Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori 1

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Art. 2.
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopole elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.
2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 3.
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei Deputati.
2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.
3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come Segretario il più giovane.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 1.

1 Sostituzione dell' articolo 1. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina