Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO VIII
DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

Art. 64.
Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei Deputati e l'ufficio di Presidenza è quello della Camera.
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 65.
Regolamento delle sedute comuni delle due Camere

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei Deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

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