Versione del 19/11/1979
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Regolamento del Senato della Repubblica


CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore

I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

Art. 2.
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopole elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.
2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 3.
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei Deputati.
2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.
3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come Segretario il più giovane.

CAPO II
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4.
Elezione del Presidente

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 6.
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all' articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.
Consiglio di presidenza

Appena costituito l'Ufficio definitivo di presidenza, che prende il nome di Consiglio di presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

CAPO III
DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 8.
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Senato.

Art. 9.
Attribuzioni dei vice Presidenti

1. I vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.
2. Il Presidente del Senato designa il vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10.
Attribuzioni dei questori

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11.
Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.
2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 12.
Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67 , nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i regolamenti interni dell'amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67 , partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

Art. 13.
Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza 1

I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza2 .

CAPO IV
DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14.
Composizione dei Gruppi parlamentari 1

1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci Senatori, purchè questi rappresentino partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici Regioni e siano stati eletti in almeno cinque Regioni.
6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente .

Art. 15.
Convocazione e costituzione dei Gruppi

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1 . Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più vice Presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.
3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

Art. 16.
Locali, attrezzature e contributi ai Gruppi parlamentari

Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, differenziati in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

CAPO V
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI E DELLA COMMISIONE PER LA BIBLIOTECA

Art. 17.
Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

Art. 18.
Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.
2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.
3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1 . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventuno Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
3. Spetta, inoltre, alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.
4. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.
Commissione per la biblioteca

La Commissione per la biblioteca è composta di tre Senatori. La Commissione vigila sulla biblioteca del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni del Regolamento della biblioteca stessa.

CAPO VI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI1

Art. 21.
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi 1

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni della propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' art. 22 , in ragione di uno ogni dodici iscritti.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 , nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22.
Commissioni permanenti - Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità.

Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità Europee

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari e con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventidue componenti della Giunta per gli affari delle Comunità Europee. Spetta alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità Europee ed esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . Essa è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere nelle ipotesi previste dagli articoli 143 e 144 .
2. Si applicano alla Giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente, ad eccezione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 50 .

Art. 24.
Commissioni speciali

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art. 25.
Nomina di organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l' ultimo comma dell'articolo 5 .
2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 .
3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art. 26.
Organi collegiali bicamerali

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei Deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.
2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 27.
Elezione dell'ufficio di Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dello articolo 4 .
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 28.
Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge1 ; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli2 di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale3 ; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29.
Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Gli uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse. Detti programmi debbono essere coordinati con quelli dell'Assemblea previsti dall' articolo 54 .
3. Al termine di ciascuna seduta, di norma il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.
4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quando disposto dal comma precedente , l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di 24 ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di 48 ore.
5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dello ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dello aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione1 .
6. Nei periodi in cui siede l'Assemblea ciascuna Commissione permanente si riunisce di norma almeno due volte per settimana.
7. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.
8. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.
9. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall' articolo 27 , è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse. In ogno altro caso le sedute delle Commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Senatore può richiederne la verificazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 31.
Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.
2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.
3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma .

Art. 32.
Processo verbale delle sedute delle Commissioni

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60 . Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori Segretari.

Art. 33.
Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all' ultimo comma dell'articolo 31 .
3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente , il Presidente del Senato, su domanda della Commissione da avanzarsi almeno 24 ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

Art. 34.
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.
2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni, per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
4. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 35.
Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante

1 . Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare Trattati Internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell' articolo 74 della Costituzione , per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.
2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109 . Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nella ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

Art. 36.
Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dello articolo 109 .
2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.
3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione, o quanto si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

Art. 37.
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 , parere contrario al provvedimento.

Art. 38.
Pareri sui disegni di legge e sugli affari

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39.
Procedura per la espressione dei pareri

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un un termine non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.
2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.
3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.
4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 40.
Pareri obbligatori

1. I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all' articolo 23 sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee.
2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
4. Quando la quinta Commissione permanente esprima parere scritto contrario alla approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione , il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
5. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo , qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
6. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 41.
Procedura delle Commissioni in sede deliberante

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100 . Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.
2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.
3. Se il Senatore proponente del disegno di legge o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.
4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.
5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonché quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª Commissione permanente e alla 1ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di 8 giorni a decorrere dalla data dell'invio. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

Art. 42.
Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell' articolo 41 .
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36 , la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiono contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente ;nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43 .
4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il Relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .

