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  • Luglio 2013

    • Lunedì 15

      Riforma degli ordini e delle professioni sanitarie: iniziata discussione in 12a Commissione

      Lunedì 15 luglio, la Commissione Sanità ha iniziato l'esame congiunto dei ddl n. 154, 725, 818 e 829 in materia di riforma degli ordini e delle professioni sanitarie, con le relazioni illustrative delle senatrici De Biasi e Rizzotti.

      La senatrice Rizzotti ha ricordato preliminarmente i tentativi esperiti nel corso delle precedenti legislature per addivenire ad una riforma della materia degli ordini professionali sanitari. La relatrice ha sottolineato come l'infruttuosità di tali tentativi abbia ingenerato forti aspettative di un intervento legislativo risolutivo negli operatori del settore.
      L'Atto Senato n. 154 dispone l'istituzione dei seguenti ordini professionali: delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di radiologia medica; delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione (articolo 1). L'articolo 2 prevede la costituzione della Consulta regionale degli ordini provinciali in oggetto. L'articolo 3 individua gli albi (e i relativi profili professionali) istituiti presso gli ordini di cui all'articolo 1. L'articolo 4 disciplina gli organi degli ordini e la dislocazione territoriale dei medesimi, prevedendone, di norma, l'istituzione in ogni provincia. Per ciascun albo l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso l'ordine del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. L'articolo 6 stabilisce che gli ordini siano riuniti in federazioni nazionali, con sede a Roma, e ne individua i seguenti organi: il consiglio nazionale, il presidente, il comitato centrale, la commissione d'albo e il collegio dei revisori dei conti. L'articolo 7 individua i principi a cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi. L'articolo 8 definisce i requisiti per l'iscrizione agli albi, iscrizione alla quale viene subordinato l'esercizio delle relative professioni sanitarie. L'articolo 9 individua ulteriori titoli idonei per l'iscrizione. L'articolo 10 attribuisce al Ministro della salute il compito di provvedere alla riorganizzazione degli ordini a livello territoriale. L'articolo 11 individua le condizioni per la costituzione di un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie in esame. L'articolo 12 richiama, rinviando alla legislazione vigente, attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo professionale. L'articolo 13estende la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ai professionisti degli istituendi ordini e ne prevede l'integrazione della composizione per l'esame degli affari attinenti alle professioni in discorso. L'articolo 14 prevede la nomina, con decreto del Ministro della salute, per ciascun ordine, di una commissione straordinaria di amministrazione temporanea sino all'elezione dei consigli direttivi. L'articolo 15dispone l'adozione di un regolamento governativo di esecuzione. L'articolo 16 conferma la normativa già vigente nel settore previdenziale per i professionisti in esame. L'articolo 17contiene norme di rinvio. L'articolo 18 concerne una fattispecie di riscatto previdenziale di alcuni anni di studio e l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria e riconduce gli oneri per l'attuazione del provvedimento in esame agli istituendi ordini e ai relativi iscritti.

      I disegni di legge nn. 725, 818 e 829 prevedono l'istituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi in termini analoghi al disegno di legge n. 154. A differenza di quest'ultimo, gli altri tre disegni di legge prevedono (oltre all'istituzione dell'ordine delle professioni infermieristiche e dell'ordine delle ostetriche e degli ostetrici) un unico ordine per le "professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", ordine che comprende anche i tecnici sanitari di radiologia medica. Anche in questi tre disegni di legge l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nel relativo albo e gli ordini sono costituiti su scala territoriale (in linea di massima provinciale) e riuniti in federazioni nazionali. I tre disegni di legge - a differenza del disegno di legge n. 154 - formulano gran parte della disciplina in termini di novella al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e, nei medesimi, le nuove norme organizzative si estendono anche agli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.

      'Giornata della Libreria'. Le istituzioni e i cittadini: incontro "al vertice" lunedì 15 luglio

      Lunedì 15 luglio si è festeggiato la "Giornata della Libreria. Le Istituzioni e i cittadini, incontro al vertice". Negli ultimi dieci anni sono stati più di 51 mila gli studenti italiani di ogni ordine e grado che hanno partecipato alle differenti attività svoltesi in Libreria. Per festeggiare i dieci anni di apertura al pubblico del Centro di documentazione e informazione, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha incontrato gli studenti dei licei "Seneca" e "Vivona" di Roma, nei locali della Libreria di via della Maddalena 27. Nel pomeriggio, in Libreria si sono svolte attività per ragazzi e cittadini e visite guidate dalla Libreria alla Sala della Costituzione (Palazzo Giustiniani).

      Comunicato stampa »



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