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2007

La disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari: come funziona in Europa e negli Usa
Giugno 2007

Fonti disciplinatrici della materia

Le disposizioni che disciplinano le indennità per gli assistenti in seno al Parlamento europeo sono raccolte nella "Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo" e nel "Regolamento del Parlamento europeo".
L' Ufficio di presidenza del PE ha istituito nel 2004 un gruppo di lavoro specificamente dedicato agli assistenti dei parlamentari. Ne è nato un progetto di regolamentazione interna, il "Codex for Parliamentary Assistants and Member's Trainees in the European Parliament" che disciplina, tra l'altro, le condizioni di assunzione e di lavoro, nonché la sicurezza sociale e la disciplina fiscale degli assistenti ai parlamentari europei. L'Ufficio di presidenza con una Decisione del 25 settembre 2006, modificata nel marzo 2007, ha quindi formalmente adottato il Codex allo scopo di garantire trasparenza e certezza del diritto, nonché di chiarire e semplificare le norme finora in uso raccogliendole in un unico documento accessibile a parlamentari e collaboratori.
Con una Decisione del 28 settembre 2005, inoltre, il Parlamento europeo ha adottato lo "Statuto dei deputati del Parlamento europeo" (2005/684/CE, Euratom), destinato ad entrare in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009.
Tale Decisione reca le seguenti disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari (art.21):

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.
2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.
3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.


I documenti citati (ad eccezione, almeno per il momento, del "Codex") sono reperibili nei siti Internet del Parlamento europeo. Il testo del "Codex" allegato al presente appunto è stato acquisito direttamente presso gli uffici del Parlamento Europeo.

Configurazione del rapporto e soggetto obbligato all'erogazione della retribuzione

Nell'ambito del Parlamento europeo ciascun deputato può assumere o ricorrere ai servizi di uno o più assistenti, scelti liberamente, di cui è il datore di lavoro.
Più deputati possono assumere o ricorrere congiuntamente ai servizi di uno stesso assistente. In questo caso i parlamentari sceglieranno quello, tra di loro, che sarà autorizzato a firmare il contratto a nome e per conto anche degli altri. Una dichiarazione di raggruppamento deve essere allegata al contratto concluso individualmente con l'assistente parlamentare.


Incompatibilità

I collaboratori non possono far parte del personale di un gruppo del PE, nè di un partito politico di livello europeo, né essere retribuiti a tempo pieno da alcuna delle istituzioni comunitarie.


Erogazione della retribuzione

Su personale disposizione del Parlamentare e sotto la sua responsabilità le retribuzioni possono essere pagate direttamente dall'Amministrazione del PE agli assistenti o alla società di servizi secondo quanto previsto dalla "Regolamentazione" .
La retribuzione può essere versata anche L'indennità viene pagata direttamente dal Parlamento agli assistenti o ad un terzo erogatore - persona fisica o legale - indicato dal Parlamentare come responsabile per la gestione amministrativa della sua indennità per l'assistenza, secondo quanto previsto dalla legge nazionale applicabile.
il pagamento dello stipendio, delle tasse e dei contributi per la sicurezza sociale in luogo dell'assistente interessato.
Solo il deputato è datore di lavoro dell'assistente o del prestatore di servizi e non esiste alcun legame giuridico o amministrativo tra l'assistente o il prestatore di servizi e il Parlamento. Ciò implica che gli assistenti vengono impiegati secondo le norme del loro Paese di appartenenza e lavorano all'estero.
Nel "Codex" si sottolinea che il PE versando retribuzioni a individui che non siano i parlamentari agisce semplicemente secondo disposizione e per conto di questi ultimi e non può in nessun modo essere considerato "agente pagatore" con il significato tecnico attribuito a tale termine da talune leggi nazionali.
Il deputato per ottenere il rimborso delle spese derivanti dall'assunzione di uno più assistenti, presenta una domanda di assegnazione dell'indennità di assistenza di segreteria e attesta la conclusione diretta di un contratto di diritto privato, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, tra se stesso e l'assistente.
Devono essere quindi presentate copie di tutti i contratti stipulati con gli assistenti, così come, entro tre mesi dall'inizio del lavoro, della documentazione relativa alla loro copertura per la sicurezza sociale, per la salute e, ove previsto dal Paese di appartenenza, per gli infortuni.
E' anche previsto che il Parlamentare, per il periodo previsto dalla legislazione nazionale applicabile e per non meno di un anno dopo il termine del mandato parlamentare, tenga un registro in cui riportare tutte le somme pagate.
Nel caso di ricorso ad un terzo erogatore quest'ultimo invierà al Parlamentare almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto, documentazione di tutte le spese affrontate sia per le retribuzioni che per gli oneri sociali.
Nel caso di assistenti assunti da più deputati, ogni deputato presenterà una richiesta di rimborso separata.
I parlamentari possono richiedere che tutte o parte delle spese per l'assistenza siano pagate a un gruppo politico del Parlamento europeo, solo qualora quest'ultimo agisca in qualità di terzo erogatore e la richiesta di rimborso sia stata effettuata nei modi previsti.
Dietro presentazione delle ricevute i Parlamentari possono essere rimborsati direttamente dei contributi versati e per le tasse pagate per conto dei loro assistenti, così come per le spese di viaggio sostenute per questi ultimi.
Tra le spese rimborsabili rientrano
A tal fine, il deputato percepisce un'indennità mensile di assistenza di segreteria a carico del Parlamento europeo a copertura delle spese connesse a tale assunzione o prestazione di servizi. Tra queste, anche i costi dovuti ad un eventuale periodo di formazione.


