Documento VII n. 124
Sentenza n. 109 del 24 marzo 1999 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi È stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchÈ il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchÈ il fatto non costituisce reato o non È previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subìta a causa di arresto in flagranza o di ferno di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; b) dell'articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida (Doc. VII, n. 124). Sentenza n. 109 del 24 marzo 1999.
Titolo breve: Sentenza n. 109 del 24.03.99
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 2 aprile 1999; annunciato nella seduta n. 589 del 7 aprile 1999
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 13 aprile 1999
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 13 aprile 1999