Art. 43.
Procedura delle Commissioni in sede referente

1. Nello esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41 , si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un Relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una sottoCommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 44.
Termini per la presentazione delle relazioni

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione alla Assemblea.
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.
4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma , vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 , l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.
5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45.
Computo dei termini

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio della Assemblea.

Art. 46.
Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

Art. 47.
Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Art. 48.
Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 4 dello articolo 162 del Regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.
3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.
4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.
5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo , le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.
6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.
7. Se anche alla Camera dei Deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 49.
Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44 .
2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.
3. Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all' articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.
4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e delle sue Commissioni.
5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del cnel medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.
6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

Art. 50.
Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare alla Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.
3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Art. 51.
Connessione e concorrenza di iniziative legislative

1 . I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.
3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei Deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

CAPO VII
DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 52.
Convocazione del Senato

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell' articolo 62, secondo comma, della Costituzione , nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.
4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione , il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53.
Organizzazione dei lavori del Senato

1. I lavori del Senato sono organizzati mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. Per la formazione dei programmi e dei calendari il Presidente predispone un progetto, tenendo conto delle richieste dei gruppi e di quelle eventualmente avanzate da singoli senatori, e prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i presidenti delle commissioni permanenti e con il Governo.
3. I programmi dei lavori, formati di norma per periodi di due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base di programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma non superiori alle due settimane, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'assemblea e, nell'ordine, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare nel periodo di una settimana.
4. Ai fini dell'attuazione della programmazione anzidetta il Presidente del Senato convoca i presidenti delle commissioni permanenti per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'assemblea.

Art. 54.
Programma e schema dei lavori 1 2

1. Il progetto di programma, predisposto ai sensi del comma 2 dell'art. 53 , è sottoposto dal Presidente del Senato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice Presidenti del Senato. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Il programma adottato all'unanimità dalla Conferenza diviene definitivo con la comunicazione alla Assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della Conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un Senatore chiede di discuterne, l'Assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
3. Entro la terza settimana precedente la scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.
4. La procedura prevista dai commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un Presidente di Gruppo.
5. Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.
6. Lo schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55 .

Art. 55.
Calendario dei lavori - Organizzazione della discussione 1

1. Sulla base del programma dei lavori concordato, il Presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato alla Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
3. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
4. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per Gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.
5. Per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo.

Art. 56.
Ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del presidente della commissione competente o di otto senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la commissione può riferire oralmente.

Art. 57.
Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58.
Posti riservati nell'aula

1. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59.
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

Art. 60.
Processo verbale e resoconti della seduta

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 61.
Comunicazioni all'Assemblea

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62.
Congedi

1. Nessun Senatore può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.

Art. 63.
Facoltà di parlare

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

CAPO VIII
DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

Art. 64.
Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei Deputati e l'ufficio di Presidenza è quello della Camera.
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 65.
Regolamento delle sedute comuni delle due Camere

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei Deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

CAPO IX
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE, DELLA POLIZIA DEL SENATO E DELLE TRIBUNE

Art. 66.
Richiamo all'ordine

1. Se un senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67.
Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione a partecipare ai lavori

1. Qualora un senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni dell' ultimo comma dell'articolo 66 .
2. Se il senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.
3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di presidenza - integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 - di deliberare, nei confronti del senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il senatore può fornire ulteriori spiegazioni al consiglio stesso.
4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di presidenza il quale, sentiti i senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68.
Tumulto in aula

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69.
Polizia del Senato

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente, assistito dai questori, che danno alla guardia di servizio gli ordini necessari e concertano con le autorità competenti le opportune disposizioni.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 70.
Divieto di ingresso degli estranei nell'aula - Ammissione alle tribune

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'aula durante le sedute.
2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei questori.

Art. 71.
Polizia delle tribune

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. I Commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare1 la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.
3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72.
Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

CAPO X
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.
Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge1

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve2 tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 74.
Disegni di legge d'iniziativa popolare

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell' articolo 81 .

Art. 75.
Trasmissione al Governo o alla Camera dei Deputati dei disegni di legge approvati

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei Deputati.

Art. 76.
Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

CAPO XI
DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 77.
Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
2. Su domanda della commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, l'assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge 1

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni. Il disegno di legge è subito deferito all'esame della commissione competente.
2. Nella discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge tutti i termini sono ridotti alla metà.
3. È sempre in facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, fissare termini più brevi.

Art. 79.
Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari

1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare alla assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 .

Art. 80.
Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione1

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sulla inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.
Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono chiedere1 , entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte2 dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109 .
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo allo ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.
5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.
Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione , il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei Deputati o al Governo.

CAPO XII
DELLA DISCUSSIONE

Art. 83.
Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall' articolo 151 .

Art. 84.
Iscrizioni a parlare

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo la organizzazione della discussione, ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 55 , il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dallo inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori apartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.
Posto degli oratori

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.
Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Salva la facoltà di cui all' articolo 109 , nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.
Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.
Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento della accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89.
Lettura dei discorsi

1. I Senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.
2. Possono inoltre, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

Art. 90.
Richiami all'argomento o ai limiti della discussione

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l'oratore non ottempera allo invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.
Divieto di interruzione dei discorsi

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92.
Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93.
Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo la illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.
Discussione generale dei disegni di legge

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95.
Presentazione ed esame degli ordini del giorno

1 . Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84 .
4. Il parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del Relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 96.
Proposta di non passare all'esame degli articoli

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 95 . La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97.
Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

Art. 98.
Richiesta di parere del CNEL

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell' articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99.
Chiusura della discussione generale

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al relatore ed al rappresentante del Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente , prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo e i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente , spetta la parola di diritto, prima degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100.
Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'assemblea passa all'esame degli articoli.
2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla commissione e dal Governo.
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla commissione.
4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscono ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla quinta commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a norme della commissione, dal suo Presidente o da altro senatore da lui delegato.
8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all' art. 103 .
9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7 , la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in assemblea.
12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99 . Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.
13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.
Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati, quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102.
Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può1 essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 103.
Correzioni di forma e coordinamento finale

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente , sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
3. La Commissione, nel termine fissato dall'Assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.
4. Sulle proposte di cui ai precedenti commi 1 e 3 può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili anche per il coordinamento in Commissione del testo di disegni di legge esaminati in sede deliberante e redigente.

Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei Deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei Deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati.

Art. 105.
Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sè stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Art. 106.
Applicabilità delle disposizioni sulla discussione

Le disposizioni contenute nel presente capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto alla Assemblea.

CAPO XIII
DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107.
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, otto senatori presenti in aula lo richiedono, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 108.
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I senatori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Senato, non sono computati per fissare il numero legale. La disposizione non si applica per i congedi che superino il quinto del totale dei componenti l'assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma .
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo .

Art. 109.
Annunci e dichiarazioni di voto

1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.
2. Fatta eccezione per i casi in cui il regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un senatore per ciascun gruppo parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza, per non più di quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro gruppo.

Art. 110.
Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111.
Proclamazione del risultato delle votazioni

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «il Senato approva» o «il Senato non approva».

Art. 112.
Proteste sulle deliberazioni del Senato

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113.
Modi di votazione

1. I voti in assemblea sono espressi: per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. La votazione nominale può effettuarsi con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici senatori chiedano la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto.
3. Nel concorso di diverse domande prevale quella per lo scrutinio segreto.
4. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. I segretari tengono nota di coloro che hanno appoggiato la domanda verbale. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o a scrutinio segreto presenti nell'aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quello previsto dal comma 2 , la domanda si intende ritirata.
5. I senatori che hanno firmato la domanda per la votazione nominale o a scrutinio segreto o che risultano avere appoggiato la domanda verbale sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
6. Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Art. 114.
Votazioni per alzata di mano e controprova

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'aula.

Art. 115.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116.
Votazione nominale con appello

1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell' ultimo comma dell'articolo precedente .

Art. 117.
Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.
Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell' articolo 108 , il Presidente ordina la chiama.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 ; i segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.

Art. 119.
Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

Art. 120.
Votazione finale dei disegni di legge

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

CAPO XIV
DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 121.
Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall' articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.
2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell' articolo 104 .

