Glossario

B

  • Bilancio (dello Stato)

    È il documento giuridico al quale sono riconducibili tutti gli atti di gestione dell'operatore pubblico, con il quale il Parlamento autorizza la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno successivo. In base alla Costituzione, la legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese; di conseguenza, in ciascun esercizio vengono presentati al Parlamento il disegno di legge di bilancio, che riporta le spese e le entrate a legislazione vigente, e il disegno di legge finanziaria, che introduce le correzioni desiderate alla legislazione vigente. Con il disegno di legge di bilancio viene approvato anche il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, con il primo anno coincidente con quello del bilancio annuale di previsione. Il bilancio pluriennale ha solo uno scopo informativo e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e viene discusso assieme al disegno di legge finanziaria, nell'ambito della sessione di bilancio.

  • Bilancio interno (del Senato)

    Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei deputati, è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili, l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri.



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