Dibattito sulla riforma elettorale
Marzo 2007
1. Introduzione - I sistemi elettorali vigenti fra il 1993 e il 2005
Nel corso della XIV legislatura, con l'approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sono stati riformati i sistemi elettivi delle Camere.
La disciplina attualmente vigente delinea un sistema elettorale di tipo proporzionale, caratterizzato però dalla presenza di soglie di sbarramento - sia per le singole liste, sia per le coalizioni di liste - e da premi di maggioranza, diversamente configurati per le due Camere (per un esame più approfondito v. par. 2).
Il sistema previgente, invece, era di tipo misto: 3/4 dei seggi erano attribuiti con metodo maggioritario nell'ambito di collegi uninominali; il restante quarto era assegnato con metodo proporzionale (seppure in maniera differenziata fra Camera e Senato); se ne propone di seguito una sintesi.
Senato della Repubblica
Per l'elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica - disciplinata dal testo unico approvato con D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 - prevedeva un sistema elettorale di tipo misto, caratterizzato dai seguenti elementi:
- attribuzione in ogni regione dei tre quarti dei seggi con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di altrettanti collegi uninominali (ad eccezione della regione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale e della regione Molise, il cui territorio era ripartito in due collegi uninominali);
- ripartizione dei restanti seggi spettanti alla Regione con sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali;
- attribuzione a ciascun elettore di un solo voto, da esprimere a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale;
- sottrazione "totale" dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti conseguiti dai candidati appartenenti al gruppo stesso eletti nei collegi uninominali (c.d. scorporo totale: per la differenza con lo scorporo previsto per la Camera v. infra).
Il territorio di ogni regione era ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale, ciascuna regione era costituita in un'unica circoscrizione regionale.
Si votava su una sola scheda. Ogni elettore disponeva di un unico voto, che si esprimeva a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale.
In ogni collegio uninominale era proclamato eletto il candidato con il maggior numero di voti validi.
Ai fini dell'attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determinava in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra era data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi (c.d. scorporo totale, avente l'effetto di attenuare la connotazione maggioritaria del sistema).
I seggi venivano quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt: l'ufficio elettorale regionale divideva la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi erano assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria ottenuti da ciascun gruppo. A parità di quoziente il seggio era attribuito al gruppo che aveva ottenuto la minore cifra elettorale.
L'ufficio elettorale regionale proclamava quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati non eletti in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo la graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali. Tali cifre erano determinate moltiplicando per cento il numero dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
Camera dei deputati
La legge per l'elezione della Camera dei deputati aveva un impianto analogo a quella del Senato, da cui differiva però sensibilmente soprattutto per la maggiore complessità dei raccordi fra parte maggioritaria e proporzionale del sistema misto.
In sintesi gli elementi che caratterizzavano tale sistema sono i seguenti:
- suddivisione del territorio nazionale in 26 circoscrizioni di dimensione regionale o infraregionale;
- attribuzione, in ogni circoscrizione, del 75 per cento dei seggi con la formula maggioritaria nell'ambito di altrettanti collegi uninominali;
- ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti e con il sistema delle liste concorrenti. Soglia di sbarramento del 4 per cento;
- attribuzione a ciascun elettore di due voti su schede distinte: uno per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale;
- scorporo "parziale", dai voti conseguiti dalle liste, dei voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna lista [in particolare veniva sottratto, al totale dei voti ottenuti dalla lista a livello circoscrizionale, il numero di voti (più uno) ottenuto dai candidati "secondi classificati" nei collegi in cui erano risultati vincenti candidati collegati alla lista stessa (ossia, nella logica maggioritaria, i voti "necessari" all'elezione di questi ultimi). Per il Senato invece, a differenza della Camera (v. sopra), ogni gruppo partecipava al recupero proporzionale previa sottrazione, al totale dei voti ottenuti dal gruppo, di tutti i voti conseguiti dai propri candidati vincenti nei collegi];
- determinazione delle circoscrizioni in cui le singole liste si vedono attribuire i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con il metodo proporzionale.
Nei collegi uninominali l'elezione dei deputati avveniva, analogamente al Senato, a maggioranza semplice e con un turno unico. L'elettore, però, disponeva di una scheda distinta per esprimere il suo "primo voto", riguardante i singoli candidati dei collegi uninominali. Sulla scheda, accanto al nome del candidato apparivano uno o più contrassegni (fino ad un massimo di cinque), mentre era prescritto che ciascuna candidatura nei collegi uninominali dovesse essere collegata ad una o più delle liste circoscrizionali concorrenti alla ripartizione dei seggi proporzionali. L'elettore votava tracciando un segno sul nome del candidato preferito o su uno dei simboli che gli si affiancavano nella scheda.
Su una seconda scheda, l'elettore tracciava un segno nel rettangolo contenente il contrassegno e l'elenco dei candidati della lista prescelta, concorrente al riparto dei seggi in ragione proporzionale.
A differenza, dunque, di quanto stabilito per il Senato, il legislatore aveva optato per il sistema della doppia scheda e della separazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali concorrenti al riparto proporzionale. Al tempo stesso, però, le due parti del sistema erano rese interdipendenti perché:
- i candidati nei collegi erano obbligati a collegarsi ad una lista;
- il meccanismo dello scorporo imponeva un costo alle liste per l'appoggio dato ai candidati cui si collegavano formalmente, costituito dai voti che ad esse venivano sottratti ai fini dei calcoli proporzionali, in caso di vittoria dei candidati stessi nei collegi uninominali;
- i candidati, anche se non vincitori nei collegi uninominali, potevano acquisire un seggio alla Camera perché entravano automaticamente a far parte di una graduatoria cui si faceva ricorso in caso di esaurimento delle liste circoscrizionali di candidati per l'assegnazione dei seggi proporzionali.
In ciascun collegio uninominale, era proclamato eletto il candidato con il maggior numero di voti.
La proclamazione degli eletti con il sistema proporzionale era effettuata in quattro fasi di calcolo:
- si individuavano in ambito nazionale le liste che, avendo superato la soglia di sbarramento del 4 per cento, erano ammesse al riparto dei seggi proporzionali;
- si procedeva alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali da esse conseguite nell'intero territorio nazionale;
- si assegnavano alle liste i seggi conseguiti, distribuendoli fra le varie circoscrizioni;
- terminate tali operazioni, si procedeva alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna lista, traendoli dalle liste circoscrizionali o, se necessario, dalla graduatoria dei candidati dei collegi uninominali collegati alla lista e non già proclamati eletti con il sistema maggioritario.
