Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01292

Atto n. 3-01292 (in Commissione)

Pubblicato il 29 aprile 2010, nella seduta n. 370
Svolto nella seduta n. 218 della 10ª Commissione (07/06/2011)

FIORONI , BUBBICO , ARMATO , CRISAFULLI , GARRAFFA , GRANAIOLA , SANGALLI , TOMASELLI - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

l'andamento dei prezzi dei carburanti (benzina e gasolio) in Italia sale in modo esponenziale rispetto alla crescita del prezzo del greggio e diminuisce in modo non corrispondente ai suoi ribassi;

sussiste un divario netto tra il prezzo dei carburanti in Italia, al netto delle accise e dell'Iva, e quello medio europeo;

le imprese, all'aumento del prezzo dei carburanti, vedono lievitare spese energetiche e costi di produzione in modo nettamente superiore alle loro possibilità di ammortamento, dato che non possono contare su un riequilibrio della bolletta energetica per ripianare il loro bilancio;

sussiste scarsa informazione circa l'andamento dei prezzi dei carburanti; in particolare sui criteri e le modalità di determinazione del prezzo;

l'informazione e la consapevolezza del consumatore, in un contesto di libero mercato, sono elementi fondamentali per stimolare la concorrenza: nel settore dei carburanti dunque, per migliorare l'organizzazione e l'efficienza di filiera produttiva e rete distributiva;

il Consiglio nazionale consumatori utenti, in sede di audizione presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, ha auspicato l'adozione di misure finalizzate ad assicurare livelli adeguati di concorrenza del mercato, trasparenza dei prezzi, contrasto ai fenomeni speculativi, autotutela dei consumatori;

il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in sede di audizione nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva, ha dichiarato di avere riscontrato mancanza di trasparenza circa la pubblicizzazione dei prezzi praticati dai gestori di pompe di benzina e circa l'esposizione dei prezzi al pubblico;

in base all'articolo 51 della legge n. 99 del 2009: "è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato";

entro 6 mesi dall'approvazione della suddetta legge il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto definire criteri e modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, nonché per la loro pubblicizzazione presso i consumatori,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno finora impedito l'emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 51 della legge n. 99 del 2009;

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti al Parlamento i tempi previsti per l'emanazione del predetto decreto attuativo che, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, e senza recare alcun onere alla finanza pubblica, dovrebbe garantire ai consumatori maggiore trasparenza circa la pubblicizzazione dei prezzi praticati dai gestori di pompe di benzina e l'esposizione dei prezzi medesimi al pubblico.