Tetti finanziari e al numero dei rapporti di lavoro

I Questori all'inizio di ogni legislatura (All. IX, art. 2 del Regolamento) stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.

Attualmente il numero massimo degli assistenti è pari a tre.
Gli importi dell'indennità mensile di assistenza sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di presidenza.
Per il 2007 l'importo massimo previsto per la remunerazione degli assistenti di ciascun Parlamentare è di 15,496 euro al mese.

In proposito si fa presente che nel "Rapporto sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005" del 30 marzo 2007 il Parlamento europeo nella sua proposta di Risoluzione rileva che, in base ai dati forniti il 24 gennaio 2007 dal Segretario generale, il numero complessivo degli assistenti accreditati è attualmente di 1 416, di cui 433 sono fornitori di servizi (persone fisiche), 583 hanno un contratto di lavoro direttamente con il deputato e altri 400 sono assunti tramite un fornitore di servizi; di quanti hanno stipulato un contratto di lavoro, 138 lo hanno fatto secondo il diritto belga (14% degli assistenti accreditati con contratti di lavoro); nel 2005 i contratti di assistente parlamentare erano 4 060 (di cui 1 673 con rapporto di impiego diretto e 2 387 fornitori di servizi, di cui 1 687 erano persone fisiche e 700 persone giuridiche) mentre 492 tirocinanti erano retribuiti a titolo dell'indennità di assistenza parlamentare e sottolinea in tale contesto l'importanza dell'audit dell'indennità di assistenza parlamentare dei deputati, che sarà disponibile solo alla fine di quest'anno.

Il Codex (art. 9) dispone che su proposta del Segretario generale, i Questori possano adottare raccomandazioni puramente indicative su quello che potrebbe essere l'ordine di grandezza degli stipendi degli assistenti impiegati a Bruxelles o a Strasburgo.

Disciplina dei contratti

Secondo l'art. 5 del Codex i doveri e i diritti contrattuali e, se del caso, le condizioni di lavoro, saranno decise di comune accordo dal Parlamentare e il suo assistente, oppure tra il Parlamentare e l'organizzazione che gli ha procurato l'assistente.
Tali accordi saranno riportati in un contratto scritto, firmato dalle parti contraenti che ne terranno una copia.
Il contratto sarà un contratto di diritto privato, stipulato in conformità alla legge nazionale applicabile.
La scelta tra contratto di impiego e contratto di servizio riguarderà esclusivamente le parti contraenti, in conformità alle leggi nazionali applicabili.
In nessun caso il Parlamento Europeo può essere considerato datore di lavoro o partner contrattuale dell'assistente.

Il contratto di impiego deve obbligatoriamente includere i seguenti dettagli:

- informazioni atte alla verifica dell'identità dell'assistente,
- durata del contratto;
- descrizione sommaria del lavoro;
- nel caso di una società di servizi, nome del Parlamentare per il quale il lavoro sarà effettuato e periodo di tempo;
- luogo di lavoro;
- orario;
- retribuzione mensile lorda ed eventuali altre indennità (ferie, bonus di fine anno, rimborsi spese etc; contributi per pensione e assistenza sanitaria)
- previsione di una distinta della retribuzione.
- accordi per le ferie annuali, inclusa la loro durata;
- accordi riguardanti la conclusione del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso;
- una clausola che specifichi la legge nazionale applicabile;
- schema di sicurezza sociale a cui è associato l'assistente;
- una clausola che indichi esplicitamente che il PE non è parte contraente del contratto di impiego.