Art. 122.
Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione

1. La seconda deliberazione, prevista dall' articolo 138 della Costituzione , può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.
2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123.
Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.
2. In assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .

Art. 124.
Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione .
3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell' articolo 76 .

CAPO XV
DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125.
Invio dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª Commissione permanente

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, nonché gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del bilancio di previsione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato è deferito alla 5ª commissione permanente per l'esame generale, e alle altre commissioni permanenti per l'esame degli stati di previsione di rispettiva competenza.
2. Ciascuna commissione comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente entro quindici giorni dal deferimento. I relatori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
3. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
5. Entro trenta giorni dal deferimento, la 5ª commissione permanente approva la relazione generale sul bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia.
6. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 127.
Ordini del giorno sul bilancio

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.

Art. 128.
Emendamenti al bilancio

1. Gli emendamenti d'iniziativa parlamentare devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
3. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'assemblea.

Art. 129.
Discussione del bilancio in assemblea

1. La discussione generale è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola il relatore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

Art. 130.
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato 1 2

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente. Alla relazione che la 5ª commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

Art. 131.
Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.
2. Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.
3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.
4. La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale alla assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.
5. La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.
6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'assemblea.

Art. 132.
Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.
Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.
Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

CAPO XVI
DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Art. 135.
Esame delle domande di autorizzazione a procedere

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all' articolo 19 . A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.
2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.
3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.
5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta la autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale , può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.
6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare1 uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei Deputati.
7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.
8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente , la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.
10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione .

CAPO XVII
DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 136.
Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell' articolo 74 della Costituzione , chiede alle Camere, con messaggio motivato, una1 nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.
2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

Art. 137.
Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito

1. Nel caso previsto dall' ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione , il Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, richiede alla Commissione per gli affari regionali, di cui allo articolo 126 della Costituzione , di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.
2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.
3. Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei Deputati.

Art. 138.
Esame dei voti delle Regioni

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.
2. I voti se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

Art. 139.
Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni conseguenziali delle Commissioni stesse.

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell' articolo 136 della Costituzione , l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.
2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.
3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.
4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.
5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei Deputati.

Art. 139-bis.
Pareri delle Commissioni su atti del Governo 1

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
2. La Commissione, nel termine di 20 giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.
3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.
4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell' art. 29, comma 7 , mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del comma 1 , e la richiesta di convocazione, ai sensi del comma 4 , sono effettuate dal Presidente del Senato.

Art. 140.
Petizioni

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto alla Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

Art. 141.
Esame delle petizioni

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata una iniziativa legislativa ai sensi dello articolo 80 , la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità Europee

1. Su domanda del Governo o di otto senatori o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente partecipano alle riunioni della giunta, senza voto deliberativo, i senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo che non facciano parte della giunta stessa.
3. La giunta, integrata nel modo previsto nel comma precedente , esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'assemblea.
4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.

Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo lo annuncio all'assemblea, alle commissioni competenti per materia.
2. La commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente , richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª commissione permanente, e, se del caso, alla giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.
Esame degli atti normativi delle Comunità europee

1. Le commissioni possono prendere in esame gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla commissione delle Comunità europee, pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità, riguardanti materie di loro competenza, al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo. La 3ª commissione permanente e la giunta per gli affari delle Comunità europee possono richiedere o essere richieste di esprimere il proprio parere.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento alla assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

CAPO XIX
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 145.
Interrogazioni - Presentazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Un senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 146.
Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall' articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio alla assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147.
Interrogazioni orali in commissione

Il Presidente, di intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la commissione competente per materia.

Art. 148.
Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea

1 . Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
3. Il Governo ha facoltà di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149.
Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150.
Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'assemblea

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151.
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148 .

Art. 152.
Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione

1 . Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.
2. Se l'interrogante non fa parte della commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.
6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148 .
2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 154.
Interpellanze - Presentazione

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell' articolo 146 , ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155.
Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze

Il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156.
Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell' ultimo comma dell'articolo 149 .
3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 157.
Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all' articolo 146 , ne dispone l'annuncio alla Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 .

