Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO XXIII
DEGLI UFFICI DEL SENATO

Art. 166.
Ordinamento degli uffici del Senato

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario Generale che ne risponde al Presidente.
2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

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