La ripartizione dei seggi proporzionali tra le varie liste era effettuata nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti.
2. I sistemi elettorali vigenti oggi
La Camera dei deputati
Per quanto concerne la Camera dei deputati, il sistema vigente prevede in primo luogo che i seggi di questo ramo - ad eccezione dei dodici spettanti alla circoscrizione Estero - siano assegnati a liste di candidati concorrenti secondo una ripartizione proporzionale effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (si tratta, nelle linee generali e salva la previsione del premio di maggioranza, della formula in precedenza in uso per l'elezione dei deputati nella quota proporzionale: v. supra, par. 1). La ripartizione dei seggi è effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale (per il Senato, invece, il riparto avviene nell'ambito delle singole circoscrizioni regionali; v. infra).
La scheda è unica e il voto è dato a una delle liste concorrenti nell'ambito della circoscrizione elettorale (il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali). Non è possibile esprimere voti di preferenza per uno dei candidati della lista prescelta: il legislatore del 2005 ha optato per il sistema di liste c.d. "bloccate".
I partiti o gruppi politici organizzati che presentano proprie liste possono, all'atto del deposito del contrassegno, collegarsi tra loro in coalizioni. Tale collegamento ha rilevanza ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di maggioranza (v. infra).
È fatto obbligo a tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano candidarsi "a governare" (a prescindere dall'eventuale collegamento in coalizioni) di depositare contestualmente al contrassegno il proprio programma elettorale, nel cui ambito deve essere dichiarato il nome e il cognome della persona indicata come "capo della forza politica".
I partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione devono invece dichiarare nella medesima occasione il nome della persona da loro indicata quale "unico capo della coalizione"; l'indicazione del leader della coalizione - o della singola forza politica - è prevista peraltro "senza pregiudizio" delle prerogative del Capo dello Stato di cui all'art. 92, secondo comma, della Costituzione (potere presidenziale di nomina dei membri del Governo).
È stato abolito il limite alle candidature relativo all'inclusione del candidato in liste recanti lo stesso contrassegno in circoscrizioni diverse (in altri termini è ora possibile il fenomeno delle cd. candidature multiple).
La normativa vigente prevede ancora che, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato possa accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Permane anche la norma in base alla quale nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.
È previsto un articolato sistema di sbarramenti alla ripartizione dei seggi.
In luogo della soglia precedentemente prevista per l'accesso al riparto dei seggi in ragione proporzionale (quattro per cento dei voti validi espressi in sede nazionale, v. sopra, par. 1), in base alla normativa vigente:
- accedono alla ripartizione le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi, purché almeno una tra le liste collegate:
a. abbia conseguito almeno il due per cento dei voti;
b. oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, essendo presentata in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; - all'interno delle suddette coalizioni, peraltro, sono ammesse al riparto dei seggi le sole liste che:
a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
b) siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, essendo state presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed avendo conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
c) siano qualificabili come "migliore lista sotto soglia", avendo ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi; - accedono inoltre alla ripartizione le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, oppure le singole liste non coalizzate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che siano state presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
- accedono inoltre alla ripartizione le singole liste che, pur facendo parte di coalizioni che non hanno raggiunto la soglia del 10 per cento, abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi oppure siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.
Per individuare quali liste o coalizioni ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all'ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste della circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale). L'ufficio nazionale somma i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno (cifra elettorale nazionale di lista); quindi somma le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione, ottenendo la cifra elettorale nazionale di coalizione; infine, individua le sole liste o coalizioni la cui cifra elettorale nazionale raggiunga le sopra indicate percentuali.
Coalizioni e liste singole così individuate concorrono tra loro al riparto dei seggi: in altre parole, ai fini del riparto si prendono in un primo momento in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate.
Il riparto è effettuato, come si è innanzi accennato, nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali (interi) e dei più alti resti. È l'ufficio centrale nazionale che, dopo aver attribuito i seggi complessivamente spettanti alle singole liste e coalizioni di liste a livello nazionale, provvede alla distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni.
Le relative operazioni possono così descriversi:
- l'ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali sia delle coalizioni, sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista.
- i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi, pari a circa il 54 per cento del totale dei seggi. Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio di maggioranza (delle quali si dirà più avanti).
Si procede quindi al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte, includendo - come si è detto - le liste che abbiano raggiunto la soglia del due per cento dei voti validi espressi, quelle "sotto soglia" che siano però rappresentative di minoranze linguistiche nei sensi sopra precisati e quelle che siano qualificabili come "migliore lista sotto soglia".
Anche in questa occasione si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Analogamente si procede per l'attribuzione dei seggi alle liste singole ammesse al riparto.
La successiva assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni avviene in due fasi: dapprima si procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste (considerate nel loro complesso) e alle singole liste non coalizzate; quindi, alla ripartizione dei seggi assegnati in tal modo a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte e che abbiano i requisiti per l'attribuzione.
Il premio di maggioranza, configurato dal sistema vigente come premio nazionale, è volto a garantire la formazione di una maggioranza parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Esso trova applicazione nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale non abbia già conseguito almeno 340 seggi. In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione proporzionale, tale da consentirle di raggiungere tale consistenza.
Si può dunque osservare che, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, si prende in considerazione il risultato elettorale - in termini di voti e non di seggi - complessivamente conseguito dalla coalizione. A tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte della coalizione, anche di quelle che non soddisfino le condizioni necessarie per accedere uti singulae al riparto dei seggi (si veda supra).
Ove necessario, l'ufficio centrale nazionale assegna dunque 340 seggi alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale. I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede nazionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.
Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.
Nell'ambito della attuale disciplina non è previsto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale perché operi il meccanismo premiale: il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione - o alla singola lista - che abbia ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti indipendentemente dall'entità della vittoria elettorale e dall'ampiezza del margine di vantaggio ottenuto sulle coalizioni o liste concorrenti (fermo restando i superamento della soglia di sbarramento).
Da quanto detto si desume che l'entità del premio di maggioranza, in termini sia assoluti, sia relativi (con riguardo, cioè, sia alla differenza sia al rapporto tra i seggi ottenuti in base ai voti effettivamente riportati e i 340 seggi spettanti in virtù del premio) può variare in misura rilevante non solo - com'è ovvio - in dipendenza dei risultati elettorali ma anche in relazione al numero e all'ampiezza delle coalizioni e, più in generale, alle caratteristiche (tendenzialmente bipolari o maggiormente frammentate) del quadro politico.
Va conclusivamente precisato che la disciplina dianzi illustrata non vale per il seggio spettante alla regione Valle D'Aosta - per la quale è previsto un sistema maggioritario (art. 92 TUC) - e per i 12 seggi attribuiti alla circoscrizione Estero (per la quale la legge 459/2001 prevede un sistema proporzionale con preferenze).
Il Senato della Repubblica
Le linee generali della disciplina elettorale valevole per il Senato sono analoghe a quelle concernenti il sistema della Camera; le differenze, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo, sembrano - stando anche ai lavori preparatori della riforma - principalmente riconducibili alla necessità di osservare il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (art. 57, primo comma, Cost.).
Con riferimento agli adempimenti cui sono chiamate le forze politiche che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato, la disciplina posta dal Testo Unico riguardante il Senato rinvia alle norme dettate dal Testo Unico Camera in tema di presentazione dei contrassegni e delle candidature, nonché di indicazione del leader e del programma.
Fatti salvi i sei seggi spettanti alla circoscrizione Estero, i seggi elettivi del Senato sono ripartiti tra liste di candidati concorrenti in ragione proporzionale - con eventuale attribuzione di un premio di coalizione (o di lista) regionale - mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali. All'interno di ogni circoscrizione, i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, secondo l'ordine di presentazione ("lista bloccata").
Va tuttavia sottolineato che, per ciò che concerne le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, sono previsti due sistemi elettorali ad hoc: la prima regione è costituita in unico collegio elettorale uninominale; la seconda regione è costituita in sei collegi uninominali, e per l'attribuzione della restante quota di seggi ad essa spettante si ricorre al recupero proporzionale. Inoltre, come si dirà infra, anche la regione Molise presenta una disciplina differenziata.
Il metodo adottato per la ripartizione dei seggi è - analogamente a quanto previsto per la Camera - quello del quoziente naturale e dei più alti resti: si è abbandonato, pertanto, il metodo d'Hondt, previsto dalla previgente disciplina per il riparto della quota dei seggi del Senato da assegnare in ragione proporzionale.
Vi sono peraltro alcune rilevanti differenze rispetto alla disciplina valevole per la Camera:
- in primo luogo, l'attribuzione dei seggi è effettuata non in sede nazionale ma nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, dal rispettivo ufficio elettorale regionale;
- trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che si applica su base regionale [Tra i rilievi espressi nel corso del dibattito parlamentare, era emerso quello secondo cui l'applicazione al Senato di una soglia di sbarramento calcolata su base nazionale (una delle ipotesi prese in considerazione durante l'esame) avrebbe potuto penalizzare forze politiche minoritarie con riguardo all'intero territorio nazionale ma dalla rilevante consistenza in ambito locale, il che avrebbe potuto suscitare perplessità in ordine al rispetto del principio costituzionale della "base regionale"] e presenta limiti diversi da quelli previsti per la Camera.
Sono previste soglie di sbarramento ad hoc: per le coalizioni e per le singole liste collegate; per le liste non coalizzate; per le liste collegate in coalizioni complessivamente "sotto soglia".
In particolare sono ammesse al riparto:
- le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;
- le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi;
- le liste facenti parte di coalizioni complessivamente "sotto soglia", ma che abbiano ottenuto uti singulae sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa elettorale della Camera, sono previste soglie anche a livello infra-coalizionale. All'interno delle coalizioni "sopra soglia", infatti, sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
Va peraltro ricordato che sono sorti dubbi interpretativi - attualmente al vaglio della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato - circa l'operatività della soglia di sbarramento infra-coalizionale. Secondo una prima ricostruzione, seguita dagli uffici elettorali circoscrizionali, tale soglia opererebbe in ogni caso; secondo una diversa interpretazione, al contrario, tale sbarramento - stando al testo della normativa vigente (articolo 17, co. 6 del d. lgs. 533/1993) - opererebbe solo nel caso in cui non trovi applicazione il premio regionale.
Anche in questo caso i voti delle singole liste che non superano la soglia infra-coalizionale si trasformano in seggi di liste collegate nella coalizione che ha superato lo sbarramento del 20 per cento, con ciò accrescendo la dotazione di seggi di liste non direttamente votate dall'elettore, ma delle quali quest'ultimo conosce in anticipo il collegamento con la lista votata.
Le coalizioni e liste singole individuate dall'ufficio elettorale regionale come attributarie di seggi, in quanto "sopra soglia", concorrono tra loro al riparto: in altre parole, ai fini del riparto, in una prima fase si prendono in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate (analogamente a quanto previsto per la Camera).
Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali (interi) e dei più alti resti.
Le relative operazioni possono così descriversi:
- l'ufficio elettorale regionale divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali sia delle coalizioni, sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista.
- i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 55 per cento del totale dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio di coalizione regionale (delle quali si dirà più avanti), pertanto tale riparto da provvisorio si trasforma in definitivo, e si può procedere alla ripartizione dei seggi a livello infra coalizionale.
Al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte si provvede prendendo in considerazione - come si è detto - solo le liste che abbiano raggiunto la soglia del tre per cento dei voti validi espressi (v. però sopra i dubbi interpretativi sorti in materia).
Anche in questa occasione, previa determinazione del quoziente elettorale di coalizione [questo si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste ammesse al riparto per il numero dei seggi complessivamente spettanti alla coalizione], si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.
Alle liste non coalizzate ammesse al riparto rimangono i seggi precedentemente determinati.
Il premio regionale è volto a garantire la formazione di una "maggioranza regionale" che disponga almeno del 55 per cento dei seggi assegnati alla regione. Esso trova applicazione, infatti, nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito circoscrizionale non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi. In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi che le consenta di raggiungere la percentuale del 55 %.
In analogia a quanto previsto dalla normativa valevole per la Camera dei deputati, ai fini dell'attribuzione del premio si prende in considerazione il risultato elettorale complessivo conseguito dalla coalizione. Va sottolineato che a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste - anche quelle individualmente "sotto soglia" - facenti parte delle coalizioni.
Ove necessario, l'ufficio elettorale regionale assegna dunque i seggi costituenti il premio, ossia quelli necessari a raggiungere il 55% dei seggi (arrotondato all'unità superiore), alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito regionale. I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede regionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.
Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle innanzi illustrate.
