Attività non legislative

Documento VII n. 166

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1° dicembre 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata; dell'articolo 1, comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; dell'articolo 1, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

Titolo breve: Sentenza n. 7 del 1° dicembre 2015


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 21 gennaio 2016; annunciato nella seduta n. 569 del 2 febbraio 2016

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 2 febbraio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 569 del 2 febbraio 2016
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 febbraio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 569 del 2 febbraio 2016




Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina