Senato della Repubblica

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Attività non legislative

Documento VII n. 2

XIX Legislatura

Sentenza n. 210 del 14 settembre 2022, depositata il successivo 14 ottobre, con la quale dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 3) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 4) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato

Titolo breve: Sentenza n. 210 del 14 settembre 2022, depositata il successivo 14 ottobre


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 2

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 16 novembre 2022; annunciato nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022