Non è previsto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale per l'accesso alla dotazione aggiuntiva di seggi: il premio è attribuito alla coalizione - o alla singola lista - che abbia ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti espressi in ambito regionale, indipendentemente dall'entità della vittoria elettorale e dall'ampiezza del margine di vantaggio ottenuto sulle coalizioni o liste concorrenti.
Il sistema imperniato sul premio regionale si differenzia dal meccanismo premiale previsto dalla normativa per la Camera, in quanto non garantisce strutturalmente la formazione di una determinata maggioranza di seggi a livello nazionale. In altri termini, mentre il premio di maggioranza nazionale previsto dal testo unico Camera incentiva l'aggregazione in coalizioni e, comunque, garantisce la formazione di una maggioranza che dispone almeno del 55 % dei seggi "nazionali", il premio regionale previsto per il Senato svolge la predetta funzione incentivante senza poter garantire anche il medesimo risultato in termini di seggi.
Il sistema premiale innanzi illustrato non opera nella regione Molise: l'attribuzione dei due seggi senatoriali spettanti a questa regione (ex art. 57 Cost.) avviene sulla base di un sistema proporzionale, senza correttivo maggioritario, basato sul sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Pertanto, in tale regione, non è contemplata la fase della assegnazione provvisoria dei seggi, necessaria alla verifica del (mancato) raggiungimento della prescritta maggioranza regionale (55 % dei seggi) per determinare l'operatività del premio di coalizione, ma si procede direttamente all'assegnazione definitiva.
Può essere utile, conclusivamente, un quadro riepilogativo delle diverse formule elettorali in vigore per il Senato della Repubblica:
- formula residuale, valevole per tutte le regioni per cui non è prevista una disciplina ad hoc: sistema proporzionale basato sui quozienti naturali ed i più alti resti, con eventuale premio di coalizione o lista regionale (è in ogni caso garantito alla coalizione - o singola lista - più votata almeno il 55 % dei seggi della regione);
- formula per la regione Molise: sistema proporzionale uguale a quello previsto a livello residuale, ma senza premio regionale;
- formula per la regione Valle d'Aosta: maggioritario uninominale nell'ambito del collegio unico;
- formula per il Trentino Alto Adige: sistema maggioritario (sei collegi uninominali) + sistema proporzionale con metodo d'Hondt e scorporo (per il - o i - restanti seggi della regione);
- formula per la circoscrizione Estero (sei seggi): riparto proporzionale dei seggi fra liste concorrenti "non bloccate" - si possono esprimere uno o due voti di preferenza a seconda del numero di seggi assegnati alla ripartizione- sulla base del metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.
3. La prima applicazione della nuova legge elettorale per il Senato
I dati nazionali
Per l'elezione del Senato del 9-10 aprile 2006 gli aventi diritto al voto erano 43.062.020. Gli elettori della circoscrizione estero, sulla base dei dati dell'apposito elenco, erano 2.623.382.
I dati provvisori del Ministero dell'Interno evidenziano per il Senato 34.161.604 voti validi per l'assegnazione di 301 seggi, esclusi la Valle d'Aosta (73.715 voti per 1 seggio uninominale) e il Trentino Alto-Adige (573.716 voti per 7 seggi, di cui 6 uninominali). Il totale ammonta a 34.809.035 voti per 309 seggi.
Dati dichiaratamente incompleti mostrano 879.933 voti espressi dagli italiani all'estero per l'assegnazione di 6 seggi.
I dati provvisori hanno anche evidenziato 1.093.277 voti non validi, di cui 488.403 schede bianche, 3.135 schede contestate (in un primo tempo era stato diffuso il numero di 39.822) e 565.052 schede considerate nulle.
I contendenti e le soglie di sbarramento
Solo due competitori elettorali hanno ottenuto seggi: le due coalizioni, che hanno entrambe largamente superato in tutte le Regioni la soglia di sbarramento del 20%, prevista a livello regionale dalla nuova legge elettorale.
Nessuna delle 19 liste presentatesi "fuori coalizione" ha superato in alcuna Regione lo sbarramento dell'8%, previsto per tale fattispecie (il risultato più alto si è avuto in Veneto, dove una lista ha sfiorato il 3%).
Non vi sono state coalizioni che non abbiano superato la soglia di sbarramento e, quindi, neppure liste che - al loro interno - abbiano superato la soglia dell'8% (nel caso, sarebbero state ammesse al riparto).
All'interno delle coalizioni una percentuale variabile di liste (dai due terzi ai tre quarti del totale delle liste presentate in ogni Regione) è rimasta al disotto della soglia di sbarramento del 3% prevista dalla legge per le liste coalizzate e dunque non ha conseguito seggi.
Un numero più limitato - ma comunque consistente - di liste, pur avendo superato la soglia di sbarramento del 3%, non ha conseguito seggi per l'effetto di "sbarramento implicito" che si è verificato di fatto (cfr. quanto riportato nel paragrafo dedicato alla Regione Friuli-Venezia Giulia). In un caso un risultato percentuale oltre il 7% dei voti non è stato sufficiente a conseguire il seggio.
Per alcune Regioni dove è stato assegnato il "premio di maggioranza", talune liste situate al di sotto della soglia del 3% hanno chiesto di essere ammesse al riparto dei seggi sulla base di una lettura della legge elettorale diversa da quella applicata dagli organi preposti alla proclamazione (i quali hanno ritenuto che anche in tal caso si applica la soglia del 3%).
Coalizioni e liste
Come detto, solo due coalizioni hanno ottenuto seggi.
Quella che ha indicato come capo della coalizione Romano Prodi ha aggregato, nel complesso delle Regioni, 16 liste.
Quella che ha indicato come capo della coalizione Silvio Berlusconi, 17 liste.
Nel primo caso, 8 liste hanno ottenuto seggi, nel secondo caso, 4.
Sul totale delle 33 liste presentate, dunque, solo 12 hanno ottenuto seggi, pari a circa un terzo del totale.
Non tutte le liste erano presenti in tutte le circoscrizioni: si va da un massimo - per una singola coalizione - di 14 liste in Sicilia ad un minimo di 6 liste (in Friuli, Abruzzo e Molise).
"Il premio di maggioranza"
In Valle d'Aosta e in Trentino Alto-Adige si applica il sistema uninominale; in Molise la legge elettorale non prevede il "premio di maggioranza" (rectius: "premio di coalizione regionale"). Solo nelle altre 17 Regioni esso avrebbe potuto essere applicato.
