Attività non legislative

Documento VII n. 88

XIII Legislatura

Sentenza n. 88 del 26 marzo 1998 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'articolo 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 273, primo periodo, del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole << in stato di insolvibilità>>, e dell'articolo 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole << l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale >>.

Titolo breve: Sentenza n. 88 del 26.03.98


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 6 aprile 1998; annunciato nella seduta n. 358 del 21 aprile 1998

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 22 aprile 1998
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 22 aprile 1998




Informazioni aggiuntive

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