Art. 158.
Discussione unica e votazione di più mozioni

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.
3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159.
Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all' ultimo comma dell'articolo 149 , subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160.
Disciplina della discussione delle mozioni

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII . La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161.
Mozioni di fiducia e di sfiducia

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

CAPO XX
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 162.
Inchieste parlamentari

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
4. I poteri della commissione sono, a norma della Costituzione , gli stessi dell'autorità giudiziaria.
5. La deliberazione della inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 163.
Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione

Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

CAPO XXI
DELLE DEPUTAZIONI

Art. 164.
Nomina e composizione delle deputazioni

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari. Il Presidente o uno dei vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

CAPO XXII
DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

Art. 165.
Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai questori e deliberati dal Consiglio di presidenza su relazione dei questori stessi, sono trasmessi al presidente della 5ª commissione permanente, il quale li esamina insieme con i presidenti delle altre commissioni permanenti e ne riferisce all'assemblea.
2. La discussione in assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti senatori lo richiedano.
3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di presidenza.

CAPO XXIII
DEGLI UFFICI DEL SENATO

Art. 166.
Ordinamento degli uffici del Senato

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario Generale che ne risponde al Presidente.
2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 167.
Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni

1. Il Senato adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ciascun senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla giunta per il regolamento.
3. La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.
4. In assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.
5. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto senatori possono richiedere1 che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.
7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizione finaleEntrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle commissioni permanenti e delle giunte saranno applicate a decorrere dall'1 ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.



Note

Sono evidenziate in grassetto le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

All' Art. 13.

1 Il testo: "dell'Ufficio di Presidenza" è stato sostituito da "del Consiglio di Presidenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Il testo: "dell'ufficio di Presidenza" è stato sostituito da "del Consiglio di Presidenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 14.

1 Sostituzione dell' articolo 14. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

Al CAPO VI

1 Posticipo dell'efficacia del Capo VI al 01/10/1971. Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Regolamento, Senato della Repubblica del 17/02/1971.

All' Art. 21.

1 Sostituzione dell' articolo 21. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

All' Art. 28.

1 Il testo: "la approvazione di disegni di legge" è stato sostituito da "la deliberazione di disegni di legge". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Il testo: "l'approvazione dei singoli articoli" è stato sostituito da "la deliberazione dei singoli articoli". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

3 Il testo: "approvazione finale" è stato sostituito da "votazione finale". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 29.

1 Il testo: "dalla data di riunione" è stato sostituito da "della data di riunione". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 54.

1 Il testo: "precedente alla scadenza" è stato sostituito da "precedente la scadenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Sostituzione dell' articolo 54. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

All' Art. 55.

1 Sostituzione dell' articolo 55. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

All' Art. 71.

1 Il testo: "fanno sgombrare" è stato sostituito da "fanno sgomberare". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 73.

1 Il testo: "Presentazione - Stampa e" è stato sostituito da "Presentazione, stampa e". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Il testo: "nei più breve" è stato sostituito da "nel più breve". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 78.

1 Il testo: "dei decreti-legge" è stato sostituito da "di decreti-legge". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 80.

1 Il testo: "Iniziative legislative conseguenziali ad un dibattito," è stato sostituito da "Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito,". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 81.

1 Il testo: "possono richiedere" è stato sostituito da "possono chiedere". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Il testo: "per l'approvazione da parte" è stato sostituito da "per la deliberazione da parte". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 102.

1 Il testo: "La richiesta può" è stato sostituito da "La proposta può". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 130.

1 Il testo: "dopo l'approvazione finale" è stato sostituito da "dopo la votazione finale". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

2 Sostituzione dell' articolo 130. Modifica efficace a partire dal 19/11/1979. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 08/11/1979

All' Art. 135.

1 Il testo: "la Giunta può indicare" è stato sostituito da "la Giunta può incaricare". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 136.

1 Il testo: "alle Camere con messaggio motivato una" è stato sostituito da "alle Camere, con messaggio motivato, una". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

All' Art. 139-bis.

1 Inserimento dell' articolo 139.bis. Modifica efficace a partire dal 05/06/1978. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/05/1978.

All' Art. 167.

1 Il testo: "possono chiedere" è stato sostituito da "possono richiedere". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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