Riguardo alle materie non regolamentate il contratto farà riferimento alla legge nazionale applicabile.

Nel caso di un contratto di servizio sono necessari:

- identità e personalità giuridica del fornitore di servizi;
- descrizione dei servizi, luogo e prezzo;
- clausola che specifichi la legge nazionale applicabile e l'obbligo, per il fornitore di servizi di rispettarla;
- eventuale partita IVA e numero di registrazione dell'impresa;
- clausola specifica attestante che il PE non è parte contraente.


Il contratto deve specificare il periodo di a preavviso a fine rapporto di lavoro da parte di entrambi i contraenti;
Le condizioni di fine contratto e gli obblighi delle parti alla scadenza di esso saranno stabiliti in base alla legge nazionale applicabile.
E' prevista per i parlamentari un'ulteriore indennità per i tre mesi successivi alla scadenza del contratto, come previsto dall'art.15(3) della "Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo" che sarà utilizzata per coprire le spese effettivamente sostenute per l'assistente secondo la legge nazionale applicabile.

Il deputato presenta una domanda di assegnazione dell'indennità di assistenza di segreteria e attesta la conclusione diretta di un contratto di diritto privato, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, tra il deputato e l'assistente.
Devono essere quindi presentate copie di tutti i contratti stipulati con gli assistenti, così come, entro tre mesi dall'inizio del lavoro, della documentazione relativa alla loro copertura per la sicurezza sociale, per la salute e, ove previsto dal Paese di appartenenza, per gli infortuni.
E' anche previsto che il parlamentare, per il periodo previsto dalla legislazione nazionale applicabile e per non meno di un anno dopo il termine del mandato parlamentare, tenga un registro in cui riportare tutte le somme pagate.
Nel caso di ricorso ad un terzo erogatore quest'ultimo invierà al parlamentare almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto, documentazione di tutte le spese affrontate sia per le retribuzioni che per gli oneri sociali.
Nel caso di assistenti assunti da più deputati, ogni deputato presenterà una richiesta di rimborso separata.
I parlamentari possono richiedere che tutte o parte delle spese per l'assistenza siano pagate a un gruppo politico del Parlamento europeo, solo qualora quest'ultimo agisca in qualità di terzo erogatore e la richiesta di rimborso sia stata effettuata nei modi previsti.
Dietro presentazione delle ricevute i Parlamentari possono essere rimborsati direttamente dei contributi versati e per le tasse pagate per conto dei loro assistenti, così come per le spese di viaggio sostenute per questi ultimi.


Disciplina di svolgimento del rapporto di lavoro

I membri che impiegano o ricorrono ai servizi di un assistente, devono registrare quest'ultimo presso il PE.

Gli assistenti accreditati, al momento di assumere le loro funzioni, rilasciano una dichiarazione scritta sulle proprie attività professionali e su qualsiasi altra funzione o attività retribuita da essi esercitata e ricevono un badge con il quale hanno accesso al Parlamento alle stesse condizioni previste per il personale del Segretariato generale o dei gruppi politici.
Gli assistenti possono muoversi liberamente e utilizzare le strutture del PE come la biblioteca, i ristoranti e i parcheggi.
Possono anche usufruire dei corsi di lingua, di computer o di altri corsi di formazione.
La copertura dei costi per i corsi di computer rientra tra le indennità previste per i parlamentari.
Il Parlamentare rilascerà una dichiarazione giurata con la quale dichiara che, per quanto di sua conoscenza, l'assistente non costituisce pericolo per il Parlamento e per i suoi frequentatori. Possono essere allegati certificati di buona condotta o referenze.