Tuttavia, come detto, in tutte le Regioni interessate al nuovo sistema elettorale sono state ammesse al riparto solo due contendenti. In queste circostanze il "premio di maggioranza" non scatta se si verificano alcune condizioni particolari.
In primo luogo, è emerso che il premio non può scattare nelle Regioni dove si assegna un numero di seggi dispari inferiore a 11 (è il caso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Basilicata che assegnano 7 seggi e della Regione Sardegna che assegna 9 seggi): in questi 5 casi, infatti, la coalizione che ottiene anche un solo voto in più dell'altra si assicura comunque un seggio in più e - quindi - il 55% dei seggi, senza necessità di applicare un "premio". Dunque, in queste 5 Regioni il premio di maggioranza non è scattato e non poteva scattare.
Sono dunque 12 le Regioni dove il premio poteva effettivamente scattare.
Tuttavia, va anche osservato che nelle altre Regioni dove vengono assegnati un numero di seggi pari da 8 a 22 (Liguria e Marche ne assegnano appunto 8; Calabria, Toscana e Emilia-Romagna rispettivamente 10, 18 e 20), la conquista anche di un solo seggio in più della metà già assicura il 55% dei seggi. In queste Regioni, dunque, il premio di maggioranza scatta solo nel caso in cui il riparto proporzionale provvisorio dei seggi porti a una situazione di parità: ciò si è in concreto verificato nelle Marche ed in Liguria, dove è stato quindi necessario procedere all'assegnazione del "premio di maggioranza".
Il "premio di maggioranza" - infine - è scattato in altre 4 Regioni: Piemonte, Lazio, Campania e Puglia. In totale, dunque, il premio è stato assegnato in 6 Regioni, con gli effetti evidenziati nelle tabelle seguenti.
Tabella 1: assegnazione dei seggi e del "premio" per Regione
| Coalizione "Berlusconi" | Coalizione "Prodi" | ||||||||
| Regione | seggi | ottenuti | % | assegnati | % | ottenuti | % | assegnati | % |
| pie | 22 | 12 | 54,5% | 13 | 59,1% | 10 | 45,5% | 9 | 40,9% |
| lom | 47 | 27 | 57,4% | 27 | 57,4% | 20 | 42,6% | 20 | 42,6% |
| ven | 24 | 14 | 58,3% | 14 | 58,3% | 10 | 41,7% | 10 | 41,7% |
| fvg | 7 | 4 | 57,1% | 4 | 57,1% | 3 | 42,9% | 3 | 42,9% |
| lig | 8 | 4 | 50,0% | 3 | 37,5% | 4 | 50,0% | 5 | 62,5% |
| em-ro | 21 | 9 | 42,9% | 9 | 42,9% | 12 | 57,1% | 12 | 57,1% |
| tos | 18 | 7 | 38,9% | 7 | 38,9% | 11 | 61,1% | 11 | 61,1% |
| umb | 7 | 3 | 42,9% | 3 | 42,9% | 4 | 57,1% | 4 | 57,1% |
| mar | 8 | 4 | 50,0% | 3 | 37,5% | 4 | 50,0% | 5 | 62,5% |
| laz | 27 | 14 | 51,9% | 15 | 55,6% | 13 | 48,1% | 12 | 44,4% |
| abr | 7 | 3 | 42,9% | 3 | 42,9% | 4 | 57,1% | 4 | 57,1% |
| cam | 30 | 15 | 50,0% | 13 | 43,3% | 15 | 50,0% | 17 | 56,7% |
| pug | 21 | 11 | 52,4% | 12 | 57,1% | 10 | 47,6% | 9 | 42,9% |
| bas | 7 | 3 | 42,9% | 3 | 42,9% | 4 | 57,1% | 4 | 57,1% |
| cal | 10 | 4 | 40,0% | 4 | 40,0% | 6 | 60,0% | 6 | 60,0% |
| sic | 26 | 15 | 57,7% | 15 | 57,7% | 11 | 42,3% | 11 | 42,3% |
| sar | 9 | 4 | 44,4% | 4 | 44,4% | 5 | 55,6% | 5 | 55,6% |
| Totale seggi nelle Regioni | 299 | 153 | 51,2% | 152 | 50,8% | 146 | 48,8% | 147 | 49,2% |
Tabella 2: effetti del "premio"
| Regione | Coalizione "Berlusconi" Seggi in più o in meno | Coalizione "Prodi" Seggi in più o in meno |
| Piemonte | +1 | - 1 |
| Liguria | -1 | +1 |
| Marche | -1 | +1 |
| Lazio | +1 | -1 |
| Campania | -2 | +2 |
| Puglia | +1 | -1 |
| Totale dei seggi spostati (in numero assoluto) | 7 | 7 |
| Totale dei seggi spostati (compensato) | -1 (+3 -4) | +1 (-3 +4) |
Nel complesso, lo spostamento di seggi tra le due coalizioni, determinato dal "premio", è risultato limitato ad uno (+4; -3): trattandosi però di un seggio che viene dato ad uno schieramento e sottratto all'altro, l'incidenza sui rapporti di maggioranza è doppia, e pari quindi a due (un seggio di più ad uno schieramento, un seggio di meno all'altro).
Il premio non è scattato in 6 Regioni dove lo schieramento vincente ha ottenuto già con il riparto proporzionale "almeno il 55%" dei seggi in palio (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia).
In particolare, in Lombardia e in Toscana lo schieramento vincente ha ottenuto un numero di seggi anche superiore a quello che sarebbe stato garantito dal "premio di maggioranza".
I risultati Regione per Regione
Valle d'Aosta
La base regionale del sistema elettorale del Senato rende più omogenea l'elezione in questa Regione con quelle delle altre circoscrizioni, di quanto avvenga per la Camera, dove il risultato della Valle d'Aosta non entra a far parte del conteggio nazionale. Tuttavia, l'unico seggio che la Costituzione attribuisce alla Valle d'Aosta al Senato è assegnato su base uninominale. Hanno ottenuto voti 7 candidati, i primi due dei quali hanno totalizzato circa il 75% dei voti totali.
Piemonte
E' scattato il "premio di maggioranza" e, tra i soli due contendenti presentatisi (le due coalizioni), il riparto dei 22 seggi in palio è stato perciò in ragione di 13 a 9, nonostante il risultato di 50,506% a 49,493% che avrebbe assegnato solo 12 seggi al vincitore.
