari a 10.000 euro per ciascuna impresa" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027";
d) alla lettera c), le parole da: "automazione e digitalizzazione" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029 ».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: « totali » è sostituita dalla seguente: « totale »;
al comma 2, dopo le parole: « Agli oneri » sono inserite le seguenti: « derivanti dalle disposizioni »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 »;
al comma 3, alinea, le parole: « e della relativa » sono sostituite dalle seguenti: « e alla relativa »;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: « consiglio » è sostituita dalla seguente: « Consiglio », dopo le parole: « dell'economia e » è inserita la seguente: « delle », e la parola: « ragioneria » è sostituita dalla seguente: « Ragioneria »;
al secondo periodo, dopo le parole: « al Comitato » è inserita la seguente: « interministeriale » e dopo le parole: « programmazione economica e » è inserita la seguente: « lo »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato »;
al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2023 al 2027";
b) al secondo periodo, le parole: "degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026".
5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" ».
All'articolo 14:
al comma 1, la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";
2) al comma 3, dopo le parole: "e Sardegna," sono inserite le seguenti: "nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,";
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";
4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025".
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente: "Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" ».
All'articolo 15:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione »;
al comma 3, le parole: « ai i termini » sono sostituite dalle seguenti: « ai termini »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: "31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: "nel corso del 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025" e le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento ».
All'articolo 16:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 »;
al comma 2, le parole: « turistico ricettive » sono sostituite dalla seguente: « turistico-ricettive » e la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026" ».
ARTICOLI DA 1 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativamente alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: « , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024, » sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:
« 13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;
b) al terzo periodo, le parole: « dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « quindici unità »;
c) all'ottavo periodo le parole: « dal 2022 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 » sono inserite le seguenti: « nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026 »;
e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della riduzione dei compensi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1 ».
6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) al comma 10-ter, relativo agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: « negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 »;
b) al comma 2, lettera c), le parole: « negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 ».
9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) al comma 4, le parole: « di euro 2.400.000 per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 4.063.514 per l'anno 2026 ».
10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, le parole: « In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari » sono sostituite dalle seguenti: « Per i titolari ».
12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
13. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « sino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2026 »;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
« 11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario straordinario e restano acquisite all'erario. ».
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008.
16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura, di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogata fino al 31 dicembre 2026, altresì, l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto, di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.
18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, pari a euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: « 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2029 ».
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: « e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2026 e 2027 ».
19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « è prorogato fino all'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato fino all'anno 2026 »;
b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: « per il 2025 » sono inserite le seguenti: « e di 4 milioni di euro per il 2026 ».
19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2026 ».
2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali, presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni ».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026. ».
4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre, 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)
1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026 ».
2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.
2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026.
Articolo 4.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
6. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la società AMCO S.p.A. adempie mensilmente; in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, le parole: « Per gli anni dal 2022 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2022 al 2027 ».
10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860.
11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.
11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.
12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro settantacinque giorni ».
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento ».
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: « da adottare entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro trenta mesi »;
b) al comma 8-bis, le parole: « da adottare entro il 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 30 novembre 2026 » e le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 »;
c) al comma 8-ter, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 » e le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;
b) al comma 8-septies, recante la limitazione della responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2027 ».
5. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
6. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 ».
7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2027 ».
8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: « per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « 31 dicembre 2025, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione, ».
8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativamente ai divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;
b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a » sono sostituite dalle seguenti: « La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a ».
10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e le università possono » sono sostituite dalla seguente: « può » e la parola: « , rispettivamente, » nonché le parole: « , e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia » sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: « e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia » sono soppresse.
10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: « sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e » sono soppresse e dopo le parole: « sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica » sono aggiunte le seguenti: « e si applicano a regime ».
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: « Entro il 30 aprile 2023, il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero » e dopo le parole: « e dei dati aggregati delle prestazioni » è inserita la seguente: « anche ».
10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: « per una sola volta, » sono soppresse e le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « Per ciascuno degli anni 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 »;
c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».
10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.
Articolo 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:
« 18-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18, primo periodo, è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».
1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: « entro il 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2027 ».
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: « dodici anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni e sei mesi ».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2026 ».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2026 »;
b) al terzo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 ».
4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale mediante l'istituto del comando, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « per l'anno scolastico 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno scolastico 2026/2027 »;
b) al secondo periodo, le parole: « con decorrenza dal 1° settembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con decorrenza dal 1° settembre 2026 ».
5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: « Per l'anno scolastico 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 ».
6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente la deroga alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: « fino all'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno 2026 ».
6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: « dell'anno scolastico 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 ».
Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».
2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: « 10 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 giugno 2026 ».
2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010.
2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.
2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo.
Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
4. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, le parole: « per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: « Fondazione Museo di fotografia contemporanea » sono sostituite dalle seguenti: « Fondazione Museo nazionale di fotografia » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: « Entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro cinquantaquattro mesi ».
Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;
b) al secondo periodo, le parole: « entro il 1° dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° dicembre 2026 », le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 » e le parole: « relativo al biennio 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « relativo al biennio 2025-2026 ».
2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento « Ponti sul Po », le parole: « entro e non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. ».
2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »;
b) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a) »;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 » e le parole: « a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027 ».
3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».
3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: « Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 ».
3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2025, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2026, ».
3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 30 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027 »;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2027 ».
3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato « buono portuale », sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: « dal 2023 al 2026 » sono inserite le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 »;
2) le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;
3) dopo le parole: « ai sensi degli articoli » sono inserite le seguenti: « 6, comma 10, »;
4) dopo le parole: « Il contributo di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed »;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale »;
c) alla lettera b), le parole: « pari a 10.000 euro per ciascuna impresa » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027 »;
d) alla lettera c), le parole da: « automazione e digitalizzazione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: « al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029 ».
Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: « m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totale 54. »;
2) al comma 1-bis, la parola: « m-sexies) » è sostituita dalla seguente: « m-septies) ».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)
1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale « Concorsi ed esami », è prorogata fino al 31 gennaio 2027.
4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.
2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2026 ».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e alla relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) al nono periodo, le parole: « per il biennio 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2024 al 2026 »;
c) al quindicesimo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 »;
d) al diciassettesimo periodo, le parole: « per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;
e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2025 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché di 75.600 euro per l'anno 2026 ».
4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.
5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2023 al 2027 »;
b) al secondo periodo, le parole: « degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ».
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026 ».
5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: « al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2026 ».
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2026 » e le parole: « del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati » sono sostituite dalle seguenti: « dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis »;
2) al comma 3, dopo le parole: « e Sardegna, » sono inserite le seguenti: « nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria, »;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto »;
4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025 »;
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025 »;
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2026 » e le parole: « del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis »;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto »;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025 ».
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente: « Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».
Articolo 15.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: « al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 marzo 2026 ».
2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: « e il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2027 ».
3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: « 31 maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: « nel corso del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento.
Articolo 16.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».
1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico-ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.
3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: « 15 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2026 ».
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: « 31 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».
Articolo 17.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.