Garanzie del lavoratore

Il Parlamentare ed il suo collaboratore decideranno di comune accordo il numero di ore lavorative e il diritto alle ferie, compatibilmente con la legge nazionale applicabile e tenendo nel dovuto conto il calendario di attività del Parlamento Europeo.
Gli obblighi ed i diritti del collaboratore nel caso di assenza per malattia o incidente, per maternità o per altri motivi di famiglia, saranno determinati dalla legge nazionale applicabile.
Possono anche essere rimborsate le spese sostenute dal Parlamentare per la sostituzione di un assistente assente per un periodo superiore a tre mesi, per maternità o grave malattia. In questo caso vengono rimborsate tutte le spese sostenute a partire dal quarto mese che non siano coperte dalle assicurazioni previste dallo schema di previdenza nazionale.

Durata e risoluzione del rapporto

A norma della Regolamentazione le spese sostenute dal Parlamentare sono rimborsabili per la durata del suo mandato così come definito dal Regolamento. Nel caso in cui il mandato inizi il sedicesimo giorno del mese o più tardi, il Parlamentare avrà diritto alla metà della somma stabilita annualmente dall'Ufficio di presidenza.
Il rimborso delle spese sarà possibile per un periodo di tre mesi a seguire il mese in cui il mandato parlamentare giunge a termine a meno che:

- Il Parlamentare sia immediatamente rieletto al parlamento successivo;
- Il Parlamentare abbia prestato servizio per meno di sei mesi prima della fine della legislatura;
- l'assistente riceva remunerazione da un'altra istituzione comunitaria o sia impiegato nel periodo in questione da un altro Parlamentare.

Qualora il Parlamentare, durante questo periodo, fosse tenuto, nel rispetto della normativa del Paese di appartenenza, a pagare spese superiori all'ammontare corrispondente a tre mesi, tali spese possono essere rimborsate dietro presentazione della documentazione certificata dalla competenti autorità nazionali.
Possono anche essere rimborsate le spese sostenute dal parlamentare per la sostituzione di un assistente assente per un periodo superiore a tre mesi, per maternità o di malattia. In questo caso vengono rimborsate tutte le spese sostenute a partire dal quarto mese che non siano coperte dalle assicurazioni previste dallo schema di previdenza nazionale.

Assistenza e previdenza

Sia il Parlamentare che l'assistente sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla sicurezza sociale derivanti dalla legge nazionale applicabile.
Fino all'adozione da parte del PE e del Consiglio degli emendamenti al quadro legale applicabile al Regolamento n. 1408/71 e al Regolamento n. 883/2004 il collaboratore parlamentare può essere coperto, nel suo interesse, da accordi conclusi tra più Stati membri che potrebbero portare ad eccezioni alle regole standard sulla determinazione della legge nazionale applicabile.
Sulla base delle disposizioni comunitarie pertinenti, le autorità competenti dello Stato membro rilasciano un certificato attestante che il collaboratore è soggetto a quella legge per un determinato periodo di tempo.
Di conseguenza i servizi parlamentari stabiliscono legami diretti con le autorità per la sicurezza sociale nei Paesi membri interessati.

Entro tre mesi dall'inizio del lavoro il Parlamentare è tenuto a presentare la documentazione relativa alla copertura per la sicurezza sociale, per la salute e, qualora siano previsteprevisto dal nel Paese di appartenenza, per gli infortuni dei propri assistenti. In mancanza di ciò i pagamenti relativi agli assistenti verranno sospesi.

A questo proposito si fa presente che nella seconda "Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'UE per l'esercizio 2004" (A6-280/2006) del 15 settembre 2006 al punto 76 il Parlamento "esprime rammarico per il fatto che, al 20 febbraio 2006, l'87,2% dei deputati non aveva ancora fornito al Parlamento le dichiarazioni relative all'utilizzo dell'indennità di assistenza parlamentare, che avrebbero dovuto essere presentate entro il 1° novembre 2005 come stabilito dalla "Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati" che prevede una dichiarazione dell'affiliazione degli assistenti a un regime di sicurezza sociale nel caso in cui l'assistente sia coperto da un contratto di fornitura di servizi. A questo proposito viene anche lamentato il fatto che il Parlamento non abbia ancora concluso contratti quadro con società specializzate in materia di gestione, in conformità del diritto nazionale applicabile, di questioni fiscali e previdenziali connesse con i contratti di lavoro, come disposto dalla Regolamentazione e come richiesto almeno a partire dal luglio 2004".

Disciplina fiscale

Ai sensi del Codex i Parlamentari ed i loro collaboratori saranno soggetti alla normativa fiscale (imposte sul reddito e IVA) prevista dalla legge nazionale applicabile.