Va osservato che la percentuale qui indicata di voti ottenuti sul totale - in questa come nelle successive Regioni che applicano il nuovo sistema elettorale proporzionale - non è quella che rileva ai fini dell'attribuzione dei seggi. A tal fine infatti si utilizza il "quoziente elettorale circoscrizionale", che tiene conto del risultato dei soli contendenti c.d. "soprasoglia" (vale a dire che hanno superato la soglia di sbarramento).
Hanno superato la soglia infra-coalizione del 3% - ed hanno quindi ottenuto seggi - 4 liste su 8 nella coalizione vincente e 5 liste su 9 nella coalizione perdente: nel complesso 9 liste su 17.
Lombardia
La lista vincente ha ottenuto un numero di seggi di per sé superiore a quello assicurato dal "premio di maggioranza": 4 i competitori, le due coalizioni e 2 liste "fuori coalizione" che però non hanno superato lo sbarramento dell'8% (avendo complessivamente ottenuto meno dello 0,5% del totale).
Il risultato percentuale di 56,945% voti sul totale ha garantito alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti (42,624% il risultato dell'altro competitore ammesso al riparto) 27 seggi (20 seggi all'altra coalizione).
La Lombardia è quindi tra le poche Regioni - all'interno di quelle che applicano il nuovo sistema elettorale - dove la coalizione vincente ha superato con il proprio risultato la soglia del 55% dei seggi.
4 liste su 11 nella coalizione vincente e, parimenti, 4 liste su 11 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% ed hanno ottenuto seggi: nel complesso 8 liste su 22.
Trentino Alto-Adige
In questa Regione il sistema di votazione al Senato è rimasto quello maggioritario che assegna sei seggi in altrettanti collegi uninominali. Il settimo seggio è assegnato con il metodo del recupero proporzionale al "migliore dei non eletti".
Veneto
Non è stato assegnato il premio di maggioranza. Per i 24 seggi da assegnare i contendenti sono stati 5: le due coalizioni e 3 liste che non hanno superato lo sbarramento dell'8% (una si è fermata poco sotto il 3%, le altre due, complessivamente, sotto lo 0,5%).
Ininfluente il "premio di maggioranza". La lista vincente (che ha ottenuto il 57,102%, contro i 39,523% dell'altro schieramento) ha ottenuto 14 seggi in sede di riparto proporzionale (10 seggi all'altra lista), un risultato già di per sé "almeno pari" al 55% del totale dei seggi (il "premio di maggioranza" avrebbe garantito appunto 14 seggi).
Hanno ottenuto seggi 4 liste su 10 nella coalizione vincente e 4 liste su 11 nell'altra coalizione, avendo superato la soglia del 3%: nel complesso 8 liste su 21.
Friuli-Venezia Giulia
7 seggi distribuiti tra le due coalizioni (un terzo contendente non ha superato lo sbarramento dell'8%, essendosi fermato allo 0,7%).
Come già accennato nella parte introduttiva, in questa Regione, come in tutte le altre che assegnano 7 seggi (il numero di seggi minimo per le Regioni interessate al premio di maggioranza) o 9 seggi, il "premio di maggioranza" non scatta quando sono solo due schieramenti a dividersi i seggi ed uno dei due ha anche un solo voto più dell'altro: infatti chi ha più voti ottiene comunque "almeno il 55% dei seggi".
La lista vincente ha ottenuto il 54,845% dei voti complessivi e 4 seggi (contro il 44,418% e 3 seggi dell'altra), vale a dire oltre il 57% dei seggi.
4 liste su 6 nella coalizione vincente e 4 liste su 7 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3%: tuttavia si è manifestato quello che potrebbe chiamarsi l'effetto di "sbarramento implicito", che si verifica soprattutto dove è ridotto il numero di seggi in palio (in questo caso si tratta del minimo previsto per le Regioni, in via generale, dall'art. 57 della Costituzione): in questi casi può essere necessario - per ottenere un seggio - un quoziente elettorale circoscrizionale che corrisponde ad una percentuale di voti totale ben superiore al 3%, "soglia" prevista dalla legge.
Nella Regione in esame, infatti, due liste che hanno pur superato lo sbarramento non hanno ottenuto seggi: in uno dei due casi il conseguimento di oltre il 7% dei voti non è stato sufficiente ad ottenere un seggio.
In totale solo 6 liste su 13 ottengono seggi.
Liguria
E' scattato il premio di maggioranza. Solo le due coalizioni maggiori si sono contese gli 8 seggi da assegnare.
Benché in caso di due sole coalizioni sia sufficiente in questa Regione la conquista di un solo seggio in più per ottenere "almeno il 55% dei seggi", questa condizione non si è verificata. E' stato dunque assegnato il "premio" e, su tale base, la coalizione vincente - che ha ottenuto il 53,285% dei voti - ha conseguito 5 seggi (contro il 46,714% e, correlativamente, 3 seggi dell'altra).
4 liste su 8 nella coalizione vincente e 4 liste su 7 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 8 su 15). Anche in questo caso l'effetto di "sbarramento implicito" (descritto a proposito della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha privato 3 liste dell'assegnazione del seggio, nonostante il superamento dello sbarramento del 3%.
Dunque solo 5 liste su 15 ottengono seggi.
Emilia-Romagna
Non è scattato il "premio di maggioranza", posto che la coalizione vincente ha conseguito, già con il riparto proporzionale, un risultato tale da ottenere comunque "almeno il 55% dei seggi". Anche in questo caso solo le due coalizioni si sono contese i 21 seggi da assegnare.
La coalizione vincente ha ottenuto il 59,425% e 12 seggi (contro il 40,574% e 9 seggi dell'altra). Come detto, il "premio di maggioranza" avrebbe assicurato lo stesso risultato in seggi.
4 liste su 8 nella coalizione vincente e 4 liste su 10 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 8 su 18). Dato il numero non ridotto di seggi in palio e la distribuzione dei voti, non c'è stato effetto di "sbarramento implicito" e tutte le 8 liste "soprasoglia" hanno ottenuto seggi.
Toscana
Anche in questa regione la coalizione vincente ha ottenuto, già in sede di riparto proporzionale, un numero di seggi superiore a quello assicurato dal "premio di maggioranza". 18 i seggi da distribuire tra le due coalizioni, le sole ad essersi presentate.
