Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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CAPO XIX
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 145.
Interrogazioni - Presentazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Un senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 146.
Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall' articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio alla assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147.
Interrogazioni orali in commissione

Il Presidente, di intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la commissione competente per materia.

Art. 148.
Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea

1 . Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
3. Il Governo ha facoltà di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149.
Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150.
Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'assemblea

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151.
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148 .

Art. 151-bis.
Interrogazioni a risposta immediata 1

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.
3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.
4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.
5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

Art. 152.
Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione

1 . Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.
2. Se l'interrogante non fa parte della commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.
6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148 .
2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 154.
Interpellanze - Presentazione

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell' articolo 146 , ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155.
Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze

Il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156.
Svolgimento delle interpellanze

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.
2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell' ultimo comma dell'articolo 149 .
3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 156-bis.
Interpellanze con procedimento abbreviato

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.
2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo . Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.
3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.
4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2 , possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Art. 157.
Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all' articolo 146 , ne dispone l'annuncio alla Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 .
3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all' articolo 55, comma 6 , fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.

Art. 158.
Discussione unica e votazione di più mozioni

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.
3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159.
Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all' ultimo comma dell'articolo 149 , subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160.
Disciplina della discussione delle mozioni

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII . La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161.
Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 151-bis.

1 Sostituzione dell' articolo 151.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999

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