Attività non legislative

Documento VII n. 75

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 7 maggio 2014 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge della regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6, e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), che ha aggiunto all'articolo 10-bis della legge della regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), i commi da 3-bis a 3-sexies; dell'articolo 43 della legge della regione Umbria n. 10 del 2013 che sostituisce l'articolo 7 della legge della regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione); dell'articolo 44 della legge della regione Umbria n. 10 del 2013 che aggiunge l'articolo 7-ter alla legge della regione Umbria n. 13 del 2003

Titolo breve: Sentenza n. 125 del 7 maggio 2014


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 15 maggio 2014; annunciato nella seduta n. 248 del 27 maggio 2014

Assegnazioni

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 27 maggio 2014; annuncio nella seduta pom. n. 248 del 27 maggio 2014
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 27 maggio 2014; annuncio nella seduta pom. n. 248 del 27 maggio 2014




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