Come già detto in precedenza, questa è una delle Regioni nelle quali il "premio di maggioranza" non scatta quando uno dei due schieramenti prende anche un solo seggio più dell'altro contendente. Infatti anche 10 seggi (la metà del totale + 1) su 18 costituiscono "almeno il 55%". La lista vincente ha peraltro ottenuto il 61,289% dei voti e 11 seggi (contro il 38,710% e 7 seggi dell'altra).
La Toscana è dunque tra le poche Regioni - all'interno di quelle che applicano il nuovo sistema elettorale - dove la coalizione vincente ha superato la soglia del 55% dei seggi con il semplice riparto proporzionale dei seggi (così anche in Lombardia).
4 liste su 11 nella coalizione vincente e 3 liste su 7 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 7 su 18). Dato l'alto numero di seggi in palio e la distribuzione dei voti, non c'è stato effetto di "sbarramento implicito" e tutte le 7 liste "soprasoglia" hanno ottenuto seggi.
Umbria
7 seggi da distribuire (il minimo previsto per le Regioni in via generale dall'art. 57 della Costituzione) tra le due coalizioni, le sole ad essersi presentate.
Anche in questo caso, dunque il "premio di maggioranza" non scatta (per applicarsi devono esserci almeno tre contendenti che arrivano al riparto). Infatti anche il 50% dei voti più uno garantisce comunque 4 seggi (che è più del 55% del totale).
La lista vincente ha ottenuto il 57,182% e 4 seggi (contro il 42,817% e 3 seggi dell'altra).
5 liste su 8 nella coalizione vincente e 3 liste su 7 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 8 su 15). Anche in questo caso l'effetto di "sbarramento implicito" (descritto a proposito della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha privato due liste (che avevano ottenuto, rispettivamente, il 3,01% ed il 4,35%) dell'assegnazione del seggio, nonostante il superamento dello sbarramento del 3%.
Dunque solo 6 liste su 15 ottengono seggi.
Marche
E' scattato il premio di maggioranza. Solo le due coalizioni si sono contese gli 8 seggi da assegnare.
La lista vincente ha ottenuto il 54,403% ed avrebbe avuto titolo a 4 seggi, ma ne ha conseguiti 5 in virtù del premio previsto dalla legge (l'altra coalizione ha ottenuto il 45,596% e 3 seggi).
4 liste su 9 nella coalizione vincente e 3 liste su 10 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 7 su 19). Nonostante il numero di seggi in palio non alto, la distribuzione dei voti non ha fatto scattare l'effetto di "sbarramento implicito" (come è invece avvenuto in altre Regioni) e tutte le 7 liste "soprasoglia" hanno ottenuto seggi (analogamente è avvenuto in Sardegna).
Lazio
Anche in questa Regione è scattato il "premio di maggioranza". Per i 27 seggi da assegnare i contendenti sono stati 5: le due coalizioni e 3 liste che non hanno superato lo sbarramento dell'8% (poco oltre lo 0,6% nel loro complesso).
Il riparto dei 27 seggi in palio è stato in ragione di 15 a 12 in virtù del "premio di maggioranza", poiché il riparto proporzionale (sulla base del risultato elettorale con il 50,249% dei voti complessivi a una coalizione contro il 49,117 all'altra) avrebbe assegnato 14 seggi al vincitore, meno del 55%: ne è stato dunque attribuito uno in più.
3 liste su 8 nella coalizione vincente e 4 liste su 11 nella coalizione perdente hanno superato la soglia del 3% ed hanno tutte ottenuto seggi: nel complesso 7 liste su 19.
Abruzzo
7 seggi da distribuire (il minimo previsto per le Regioni in via generale dall'art. 57 della Costituzione) tra le due coalizioni, le sole ad essersi presentate.
Anche in questo caso, dunque, il "premio di maggioranza" non scatta (per applicarsi devono esserci almeno tre contendenti che arrivano al riparto). Infatti anche il 50% dei voti più uno garantisce comunque 4 seggi, vale a dire più del 55% del totale di 7.
La lista vincente ha ottenuto il 53,182% dei voti e 4 seggi (contro il 46,817% e 3 seggi dell'altra).
4 liste su 10 nella coalizione vincente e 3 liste su 6 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 7 su 16). Anche in questo caso, però, l'effetto di "sbarramento implicito" (descritto a proposito della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha fatto sì che due liste (che avevano ottenuto, rispettivamente, il 5,1% ed il 3,27%) non abbiano ottenuto l'assegnazione del seggio, nonostante il superamento dello sbarramento del 3%.
Dunque solo 5 liste su 16 ottengono seggi.
Molise
L'art. 57 della Costituzione assegna 2 seggi al Molise. La legge elettorale non prevede, per questa Regione, il "premio di maggioranza".
Due le coalizioni al confronto: quella vincente ha ottenuto il 50,525% ed un seggio, l'altra il 49,474% e l'altro seggio. L'assegnazione di tutti e due i seggi ad uno solo di due schieramenti è - in questa Regione - una ipotesi che richiede un risultato percentuale superiore al 75% dei voti.
Delle 6 liste presentatesi in ogni coalizione, solo la prima di ogni schieramento ha - ovviamente - conseguito il seggio.
Tre liste, pur avendo superato la "soglia" del 3%, non hanno ottenuto seggi: per le caratteristiche della Regione che assegna solo 2 seggi, è molto alto lo "sbarramento implicito" (una di queste, con oltre il 14% di voti non ha conseguito il seggio).
Campania
In questa Regione è scattato il "premio di maggioranza". 7 gli schieramenti (il numero maggiore tra tutte le Regioni) che si sono contesi i 30 seggi in palio. Anche in questo caso i seggi sono stati attribuiti solo alle due coalizioni. Le liste "sciolte" presentatesi hanno ottenuto complessivamente poco più dell'1% dei voti (una sola lista lo 0,8%), ben al di sotto, dunque, della soglia di sbarramento.
La coalizione vincente ha ottenuto il 49,594 dei voti e titolo a 15 seggi, pari alla metà del totale: è scattato allora - come detto - il "premio di maggioranza" per giungere ad almeno il 55% dei seggi, per un totale di 17. All'altra coalizione (con il 49,075% dei voti) sono stati dunque assegnati i 13 seggi residui.
L'effetto del "premio", in termini di numero assoluto di seggi, è stato in questa Regione il più rilevante, essendosi spostati due seggi (nelle altre Regioni dove è stato assegnato il "premio", si è spostato un solo seggio).
6 liste su 10 nella coalizione vincente e 3 liste su 10 nell'altra coalizione superano il 3% dei voti ed ottengono seggi: in totale 9 liste su 20.
Puglia
Anche in questa Regione è scattato il "premio di maggioranza". 4 competitori (le due coalizioni e due liste "sciolte") si sono contesi i 21 seggi in palio. Come in tutti gli altri casi hanno ottenuto seggi solo le due coalizioni. Ciascuna delle due liste presentatesi ha ottenuto circa lo 0,1%, ben al di sotto, dunque, della soglia di sbarramento.
La coalizione vincente ha ottenuto il 51,893 dei voti, tanto da avere titolo a 11 seggi, meno però del 55% del totale. Si sono create dunque le condizioni per l'assegnazione del "premio di maggioranza", che ha portato il totale a 12. All'altra coalizione (con il 47,861% dei voti) sono stati dunque assegnati i residui 9 seggi.
3 liste su 12 nella coalizione vincente e 4 liste su 12 nell'altra coalizione superano il 3% dei voti ed ottengono seggi: in totale 7 liste su 24, meno del 30% totale delle liste, uno dei risultati più selettivi in termini di percentuale di liste che si vedono assegnate seggi sul totale delle liste presentate nelle coalizioni.
Basilicata
7 seggi da distribuire (il minimo previsto per le Regioni in via generale dall'art. 57 della Costituzione) tra tre contendenti: le due coalizioni, le sole a giungere al riparto, ed una lista che non ha superato lo sbarramento (essendosi fermata allo 0,5% circa).
Anche in questo caso, dunque il "premio di maggioranza" non poteva scattare (per applicarsi devono esserci almeno tre contendenti che arrivano al riparto). Infatti anche il 50% dei voti più uno garantisce comunque 4 seggi, che è una quota superiore al 55% del totale.
La lista vincente ha ottenuto il 60,390% e 4 seggi (contro il 39,152% e 3 seggi dell'altra).
6 liste su 11 nella coalizione vincente e 3 liste su 8 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 9 su 19). Anche in questo caso l'effetto di "sbarramento implicito" (descritto a proposito della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha fatto sì che 4 liste non abbiano conseguito un seggio, nonostante il superamento dello sbarramento del 3% (3 liste erano presenti nello schieramento che ha ottenuto più seggi; nell'altro schieramento la lista esclusa ha ottenuto il 5,822%).
Dunque, solo 5 liste su 15 ottengono seggi.
Calabria
4 schieramenti (le due coalizioni e due liste "sciolte") si sono contesi i 10 seggi in palio. Come in tutti gli altri casi hanno ottenuto seggi solo le due coalizioni. Le due liste presentatesi hanno complessivamente ottenuto poco più dello 0,5%, ben al di sotto, dunque, della soglia di sbarramento.
In questa Regione, in caso di due soli contendenti, è sufficiente la conquista di un solo seggio in più con il riparto proporzionale per ottenere "almeno il 55% dei seggi"; questa condizione si è verificata, dato che la coalizione vincente ha ottenuto il 56,766% e 6 seggi (contro il 42,564% e 4 seggi dell'altra). Quindi il premio di maggioranza non è stato assegnato.
7 liste su 12 nella coalizione vincente e 3 liste su 8 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 10 su 20). Anche in questo caso l'effetto di "sbarramento implicito" (descritto a proposito della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha privato 2 liste (dello schieramento che ha ottenuto più seggi) dell'assegnazione del seggio, nonostante il superamento dello sbarramento del 3% (ciascuna delle due liste ha ottenuto circa il 4% dei voti).
Dunque, solo 8 liste su 20 ottengono seggi.
Sicilia
Non è scattato il premio di maggioranza. Per i 26 seggi da assegnare i contendenti sono stati 4: le due coalizioni e 2 liste che non hanno superato lo sbarramento dell'8% (una si è fermata poco sotto l'1,5%, l'altra, sotto lo 0,3%).
Il risultato di 57,767% (contro i 40,548% dell'altra) ha garantito alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti 15 seggi, oltre il 55% del totale (11 seggi all'altra lista). Non è stato dunque necessario assegnare il premio di maggioranza.
4 liste su 14 nella coalizione vincente e 4 liste su 12 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% ed hanno ottenuto seggi: nel complesso 8 liste su 26.
Sardegna
5 schieramenti si sono contesi i 9 seggi in palio. Come in tutti gli altri casi hanno ottenuto seggi solo le due coalizioni. Le altre tre liste presentatesi hanno ottenuto circa l'1,7%, l'1,1% lo 0,8%, un risultato maggiore, rispetto a quello conseguito da liste fuori delle coalizioni maggiori in altre Regioni, ma ancora ben al di sotto della soglia di sbarramento dell'8%.
Come nel caso di altre Regioni che assegnano un numero ridotto e dispari di seggi, il "premio di maggioranza" non può scattare, in assenza di almeno tre contendenti che giungano al riparto: anche il 50% dei voti più uno garantisce infatti 5 seggi, e dunque più del 55% del totale.
La lista vincente ha ottenuto il 50,889% e 5 seggi (contro il 45,331% e 4 seggi dell'altra).
4 liste su 8 nella coalizione vincente e 3 liste su 7 nell'altra coalizione hanno superato la soglia del 3% (per un totale di 7 su 15). Come nel caso delle Marche, nonostante il numero di seggi in palio non alto, la distribuzione dei voti non ha fatto scattare l'effetto di "sbarramento implicito" e tutte le 7 liste "soprasoglia" hanno ottenuto seggi.
La circoscrizione Estero
La circoscrizione Estero - che assegna 6 seggi per il Senato - comprende le seguenti ripartizioni ed assegna il numero di seggi per ciascuna indicato, con metodo proporzionale (quozienti elettorali, parti intere e più alti resti):
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia: assegna 2 seggi, attribuiti - uno per ciascuna - alle prime 2 liste (sulle 10 concorrenti) che hanno ottenuto, complessivamente, oltre il 75% del totale di voti (la prima lista, oltre il 50%);
- America meridionale: assegna 2 seggi, attribuiti - uno per ciascuna - alle prime 2 liste (sulle 8 concorrenti) che hanno ottenuto, complessivamente, circa il 60% del totale di voti (più o meno equidistribuiti);
- America settentrionale e centrale: assegna 1 seggio, attribuito alla prima lista (sulle 7 concorrenti) che ha ottenuto circa il 37% del totale di voti;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide: assegna 1 seggio, attribuito alla prima lista (sulle 6 concorrenti) che ha ottenuto circa il 45% del totale di voti.
