Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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CAPO VII
DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 52.
Convocazione del Senato

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell' articolo 62, secondo comma, della Costituzione , nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.
4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione , il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53.
Programma dei lavori

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.
2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonchè all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.
3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell' articolo 79, comma 1 . Si applicano le disposizioni dell' articolo 55, comma 5 .
4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.
6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.
7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

Art. 54.
Schema dei lavori 1

Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.

Art. 55.
Calendario dei lavori

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.
2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Il calendario, se adottato all'unanimità ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.
5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.
6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni soppravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56.
Ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del presidente della commissione competente o di otto senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la commissione può riferire oralmente.

Art. 57.
Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58.
Posti riservati nell'aula

1. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59.
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

Art. 60.
Processo verbale e resoconti della seduta

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 61.
Comunicazioni all'Assemblea

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62.
Congedi

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.

Art. 63.
Facoltà di parlare

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 54.

1 Il testo: "precedente alla scadenza" è stato sostituito da "precedente la scadenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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